00.1052 · Interrogazione ordinaria · 2000-06-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Decisioni su ricorsi prese dal Consiglio federale vengono pronunciate nell'ambito di una procedura formale e sono decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021). Contrariamente alle norme giuridiche (leggi e ordinanze), che in generale sono di natura astratta, una decisione costituisce il diritto applicabile in un caso concreto e indirizzato a destinatari individui. La decisione esplica conseguentemente effetti giuridici vincolanti soltanto per le parti.
Oggetto litigioso della decisione del Consiglio federale in questione è la tariffa per le prestazioni fornite dal tomografo a risonanza magnetica (TRM) installato nell'ospedale cantonale di Sciaffusa. Dalla decisione del Consiglio federale, secondo cui tali indagini diagnostiche vanno rimborsate sulla base del Catalogo delle prestazioni ospedaliere con un valore per punto di 2,24 franchi, conseguono effetti giuridici solo per le prestazioni TRM fornite nell'ospedale cantonale di Sciaffusa.
Per quanto concerne il rimborso delle prestazioni eseguite da altri tomografi a risonanza magnetica fuori dell'ospedale cantonale di Sciaffusa, secondo la concezione della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal, RS 832.10) sta in primo luogo agli assicuratori e ai fornitori di prestazioni accordarsi contrattualmente in merito. Tali convenzioni necessitano dell'approvazione del governo cantonale competente oppure, se valevole per tutta la Svizzera, del Consiglio federale. In tale contesto occorre verificare se la convenzione tariffale è conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4 LAMal). Soltanto se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra le parti o se esse non si accordano sul rinnovo di una convenzione tariffale divenuta caduca, il governo cantonale deve stabilire la tariffa (art. 47 cpv. 1 e 3 LAMal). L'approvazione o la determinazione delle tariffe da parte delle autorità può - come nel caso dell'ospedale cantonale di Sciaffusa - essere impugnata davanti al Consiglio federale.
La decisione sul ricorso del Consiglio federale non ha pertanto conseguenze dirette e applicabili per le tariffe TRM fuori dell'ospedale cantonale di Sciaffusa. Quand'anche un'altra tariffa TRM, fissata dalla autorità, fosse impugnata davanti al Consiglio federale, quest'ultimo sarebbe tenuto nel caso concreto a esaminare tale tariffa tenendo conto delle raccomandazioni dell'Incaricato della sorveglianza dei prezzi.
Occorre inoltre rilevare che contemporaneamente alla presente risposta, il Consiglio federale ha dichiarato irricevibile la domanda di riesame, presentata il 20 giugno 2000 dal Consiglio di Stato di Sciaffusa, in merito alla decisione in questione.
2. Da quel che precede risulta che la decisione del Consiglio federale ha un effetto soltanto sulle prestazioni TRM fornite nel Canton Sciaffusa.
3. Siccome la decisione del Consiglio federale ha un effetto limitato a un ben determinato caso, da essa non può derivare l'obbligo per tutti i Cantoni di recensire le loro sovracapacità e di ordinare una riduzione delle tariffe.
4. La decisione del Consiglio federale non è quindi direttamente applicabile alle tariffe TRM di altri ospedali.
La decisione sul ricorso del 10 maggio 2000 ha tuttavia effetti a livello di tutta la Svizzera nella misura in cui il Consiglio federale vi ha espresso la sua volontà di dare particolare rilievo all'economicità delle tariffe LAMal e di volersi fondare sulla capacità d'utilizzazione minima di 3'400 esami sanitari all'anno proposta dall'Incaricato della sorveglianza dei prezzi. La presente decisione dovrebbe dunque esplicare effetti sulle trattative contrattuali tra assicuratori e fornitori di prestazione e sulle approvazioni e fissazioni delle tariffe.
Inoltre la nuova struttura tariffaria Tar Med, approvata dal Consiglio federale il 18 settembre 2000 e che dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo, si basa pure su un reddito minimo di 3400 esami annui, cosí come lo raccomandava l'Incaricato della sorveglianza dei prezzi nella procedura sciaffusana. Per un'apparecchiatura simile e costi d'utilizzazione analoghi, le prestazioni TRM dovrebbero quindi, sul piano svizzero, essere rimunerati a medio termine secondo le tariffe paragonabili a quelle fissate per i TRM del Canton Sciaffusa.
Risposta del Consiglio federale.