01.1056 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ottica della legge sul lavoro, è per principio consentito esercitare diverse attività parallele purché non vengano eluse le prescrizioni della legge sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo: tali disposizioni devono essere rispettate nel loro insieme per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dal fatto che essi siano stati contratti presso lo stesso datore di lavoro o presso diversi datori di lavoro. È importante, nella fattispecie, che quest'ultimo o questi ultimi assumano pienamente le loro responsabilità per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni della legge sul lavoro. In caso di attività parallele, il datore di lavoro secondario segnatamente, che occupa lavoratori in un'attività a tempo parziale, è tenuto a effettuare un controllo particolare.
Ad 1
L'esecuzione della legge sul lavoro spetta in primo luogo ai Cantoni. La Confederazione esercita l'alta sorveglianza e assume compiti centrali e di coordinamento. Di conseguenza, il seco ha chiarito la situazione a livello nazionale e si è accertato presso i responsabili della Federazione delle cooperative Migros che le misure necessarie a ristabilire la legalità sono state attuate. In una lettera, il seco ha inoltre attirato nuovamente l'attenzione dei Cantoni sulla problematica delle attività parallele, ha rammentato le principali disposizioni della legge sul lavoro in materia e ha invitato i Cantoni a intervenire. Ha però rinunciato, come si usa di regola, a chiedere formalmente ai Cantoni di renderne conto.
Ad 2 e 3
Ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge sul lavoro, il datore di lavoro è punibile se viola intenzionalmente le disposizioni in materia di durata del lavoro e del riposo. Siccome la prova dell'intenzione dolosa è spesso molto difficile da addurre, gli organi d'esecuzione, rinunciano a presentare, basandosi sulla loro lunga pratica, una denuncia penale per le prime violazioni e si limitano a dare un avvertimento formale. È per questa ragione che nessuna procedura penale è stata avviata nella fattispecie. Del resto, come già menzionato, spetta ai Cantoni prendere le misure d'esecuzione necessarie per ogni caso specifico. A tale proposito, il comunicato stampa del seco non poteva entrare nei dettagli.
Ad 4 e 5
Il Consiglio federale è consapevole che gli organi esecutivi cantonali dispongono di risorse limitate in termini di personale per effettuare controlli che richiedono molto lavoro per quanto attiene al rispetto della durata del lavoro e del riposo. I Cantoni effettuano di norma sondaggi o controlli mirati, che hanno tuttavia un effetto preventivo importante. A ciò si aggiungono i controlli conseguenti a reclami (di sindacati o di lavoratori). Inoltre, il seco ha recentemente emanato all'attenzione dei Cantoni una speciale lista concernente i controlli relativi alla durata del lavoro e ha chiesto agli organi esecutivi cantonali di intensificare la loro attività di controllo.
Risposta del Consiglio federale.