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00.3317 · Interpellanza · 2000-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore dell'interpellanza menziona a ragione il principio della separazione dei poteri. Conseguenza di tale principio è tra l'altro che al Consiglio federale non compete alcuna vigilanza sul Tribunale federale. Non è dunque neppure compito del Consiglio federale prendere posizione sul tenore di decisioni del Tribunale federale.

1. Il Consiglio federale è a conoscenza della grande stima di cui gode il professor Walther Hofer come storico tanto in Svizzera quanto all'estero e non ha motivo di dubitare della sua competenza scientifica. Inoltre anche la decisione del 4 novembre 1999, contestata dall'autore dell'interpellanza, qualifica il prof. Hofer di " noto esperto del nazionalsocialismo " (cfr. DTF 125 IV 299).

2. Giusta l'articolo 397 CP i Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo. Nella summenzionata decisione del Tribunale federale 125 IV 298 segg. è stato ripreso il parere dell'istanza inferiore che ha respinto la revisione data l'assenza di fatti nuovi e rilevanti. Il Tribunale federale ha segnatamente argomentato : " Né in occasione del processo anteriore intentato per offesa dell'onore, conclusosi con la condanna del ricorrente, né nella presente procedura di revisione si vuole appurare se la giustizia debba esprimersi sulla " verità " storica, che oltretutto nel corso del processo cognitivo può subire dei mutamenti ; bensì si vuole piuttosto stabilire se mediante il suo articolo apparso nella " Neue Zürcher Zeitung " il ricorrente ha portato un attacco penalmente rilevante a Wilhelm Frick. (...) Il rimprovero mossogli (al prof. Hofer) di aver fondato le sue allegazioni offensive nei confronti di Wilhelm Frick su una fonte ufficiale, che nella fattispecie non costituisce un elemento a sostegno, rimane immutato anche se in base all'odierno giudizio storico, che in futuro potrebbe tuttavia essere oggetto di ulteriori mutamenti, si giungesse a una valutazione diversa dei rimproveri sollevati nei confronti di Wilhelm Frick". (DTF, op. cit., pag. 302, 303).

I criteri più elevati avanzati alla riassunzione del procedimento rispetto ai rimedi giuridici ordinari si giustificano poiché in questo caso la forza giuridica della sentenza si trova annullata. Tale circostanza può essere ammessa soltanto in modo molto limitato poiché in caso contrario ne risulterebbe pregiudicata la certezza del diritto. Inoltre non si comprende per quale motivo il riferimento al diritto fondamentale della libertà della scienza (art. 20 Cost) dovrebbe implicare una attenuazione delle esigenze generali in vigore relative all'annullamento della forza giudicata di una sentenza penale.

3. D'altronde è incontestato che il diritto fondamentale menzionato va considerato come si deve nel caso in cui si applicano le norme che puniscono i delitti contro l'onore. Anche secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale tali norme penali vanno interpretate conformemente alla Costituzione. A tal riguardo occorre procedere a una ponderazione, talvolta complessa, degli interessi tra diritti fondamentali in causa - come nel presente caso la libertà della scienza - e diritti della personalità in gioco (cfr. DTF 118 IV 163). Tuttavia soltanto un tribunale può procedere a tale ponderazione degli interessi tenendo conto delle circostanze concrete del singolo caso; essa non può venir decisa a priori unilateralmente da parte del legislatore.

4. E' nella natura della cosa che, segnatamente in presenza di casi limite, fattispecie paragonabili possano venir giudicate dai vari tribunali penali in modo differenziato. D'altro canto i rimedi giuridici a disposizione delle parti costituiscono garanzia sufficiente per una valida applicazione della legge. Segnatamente l'interpretazione unitaria del diritto penale dal profilo sostanziale è garantita dalla possibilità di presentare ricorso per nullità al Tribunale federale.

Risposta del Consiglio federale.