00.3410 · Mozione · 2000-06-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il mozionante chiede di prolungare la durata massima della carcerazione preliminare da tre a nove mesi per le fattispecie della minaccia grave o dell'esposizione a serio pericolo della vita e della salute altrui (art. 13a lett. e LDDS). La carcerazione in vista di sfratto la vorrebbe prolungare da tre a dodici mesi. In totale sarebbero 21 al massimo i mesi previsti per la carcerazione allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.
Il principio dell'esecuzione rapida contemplato nell'articolo 13b cpv. 3 e 13c cpv. 6 LDDS obbliga le competenti autorità cantonali e federali a decidere senza indugio, mentre lo straniero si trova in carcerazione preliminare e in vista di sfratto, sul suo diritto di soggiorno, e di stabilire immediatamente la necessaria procedura per l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione. Per quanto riguarda il principio dell'esecuzione rapida durante l'incarcerazione in vista di sfratto il Tribunale federale ha prodotto una prassi alquanto dettagliata. Se l'autorità competente non si occupa con l'impegno dovuto dell'esecuzione dell'allontanamento, l'incarcerazione in vista di sfratto non è piú compatibile con l'unico scopo ammissibile della legge sulle misure coercitive, e cioè garantire l'espulsione dello straniero. In questo caso essa infrange l'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU, poiché non è piú possibile far valere che la procedura di allontanamento "è in corso", cosí come contemplato da detta norma (DTF 124 II 49).
1. Sul prolungamento dell'incarcerazione preliminare
L'incarcerazione preliminare ha lo scopo di garantire l'esecuzione in casi di abuso o di reato da parte dell'interessato, fino a quando non è presa una decisione, di prima istanza, di allontanamento o espulsione. Con questa decisione la carcerazione preliminare termina; ma l'interessato non necessariamente esce dal carcere poiché è possibile mutare immediatamente la preliminare in carcerazione in vista di sfratto.
Il trattamento immediato e rapido della procedura di allontanamento e di espulsione è indispensabile per rispettare il principio dell'esecuzione rapida. Il trattamento prioritario necessita però di tre mesi per poter prendere una decisione di prima istanza. Il Consiglio federale non è a conoscenza di nessun caso in cui una persona è stata liberata dalla carcerazione preliminare dopo il decorso della durata massima. Il Consiglio federale è quindi dell'avviso che il rpolungamento della durata massima della carcerazione preliminare non è né necessario né opportuno per garantire l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.
2. Sul prolungamento della carcerazione in vista di sfratto
Il Consiglio federale è dell'avviso che il prolungamento della durata massima della carcerazione in vista di sfratto da tre a dodici mesi, come auspicato dal mozionante, sia in principio compatibile anche con la Convenzione europea dui diritti dell'uomo (CEDU), se nella fattispecie sono soddisfatte le condizioni fissate nell'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU. A tal proposito il Consiglio federale non vede nessun ostacolo giuridico. Verrebbe cosí anche presa in considerazione un'esigenza di diversi Cantoni.
Tuttavia il Consiglio federale dubita dell'efficacia di questa misura. Un'inchiesta condotta dall'Ufficio federale dei rifugiati nei Cantoni, nel corso dell'autunno 1999, sull'applicazione delle misure coercitive nel 1998 ha mostrato che per circa l'87% dei casi di sfratto ordinati è stato possibile eseguire l'allontanamento e l'espulsione. Per il rimanente 13%, una parte è stata liberata in anticipo dalla carcerazione in vista di sfratto poiché il motivo della carcerazione è stato annullato, un'altra perché l'esecuzione è risultata impossibile, il principio dell'esecuzione rapida non è stato rispettato, il mantenimento della carcerazione si è rivelato sproporzionato oppure l'interessato è stato condannato a una pena o a una misura privativa della libertà. Soltanto poche persone sono liberate dalla carcerazione in vista di sfratto perché il termine massimo era decorso.
Il rispetto del principio dell'esecuzione rapida per oltre nove mesi in molti casi sarebbe difficile da mantenere. Anche se le autorità dovessero far pressione per accelerare la procedura e, per esempio nel caso di acquisizione di documenti di viaggio, chiedere ogni due o tre mesi alla rappresentanza dello Stato di origine a che punto sta la pratica, arriverà inevitabilmente il momento in cui si dovrà costatare che gli sforzi intrapresi non fruttano nulla, ragione per cui si dovrà rimettere in libertà l'interessato a causa di un esecuzione non attuabile.
Una carcerazione in vista di sfratto di oltre nove mesi non raramente nel caso singolo infrangerebbe il principio della proporzionalità. Se lo straniero è posto in carcerazione in vista di sfratto unicamente perché c'è il rischio che si nasconda, come contemplato dall'articolo 13b capoverso 1 lettera c LDDS, o se dei ritardi nell'esecuzione non sono imputabili al comportamento del carcerato, una carcerazione di oltre nove mesi non può piú essere considerata proporzionata, in particolare se dopo il disegno di nuova legge sugli stranieri, attualmente in consultazione, l'incarcerazione in vista di sfratto può essere ordinata dopo una decisione di non entrata nel merito in base alla legislazione sull'asilo. La carcerazione in vista di sfratto di dodici mesi per minaccia della sicurezza pubblica da parte dell'interessato dovrebbe invece essere compatibile con il principio di proporzionalità.
Indipendentemente dalla durata massima ci saranno sempre casi in cui le autorità, nonostante tutti gli sforzi profusi, non potranno eseguire l'allontanamento o l'espulsione: per esempio quando non è possibile stabilire l'identità e lo Stato d'origine non rilascia quindi i documenti di viaggio.
Il Consiglio federale reputa quindi che il prolungamento della durata massima della carcerazione in vista di sfratto possa essere utile all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di pochi casi. Il prolungamento della durata massima della carcerazione in vista di sfratto potrà però essere discusso nell'ambito della revisione totale della LDDS, già avviata. La consultazione attualmente in corso offre l'occasione ai Cantoni di far valere le loro esigenze.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.