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00.1155 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-15

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'equipaggiamento dei rifugi pubblici e privati con letti e latrine di soccorso prima del

collaudo (che implica una spesa inferiore ai 100 franchi per posto protetto), è

prescritta per legge dal 1986 nell'articolo 7a dell'ordinanza sull'edilizia di protezione

civile (OEPCi; RS 520.21, RU 1994 2671) e non pone particolari problemi di

realizzazione.

In base ad una disposizione transitoria emanata il 19 ottobre 1994 (art. 23 cpv. 2

OEPCi), i rifugi pubblici e privati già esistenti dovevano essere equipaggiati entro il

31 dicembre 2000. Originariamente il termine era stato fissato al 31 dicembre 1995.

Nel frattempo hanno adempiuto a questo obbligo anche la maggior parte dei

proprietari di rifugi privati, in parte con l'aiuto finanziario o organizzativo di cantoni e

comuni.

Queste misure permettono di occupare rapidamente i rifugi, sia in caso di conflitti

armati, sia in caso di catastrofi naturali o tecnologiche. I rifugi pubblici debitamente

equipaggiati si sono inoltre rivelati particolarmente utili quali alloggi provvisori per

richiedenti l'asilo. Va sottolineato il fatto che nella vita di tutti i giorni i letti

accatastabili con cui vengono equipaggiati i rifugi privati sono utilizzabili anche come

scaffali.

Vista l'evoluzione della situazione nel campo della politica di sicurezza, il Consiglio

federale ha dichiarato di voler riesaminare nell'ambito del progetto "Protezione della

popolazione" se il termine fissato al 31 dicembre 2000 deve essere mantenuto.

Come noto, ciò concerne solo i rifugi costruiti prima del 1987 e che soddisfano i

requisiti minimi fissati dal Consiglio federale.

Secondo la volontà del Consiglio federale, la nuova legislazione sulla protezione

della popolazione deve contenere i principi seguenti:

- L'obbligo di equipaggiare i rifugi è mantenuto.

- I nuovi rifugi devono sempre essere equipaggiati prima del collaudo.

- Tutti i rifugi che soddisfano i requisiti minimi fissati dal Consiglio federale non

equipaggiati entro la fine del 2000 dovranno essere equipaggiati durante la fase

di potenziamento. I proprietari sono comunque liberi di equipaggiare i loro rifugi

prima della fase di potenziamento, ad esempio per utilizzarli come alloggi

d'emergenza.

Il Consiglio federale risponde come segue:

1. Il Consiglio federale ritiene che l'equipaggiamento dei rifugi rimane necessario,

anche alla luce del progetto "Protezione della popolazione", al fine di poter

garantire l'occupazione tempestiva dei rifugi.

2. Nell'ambito del progetto "Protezione della popolazione" verrà esaminato se il

termine per l'equipaggiamento dei rifugi fissato al 31 dicembre 2000 deve essere

mantenuto.

3. Allo scopo di evitare applicazioni diverse nei cantoni e un'insicurezza, a livello

giuridico, presso i proprietari dei rifugi, l'Ufficio federale della protezione civile ha

informato in questo senso gli uffici cantonali responsabili della protezione civile e

gli uffici cantonali indipendenti per l'edilizia di protezione civile con la circolare del

26 ottobre 2000.

Risposta del Consiglio federale.

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