Lexipedia

00.3171 · Mozione · 2000-03-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Stellungnahme des BundesratesL'impiego parsimonioso e razionale dell'energia è alla base della politica svizzera in materia. Per questo motivo, tra l'agosto del 1993 e il luglio del 1995, nell'ambito dell'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992, attualmente non più in vigore (RU 1992 397, 1993 2366, 1994 1168, 1995 2760, 1996 2243, numero I 64), il Consiglio federale ha messo in vigore tutta una serie di valori limite di consumo per diverse categorie di apparecchi ad uso domestico, per ufficio e per elettronica da intrattenimento. La vecchia ordinanza è stata sostituita dalla nuova ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (RS 730.01), basata sulla nuova legge sull'energia del 26 giugno 1996 (RS 730.0). L'articolo 8 capoversi 2 a 4 di detta legge dispone la riduzione del consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. Secondo il capoverso 3 dello stesso articolo, il Consiglio federale emana delle prescrizioni se il DATEC non è riuscito a stipulare alcuna convenzione sui valori limite di consumo insieme ai produttori e agli importatori di impianti, veicoli e apparecchi (capoverso 2) o nel caso in cui tali convenzioni non producano affatto o producano pochi effetti. Il Consiglio federale ha già fissato dei valori limite di consumo per alcuni settori negli allegati 2.1 segg. dell'ordinanza sull'energia.

Il controllo e la valutazione degli obiettivi raggiunti in relazione ai valori limite di consumo sono stati effettuati nel 1998, sulla base delle cifre di vendita indicate anno per anno dai produttori e dagli importatori. Nel corso della valutazione è emerso che i valori limite di consumo sono stati raggiunti per più di due terzi per quanto concerne i congelatori verticali, i frigoriferi a 4 stelle, le lavatrici, le lavastoviglie, le fotocopiatrici, gli asciugabiancheria e i forni. Nel caso dei frigoriferi da 0 a 3 stelle, i congelatori orizzontali, i televisori, i videoregistratori, i computer ad uso locale, i monitor, le stampanti e le telecopiatrici, gli obiettivi sono stati raggiunti per meno del 60%, nonostante anche in questi casi gli sforzi intrapresi dall'industria per la maggior parte delle categorie di prodotti abbiano condotto ad una notevole diminuzione del consumo energetico. Occorre precisare che alcuni valori limite erano assai ambiziosi, in particolare quelli degli apparecchi d'ufficio, dove la sempre maggiore interconnessione impedisce spesso una buona gestione dei valori energetici dei singoli apparecchi.

Il Dipartimento competente ha quindi incaricato l'Ufficio federale dell'energia di elaborare una strategia in collaborazione con gli operatori economici, che miri ad un'ulteriore riduzione del consumo energetico degli apparecchi elettrici ed elettronici. Ecco i principali provvedimenti previsti:

1) Dichiarazione della merce e labeling

L'obiettivo è dare un'informazione completa ai consumatori su tutti gli apparecchi rilevanti sul piano del consumo energetico, ossia un'informazione che si estende a nuove categorie di prodotti (ad esempio, hi-fi, stazioni di ricarica delle batterie, alimentatori, lampade, impianti ad alimentazione garantita, asciugabiancheria, ecc.).

2) Condizioni relative alla commercializzazione:

a) ripresa delle esigenze minime dell'Ue per mettere in commercio apparecchi refrigeratori e congelatori;

b) ripresa delle convenzioni stipulate tra i produttori europei di apparecchi elettronici d'intrattenimento (televisori, videoregistratori) e la Commissione europea (da introdurre eventualmente come misura volontaria);

c) esigenze minime per categorie di prodotti che chiaramente non hanno raggiunto i valori limite di consumo.

3) Misure volontarie

Impegno da parte dei produttori e degli importatori di eliminare gli apparecchi che non hanno rendimento energetico (per es. rinuncia a immettere sul mercato svizzero elettrodomestici che corrispondono alle classi D a G della dichiarazione energetica obbligatoria applicata dall'Ue).

4) Programma di incentivazione per apparecchi con buon rendimento energetico

a) Senza la tassa di incentivazione, hanno priorità le attività nell'ambito dell'informazione, della consulenza, della formazione, soprattutto anche per la diffusione di label e dichiarazione della merce;

b) in caso di applicazione della tassa di incentivazione, sarà elaborato un piano per la promozione di apparecchi a buon rendimento energetico.

5) Strategia globale

Ricerca di mercato e rilevamento di dati per la determinazione di basi decisionali e per il controllo dei risultati raggiunti. Queste attività sono necessarie anche in vista di ulteriori provvedimenti (ad esempio, eventuale introduzione di nuovi valori limite di consumo per altre categorie di apparecchi).

Gli apparecchi per ufficio ed elettronica da intrattenimento non vengono prodotti in Svizzera. La quota del nostro Paese rispetto al mercato mondiale è dell'1% circa. Di conseguenza, le esigenze minime esistenti in Svizzera non possono costituire uno standard per l'intero mercato mondiale. Inoltre, è improbabile che i produttori mettano a punto degli apparecchi con buon rendimento energetico solo ed appositamente per il mercato svizzero. Per questi motivi è indispensabile basare i provvedimenti da adottare su iniziative e strategie a livello internazionale (soprattutto in Europa e negli Stati Uniti). Per quanto riguarda la riduzione delle perdite generate dallo stand-by, ciò significa concretamente che, oltre alle attività di labeling, va sostenuto attivamente il progetto americano "Strategia 1 W"1 condotto su scala mondiale.

Il Consiglio federale vorrebbe raggiungere in modo pragmatico l'obiettivo della mozione e per questo propone di trasformare il presente intervento in un postulato. Inoltre, secondo il parere costante del Collegio, una mozione non può toccare il settore di competenze del Consiglio federale o dell'Assemblea federale. In virtù dell'articolo 8 capoverso 2 della legge sull'energia, spetta al DATEC stipulare convenzioni sui valori limite di consumo insieme ai fabbricanti e agli importatori interessati. Secondo i capoversi 3 e 4 dello stesso articolo, la facoltà di emanare prescrizioni in materia è stata attribuita al Consiglio federale. La presente mozione tocca pertanto il settore di competenze del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. Secondo il parere del Collegio, è tuttavia ammissibile soltanto la forma meno vincolante del postulato (art. 22bis LRC).

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.