Lexipedia

00.3565 · Mozione · 2000-10-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto a fissare a livello di ordinanza i valori limite per apparecchi generatori di radiazioni non ionizzanti, tenendo conto del diritto internazionale e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).

Per questo non è necessario creare una nuova base legale. Infatti, tale supporto è già assicurato dalla legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (sottoposta a revisione parziale nel 1993) (LSIT, RS 819.1). La LSIT è applicabile nella misura in cui la sicurezza di istallazioni tecniche e di apparecchi non sia già garantita da altre disposizioni del diritto federale (art. 1 cpv. 2 LSIT). Detta legge disciplina la sicurezza di tutte le istallazioni e di tutti gli apparecchi ed è applicabile a tutte le sorgenti di pericolo (anche per quanto concerne le radiazioni non ionizzanti). In questo senso non esiste una lacuna in senso proprio nella legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti. Ed è anche la ragione per cui la Svizzera non ritiene necessario riprendere la direttiva dell'UE sulla sicurezza generale dei prodotti.

L'articolo 3 della LSIT esige che le istallazioni tecniche e gli apparecchi non mettano in pericolo la vita e la salute di chi li usa e di terzi qualora siano utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e di salute stabiliti dal Consiglio federale in considerazione del diritto internazionale, o qualora tali criteri non siano stati stabiliti, a regole tecniche riconosciute. Si tratta innanzitutto di norme e raccomandazioni a livello internazionale e secondariamente a livello nazionale.

Il 12 luglio 1999 è stata decretata la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Essa include anche l'incarico alla Commissione di provvedere all'elaborazione delle relative norme europee. La raccomandazione fungerà da fondamento per la futura fissazione dei valori limite per i prodotti. A livello di contenuto il Consiglio federale può aderire a questa raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea. Non appena i valori limite e l'eventuale obbligo di dichiarazione sul prodotto o di etichettatura saranno stabiliti mediante direttive anche la legislazione svizzera potrà essere adattata in modo corrispondente.

Al momento non vi sono né da parte del Consiglio dell'Unione europea né da parte dell'ICNIRP raccomandazioni relative a valori precauzionali. Tuttavia la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea esige segnatamente (numero IV) che nella fissazione delle norme si tenga conto delle possibili conseguenze per la salute. Attualmente, queste ultime sono oggetto di una ricerca che studierà anche l'aspetto preventivo. Se da tali studi dovesse risultare che si è tenuto troppo poco conto del principio della precauzione, il Consiglio federale si dichiara disposto a prendere in esame misure più appropriate. La raccomandazione CE enuncia all'articolo 15 che "gli Stati membri hanno facoltà, ai sensi del trattato, di fornire un livello di protezione più elevato di quello di cui alla presente raccomandazione". Occorre tuttavia stare attenti che in virtù di questo diritto non siano costituiti ostacoli al commercio inammissibili (art. 4 della legge federale del 6 ottobre 1995 concernente gli ostacoli al commercio, LOTC, RS 946.51).

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.