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00.3340 · Mozione · 2000-06-22

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'esenzione dal servizio conformemente all'articolo 18 LM è un mezzo per mettere a disposizione personale indispensabile in situazioni straordinarie (servizio attivo). Essa non è destinata a risolvere, in situazioni normali, problemi di organico in aziende e istituti pubblici e privati.

L'integrazione nell'articolo 18 capoverso 1 LM di una nuova lettera (j) concernente esclusivamente gli operatori sociali che assistono disabili in istituti sarebbe sproporzionata e non corrisponderebbe al senso di queste disposizioni legislative. Esse infatti non stabiliscono che singole persone con una determinata formazione professionale devono essere esentate dall'obbligo di prestare servizio militare, ma che deve essere assicurato il personale indispensabile al funzionamento di determinati istituti in situazioni straordinarie.

Il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica nell'ambito del servizio sanitario (compresi gli istituti per disabili) può essere esentato già oggi dall'obbligo di prestare servizio militare in base alle disposizioni dell'articolo 18 capoverso 1 lettera c LM. La presente mozione può pertanto essere considerata come parzialmente soddisfatta.

Al pari di molti altri settori statali, anche la sanità pubblica è organizzata secondo principi federalistici. La responsabilità in materia incombe ai Cantoni. Essi soli decidono quali installazioni cantonali della sanità pubblica (ospedali e altre installazioni mediche) debbano figurare nell'appendice 2 dell'ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente l'esenzione dal servizio militare (OESM, RS 511.31), relativa all'articolo 18 capoverso 1 LM.

Tale appendice 2 corrisponde pertanto alle esigenze dei Cantoni. Essa è stata allestita nel 1994/95 in collaborazione con i Cantoni ed è stata aggiornata nel 1999. Un ulteriore adeguamento dell'appendice allo stato attuale della sanità pubblica nei Cantoni avverrà in relazione con i progetti di riforma Esercito XXI e protezione della popolazione.

Già oggi è quindi possibile esentare gli operatori sociali dall'obbligo di prestare servizio militare, come auspicato dall'autore della mozione, se rivestono funzioni indispensabili nelle installazioni mediche della sanità pubblica designate dai Cantoni (compresi gli istituti per disabili) e soddisfano anche le altre condizioni di principio per l'esenzione dal servizio militare.

L'esenzione dal servizio di operatori sociali attivi in carceri o istituti nel quali sono eseguite detenzioni preventive, pene e misure, non ha luogo a causa della formazione in qualità di operatore sociale, ma soltanto quando è affidata loro a tempo pieno la sorveglianza diretta e l'assistenza di detenuti (personale di sorveglianza).

Per assicurare il funzionamento di istituti in situazioni straordinarie è a disposizione anche lo strumento della dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo, che è meno ampia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.