Lexipedia

00.1000 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I notiziari regionali trasmessi dalla Radio svizzera DRS costituiscono effettivamente una parte importante dei resoconti politici nelle regioni della Svizzera tedesca. Tuttavia, questo fatto non deve far dimenticare che il mandato d'informazione della SSR è innanzi tutto fornire alla popolazione programmi radiotelevisivi a livello nazionale e di regione linguistica (cfr. artt. 26 e 27 della legge sulla radiotelevisione; LRTV). Volendo mantenere lo status quo, il legislatore ha permesso alla SSR, all'art. 27 cpv. 4 LRTV, d'inserire programmi regionali nei programmi concepiti per le regioni linguistiche.

Secondo il modello di mercato scelto dal legislatore, le informazioni locali e regionali devono essere fornite in primo luogo dalle radio locali private, le quali devono adempiere un particolare mandato di prestazioni (art. 21 LRTV). Affinché emittenti indipendenti dalla SSR possano offrire programmi anche nelle regioni in cui non esistono risorse sufficienti per finanziare una radio professionale, il legislatore ha elaborato il principio della ripartizione dei proventi delle tasse di ricezione (art. 17, cpv. 2 e 3 LRTV). Esso ha così voluto incoraggiare un certo equilibrio in materia d'informazione tra gli agglomerati e le regioni poco popolate ed ha optato per un sostegno diretto proveniente dalle tasse piuttosto che dalle prestazioni finanziarie o giornalistiche da parte della SSR. Per questo motivo la legge non prevede esplicitamente una partecipazione da parte della SSR alle radio private; il carattere locale è stato volutamente lasciato alle radio private.

Le esperienze fatte finora hanno mostrato che numerose radio locali riescono a soddisfare il loro compito nell'ambito del servizio universale e a essere redditizie. Anche nelle regioni periferiche molte emittenti sono in grado di contribuire in modo soddisfacente all'adempimento del mandato previsto dalla legge.

Nel quadro della revisione della LRTV, attualmente in corso, si dovrà verificare in che misura le emittenti private attive nelle regioni periferiche devono continuare ad essere sostenute finanziariamente per la diffusione dei loro programmi mediante i proventi delle tasse di ricezione.

Domanda 1:

In linea di massima non si esclude una partecipazione della SSR alle radio locali, tuttavia, sia la legge che la concessione vi pongono dei limiti. Con decisione del 2 febbraio 2000, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha rifiutato una partecipazione maggioritaria della SSR alla radio locale ginevrina World Radio Geneva (WRG), tra l'altro perché una simile partecipazione sarebbe stata incompatibile con il modello legislativo a tre livelli e con la pianificazione delle reti emittenti definita dal Consiglio federale (istruzioni del 31 agosto 1994 per la pianificazione delle reti emittenti OUC).

Occorre valutare nei singoli casi in che misura la SSR può partecipare in modo minoritario alle radio private. In particolare si tratta di valutare, da un lato, se è possibile utilizzare in modo diverso i proventi delle tasse che normalmente servono all'adempimento del mandato di prestazioni e, dall'altro, se quest'impegno conduce a una distorsione della concorrenza a scapito delle emittenti private.

Una collaborazione tra la SSR e le emittenti private in materia di programmi è possibile, essa deve tuttavia rispettare i limiti fissati dalle disposizioni della LRTV e delle concessioni rilasciate alle emittenti in questione (cfr. risposta alla domanda 2).

Domanda 2:

Non si esclude a priori una partecipazione da parte della SSR a una radio locale. L'art. 13 LRTV prevede che il trasferimento di più del 20 per cento del capitale azionario venga sottoposto all'autorizzazione dell'autorità concedente. Durante la procedura d'autorizzazione si verifica se l'emittente privata con un nuovo garante soddisfa ancora le condizioni relative al rilascio della concessione elencate all'art. 11 LRTV e se il mandato di prestazioni definito nella legge e nella concessione possa continuare ad essere adempiuto.

È autorizzata un'eventuale partecipazione della SSR legata a una collaborazione in materia di programmi, fintanto che viene mantenuto il carattere locale o regionale della radio e che i programmi vengono trasmessi nella zona di copertura (art. 21 e art. 25 cpv. 1 LRTV); inoltre, la LRTV esige una proporzione adeguata di produzioni proprie (art. 23 cpv. 1 lett. b).

Risposta del Consiglio federale.