00.3252 · Mozione · 2000-06-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La naturalizzazione nella procedura ordinaria parte dal presupposto, giusta la vigente legge sulla cittadinanza, che l'autorizzazione per la naturalizzazione compete alle autorità federali (art. 12 LCit, RS 141.0). L'autorizzazione può essere accordata soltanto al richiedente che ha abitato in Svizzera durante dodici anni (art. 15 LCit). Nel calcolo dei dodici anni di residenza il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte (art. 15 cpv. 2 LCit). Per residenza nel senso di questa disposizione s'intende il soggiorno effettivo in Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri (art. 36 LCit). Conformemente a esse soggiorna nel nostro Paese essenzialmente lo straniero che possiede un permesso annuale di dimora o un permesso di domicilio (permesso B e C) o la cui presenza è disciplinata nell'ambito di una procedura d'asilo (permesso N) o di un'ammissione provvisoria (permesso F). Conformemente alla prassi costante dell'Ufficio federale degli stranieri il rilascio dell'autorizzazione di naturalizzazione dipende poi - in base al requisito generale di idoneità per la naturalizzazione (art. 14 LCit) - dal fatto che, al momento della decisione, il domicilio svizzero sia in una certa misura stabile. Esso non è da considerarsi tale se il richiedente risiede in Svizzera unicamente in base a una procedura d'asilo non ancora terminata o se lo statuto di richiedente l'asilo provvisoriamente ammesso è abrogato o estinto, gli è stato intimato un termine di partenza e una procedura di naturalizzazione in sospeso non può essere conclusa prima della scadenza di questo termine.
L'autorizzazione può poi essere rilasciata solo se il richiedente si è integrato nella comunità svizzera, si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri, si conforma all'ordine giuridico svizzero e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14 LCit). Chi dispone di un'autorizzazione federale alla naturalizzazione può far richiesta per l'ottenimento della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale. La cittadinanza svizzera si ottiene con la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune (art. 12 LCit).
Il disciplinamento menzionato ha lo scopo d'integrare nella vita politica del nostro Paese le persone che ci vivono e lavorano da lungo tempo, pagano le tasse, sono diventate, con i loro familiari, membri stabili della popolazione svizzera e rimarranno in Svizzera. I loro figli crescono qui e frequentano le nostre scuole. La naturalizzazione è concessa non solo nell'interesse di chi ne fa richiesta ma anche perché è di pubblico interesse il fatto che le persone integrate nella nostra società non vengano marginalizzate.
Una delle più importanti condizioni che deve soddisfare un richiedente è un soggiorno di lunga durata. In tal modo egli prova una relazione effettiva e oggettiva con la Svizzera. Il caso che un richiedente, giunto da noi già da tanti anni, non possieda ancora in tali circostanze il diritto di dimora non cambia nulla al fatto che egli abbia intessuto rapporti intensi e fattivi da prendere in considerazione per la naturalizzazione. Come esempio, raro, si possono citare i figli, cresciuti in Svizzera, di persone provvisoriamente ammesse, per i quali l'arco di tempo minimo di dimora richiesto a livello federale è già realizzato se sono in età compresa tra i 10 e i 20 anni e se hanno trascorso 6 anni nel nostro Paese. Se il richiedente si comporta poi in modo indegno, il rifiuto della naturalizzazione non è riconducibile all'inadempimento delle condizioni di dimora, ma alla mancata integrazione nella comunità svizzera (art. 14 lett. a e b LCit.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.