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00.3570 · Mozione · 2000-10-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un disegno secondo cui l'articolo 46 capoverso 1 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) sia modificato al fine di portare a dieci anni il termine minimo di prescrizione.

Begründung

Il Codice delle obbligazioni (art. 127 CO) prevede un termine di prescrizione generale di dieci anni per le pretese contrattuali. Per talune pretese, a motivo della loro natura, è stabilita una prescrizione più breve di cinque anni segnatamente per le prestazioni periodiche (interessi, ecc.) come anche per le pretese derivanti da rapporti giuridici per cui di norma è possibile chiarire rapidamente le questioni aperte (articolo 128 CO).

Per regolare i sinistri occorrono spesso lunghi negoziati tra l'assicurato e l'assicuratore che ha l'obbligo di indennizzare, segnatamente quando quest'ultimo fa valere un limite della copertura (ad esempio in caso di colpa dell'assicurato) oppure quando vi è contestazione sull'ammontare del sinistro. Capita che per mancanza di conoscenze giuridiche taluni non annuncino tempestivamente le pretese che derivano da assicurazioni. Il termine di prescrizione di soltanto due anni previsto nell'articolo 46 capoverso 1 risulta quindi insufficiente. Peraltro nulla sembra giustificare un termine tanto breve derogante alle disposizioni generali in materia e tale da esporre gli assicurati al rischio di una perdita di diritto assolutamente ingiustificata. Basterebbe fissare un termine di perenzione per evitare che il disciplinamento dei sinistri sia indebitamente ritardato. Le pretese derivanti da assicurazioni dovrebbero quindi essere annunciate entro un termine ragionevole a contare da quando è noto il sinistro. In quest'ottica, non è più giustificato neanche un termine di prescrizione di due anni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 46 capoverso 1 primo periodo della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) dispone che "i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione".

Allorquando è stata emanata la legge, il legislatore ha considerato che il termine del diritto ordinario in materia di prescrizione (10 anni) non teneva sufficientemente conto dei bisogni propri dell'assicurazione. L'opinione di allora era che le operazioni d'assicurazione necessitassero un termine di prescrizione più breve, tanto nell'interesse dell'assicuratore (affinché le pretese degli assicurati siano fatte rapidamente, per consentire così all'assicuratore di poter sempre controllare la propria situazione finanziaria) quanto in quello degli assicurati (per le pretese degli assicuratori nei loro confronti). Numerosi commenti alla LCA considerano già da un po' di tempo che il termine di due anni previsto nella LCA è troppo breve.

Nella mozione l'aumento a dieci anni del termine di prescrizione è considerato un minimo; occorre però esaminare approfonditamente se simile richiesta è praticamente e giuridicamente realizzabile, in particolare per quanto concerne le regole in materia di diritto della respopnsabilità civile. Il Consiglio federale constata che parecchie altre disposizioni della LCA hanno suscitato e continuano a suscitare critiche; la legge è spesso considerata come non più rispondente, in generale, ai bisogni odierni, segnatamene dal punto della protezione dei consumatori. Perciò il Consiglio federale propone di non procedere unicamente alla revisione dei disciplinamenti in materia di prescrizione. Si dichiara però pronto a riesaminare approfonditamente l'opportunità di una revisione totale del diritto del contratto d'assicurazione, come già affermato nella sua risposta al postulato David (90.732. Contratto d'assicurazione. Revisione totale della legge). La questione di un'eventuale revisione completa della LCA dovrebbe essere esaminata anche indipendentemente da quella prevista per gli articoli 24 LCA (Principio dell'indivisibilità dei premi) e 54 LCA (Destino del contratto d'assicurazione se l'oggetto dell'assicurazione cambia di proprietario), in seguito alla mozione Vollmer (96.3043); la consultazione delle cerchie interessate su queste due disposizioni ha già avuto luogo, in relazione con la valutazione di una completa rielaborazione del diritto di sorveglianza sulle assicurazioni.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.