00.3511 · Interpellanza · 2000-10-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
Il mantenimento della proprietà di Swisscom SA da parte della Confederazione non è di per sé un elemento in grado di ridurre i rischi e i pericoli per la sicurezza dei dati nel settore delle telecomunicazioni. Se si eccettua la rete di collegamento ("l'ultimo miglio" della rete fissa, dalla centrale all'allacciamento dell'utente), già oggi l'infrastruttura di telecomunicazione per i servizi di telefonia fissa e mobile non è più di esclusiva proprietà di Swisscom SA. Anche altre società di telecomunicazione con partecipazioni estere dispongono in misura sempre crescente di reti proprie sul territorio svizzero, cosa che accresce la possibilità di influenze internazionali. Le comunicazioni internazionali, inoltre, vengono generalmente instradate su reti estere, sfuggendo di conseguenza all'ambito di influenza della legislazione svizzera.
In ogni caso, i fornitori di servizi di telecomunicazione operanti in Svizzera devono rispettare il segreto delle telecomunicazioni sancito dall'art. 43 della legge sulle telecomunicazioni (LTC); essi non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l'occasione di fornire indicazioni di questo genere. Non vi è nulla che possa far ritenere che i fornitori di servizi di telecomunicazione abbiano attualmente interesse a violare il segreto delle telecomunicazioni. Non è tuttavia da escludere che in situazioni straordinarie, come per esempio in caso di guerra, questo atteggiamento possa mutare. In tali situazioni il Consiglio federale, conformemente all'art. 48 LTC, può però ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni.
I potenziali rischi non sono legati solamente alle possibilità di manipolazione da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione: i recenti episodi di diffusione di virus informatici dimostrano che i moderni sistemi di telecomunicazione non sono immuni da attacchi esterni. Tali pericoli, derivanti da interventi di tipo fisico (sottrazione di supporti dati, manipolazione o distruzione di hardware e reti) o elettronico (introduzione di cavalli di Troia, virus, bachi ecc.) ad opera di hacker, gruppi criminali o terroristi ecc., non possono essere evitati neanche se lo Stato rimane proprietario di Swisscom SA. È importante, piuttosto, sensibilizzare gli utenti dei servizi di telecomunicazione sul fatto che la trasmissione di informazioni per via elettronica può presentare dei rischi. In tal senso, l'art. 54 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) stabilisce che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono rendere attenti i loro clienti sul rischio di ascolto abusivo e di ingerenze connesso all'utilizzazione dei loro servizi e offrire o indicare loro mezzi atti a eliminare tali rischi. Di tali mezzi fanno parte, in special modo, la firma digitale e la crittografia, che, se usate correttamente, garantiscono già oggi una sicurezza molto elevata.
Domanda 2
Per quanto concerne i dati sensibili relativi alla ricerca scientifica, ai segreti militari, alle informazioni sui pazienti, alla nanotecnologia, alle informazioni genetiche e alle strategie economiche, riteniamo che possano sorgere problemi di sicurezza soprattutto in relazione alla conservazione dei dati, che è un abito che non fa parte delle attività principali di Swisscom SA né degli altri fornitori di servizi di telecomunicazione. A tale proposito devono essere in primo luogo rispettate le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati. Tuttavia, nel momento in cui tali dati vengono trasmessi per mezzo di impianti di telecomunicazione, i rispettivi fornitori di servizi devono attenersi alle disposizioni di legge vigenti in questo ambito e, in particolare, rispettare il segreto delle telecomunicazioni. Indipendentemente da ciò, il proprietario dei dati deve comunque adottare adeguati accorgimenti per la loro protezione, soprattutto quando i dati vengono trasmessi attraverso una rete di telecomunicazione pubblica.
Domanda 3
In caso di vendita di Swisscom, il Consiglio federale è dell'opinione che, per garantire la protezione dei dati e il segreto delle telecomunicazioni, non sia necessario adottare misure che vadano oltre le disposizioni attualmente valide per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Per quanto riguarda eventuali misure di protezione tecnologiche, esse non potranno mai essere considerate assolutamente sicure; tuttavia queste misure garantiscono già oggi, se utilizzate correttamente, un grado di protezione molto elevato e sono oggetto di un continuo perfezionamento.
Domanda 4
L'accesso ai necessari canali di informazione digitali è garantito dalle disposizioni applicabili quando si verificano delle situazioni straordinarie (art. 47 e 48 LTC e art. 56 - 62 OTC). In questi casi, il Consiglio federale stabilisce le prestazioni che devono essere fornite dai gestori di servizi di telecomunicazione. Esso può anche obbligare il personale necessario a prestare servizio. Qualora una situazione straordinaria lo esiga, il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni.
Domanda 5
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al mantenimento di posti di formazione, di know-how e di competenze nell'ambito della ricerca. Questo obiettivo potrà essere raggiunto attraverso il consolidamento e il miglioramento del livello di formazione e di ricerca nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni. Dopo la liberalizzazione, nel settore delle telecomunicazioni sono stati creati più posti di lavoro di quanti ne siano stati soppressi; già oggi i fornitori di servizi devono ricorrere a personale qualificato proveniente dall'estero, perché sembra che in Svizzera non vi siano abbastanza specialisti del ramo. Sulla base di queste esperienze, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che un'eventuale vendita dell'infrastruttura non comporterà il trasferimento all'estero di posti di formazione e la perdita di know-how e competenze nell'ambito della ricerca. In caso di cessione della maggioranza di Swisscom SA, il Consiglio federale intende riservare alla Confederazione determinati diritti speciali. Attraverso questi diritti speciali sarà possibile salvaguardare i sopraccitati interessi pubblici del Paese.
Risposta del Consiglio federale.