Lexipedia

00.3331 · Interpellanza · 2000-06-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto ad adottare le misure necessarie per proteggere i frutteti svizzeri dal fuoco batterico. Dal 1962 questa malattia è iscritta nella lista degli organismi nocivi particolarmente pericolosi allegata all'ordinanza sulla protezione dei vegetali (RS 916.20). Le misure di lotta obbligatoria contro questa malattia sono definite nell'ordinanza del 28 aprile 1982 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo (ordinanza sulla lotta, RS 916.22). Fino al 1989 queste misure si sono concentrate alla frontiera onde evitare che tale malattia giungesse in Svizzera. Dopo la comparsa dei primi focolai, anche i Cantoni hanno adottato misure di lotta, fruendo del sostegno tecnico e finanziario della Confederazione.

In virtù dell'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza sulla lotta, il 1o ottobre 1984 il Dipartimento federale dell'economia ha emanato direttive concernenti i contributi federali alle indennità versate dai Cantoni a seguito dell'applicazione di misure fitosanitarie ufficiali all'interno del Paese.

Tali direttive prevedono che la Confederazione sovvenzioni soltanto le indennità concesse a terzi per le perdite e il mancato guadagno dovuti alla distruzione, a titolo profilattico, di piante apparentemente sane, ma per le quali vi sono dei sospetti.

Vista l'entità dei danni e per aiutare i frutticoltori confrontati con difficoltà finanziarie dovute alle perdite causate dal fuoco batterico, il Consiglio federale sta valutando la possibilità di estendere l'indennità anche alle piante malate giusta l'articolo 156 della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1).

Risposta del Consiglio federale.