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00.3476 · Mozione · 2000-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obiettivo della mozione è di accelerare le procedure di autorizzazione e di ricorso. A tal fine, essa chiede una correzione parziale della configurazione giuridica dell'esame dell'impatto ambientale e del diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente.

I motivi della lunghezza delle procedure sono già stati analizzati accuratamente nell'ambito dell'ampio progetto VKB n. 2 "Coordinamento delle procedure di approvazione", disposto dallo stesso Consiglio nel 1993. Il motivo principale coincide, da un lato, con la mancanza di coordinamento delle procedure di approvazione e, dall'altro, con il fatto che gli interessati alla costruzione mettono a disposizione delle autorità competenti una documentazione sovente insufficiente.

2. Misure adottate/Ulteriori misure da adottare: dato che il Consiglio federale ritiene molto importante ottimizzare e accelerare le procedure, esso ha già adottato una serie di misure di miglioramento concrete:

* Una pietra miliare in tal senso è costituita dalla legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione della procedure di approvazione (incluso il relativo pacchetto di ordinanze). Per quanto riguarda le procedure cantonali, è stato redatto un nuovo articolo di coordinamento nella legge sulla pianificazione del territorio (articolo 25a). Inoltre, occorre riferirsi ai rapporti del Consiglio federale su un inventario e una valutazione delle procedure del diritto federale dell'economia nella legislazione federale (FF 1999, 7227 ss.) e sulle misure concernenti la deregolamentazione e lo sgravio amministrativo (FF 2000, 888 ss.). Il Consiglio federale ha conseguentemente emanato, il 17 novembre 1999, un'ordinanza concernente i termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia. Tutte le misure adottate iniziano a portare i loro frutti.

* L'EIA, quale strumento esecutivo ausiliario, garantisce che le esigenze ambientali vengano soddisfatte e incluse tempestivamente nella pianificazione di progetti che potrebbero gravare notevolmente l'ambiente. Con la messa a disposizione in tempo utile delle basi decisionali, l'EIA rende possibile una decisione accelerata. Inoltre, esso consente un'ottimizzazione dei progetti sia nell'interesse dell'ambiente, sia nell'interesse dell'economia. Il Consiglio federale, ai fini di un'accelerazione delle procedure di EIA, nel 1995 ha introdotto nell'OEIA delle scadenze per la valutazione da parte dei servizi preposti alla protezione dell'ambiente. Oltre a ciò, nell'interesse di uno svolgimento efficiente dei progetti, in occasione della revisione della LPAmb avvenuta nel 1995 è stato espressamente previsto un esame preventivo dell'impatto ambientale. Quale barriera contro i rapporti d'impatto ambientale troppo prolissi, è stato altresì descritto chiaramente nella legge il contenuto necessario. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale, anche nell'ottica di queste integrazioni, ha quindi definito l'EIA "una procedura adeguata per la considerazione degli aspetti ambientali nella pianificazione delle strade nazionali. L'esperienza di molti anni ha dimostrato che questo strumento è stato generalmente accettato senza problemi" (CG-N "Costruzione delle strade nazionali", FF 1997 III 1257 numero 412).

Malgrado questi giudizi sostanzialmente positivi sull'EIA, lo zelo nell'applicazione ha talvolta oltrepassato il limite, in particolare nei rapporti d'impatto ambientale (RIA). Il Consiglio federale ritiene che tali lacune debbano essere colmate prima di tutto migliorando la prassi in materia e poi con una migliore informazione. L'UFAFP pubblicherà pertanto prossimamente una serie di misure e suggerimenti concreti per l'ottimizzazione dell'EIA dal titolo "Linee direttrici per l'EIA". La pubblicazione si soffermerà soprattutto sulle raccomandazioni in merito ai RIA, che dovranno limitarsi all'essenziale. Se, per un'ulteriore ottimizzazione, siano effettivamente necessarie altre modifiche di legge, e come esse debbano eventualmente essere configurate, sono elementi che potranno essere valutati giudiziosamente solamente quando saranno noti gli effetti delle misure già adottate per l'accelerazione delle procedure.

* Il Consiglio federale ha ripetutamente constatato che le lunghe procedure di approvazione e di ricorso non possono essere imputabili al diritto di ricorso delle organizzazioni che si occupano di protezione dell'ambiente (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione Fehr 97.3360). La valutazione del diritto di ricorso delle organizzazioni, effettuata da professori del Centro di studi per la valutazione delle leggi (CETEL) dell'Università di Ginevra (serie di Scritti sull'ambiente dell'UFAFP, 2000, n. 314), ha confermato questo giudizio. È stato segnatamente evidenziato che:

- I ricorsi delle organizzazioni di protezione dell'ambiente rappresentano soltanto una piccola parte dei ricorsi amministrativi (presso il Tribunale federale sono circa l'1,4 %). I ricorsi di dette organizzazioni vengono accolti molto più frequentemente (da 3 a 5 volte in più) degli altri ricorsi: presso il Tribunale federale è approvato il 63% dei ricorsi delle organizzazioni contro il 18 % dei rimanenti. Esse esercitano il loro diritto di ricorso in maniera contenuta e soltanto sussidiaria.

- Il diritto di ricorso delle organizzazioni è una misura molto adatta e conveniente per promuovere un'applicazione efficace del diritto ambientale. Se fosse abolito, per ottenere gli stessi risultati occorrerebbe rafforzare la vigilanza statale e ciò, nell'insieme, costerebbe più della soluzione vigente.

- Altri Stati dispongono di normative analoghe sul diritto di ricorso delle organizzazioni.

- L'analisi di procedure decisionali concrete ha dimostrato che anche per progetti ecologicamente rilevanti i ritardi possono essere evitati grazie all'informazione tempestiva, al coinvolgimento delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, nonché grazie a una gestione professionale dei progetti (esempi ne sono la discarica per sostanze residue di Oulens e il campo di golf di Lavaux).

Sulla base di detti risultati, in quest'ambito non risultano opportune ulteriori misure.

3. Conclusione: fondandosi su tale giudizio, il Consiglio federale è disposto a presentare un rapporto al Parlamento, entro due anni, concernente gli effetti dell'EIA sull'esecuzione delle disposizioni di protezione dell'ambiente e sulle procedure di autorizzazione, nonché relativo alle corrispondenti misure di miglioramento appropriate (incluse eventuali modifiche di legge necessarie). In tal senso, esso è pronto ad accogliere l'intervento parlamentare quale postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.