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01.1073 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'imposizione secondo il dispendio è disciplinata negli articoli 14 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e 6 nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). L'imposta calcolata sul dispendio costituisce un'imposta sul reddito (e, per i Cantoni, sulla sostanza) in sostituzione delle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza. Questo tipo d'imposizione è a disposizione delle persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa. Queste persone, di nazionalità svizzera o straniera, possono chiedere un'imposizione secondo il dispendio per il periodo fiscale nel corso del quale acquisiscono il domicilio in Svizzera. Per i periodi fiscali seguenti, le persone che non sono cittadini svizzeri e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 LIFD hanno il diritto di essere imposte in base al loro dispendio. Anche i Cantoni possono dar loro questa possibilità. La base di calcolo per l'imposta sul dispendio viene determinata per ogni periodo fiscale dopo aver esaminato gli elementi imponibili riportati nella dichiarazione d'imposta della persona in questione.

Nel sistema dell'imposizione secondo il dispendio, la base di calcolo dell'imposta non è unicamente il dispendio del contribuente e della sua famiglia. La legge prevede in effetti che tale imposta non deve essere inferiore alle imposte sul reddito (imposta federale diretta e imposte cantonali) e sulla sostanza (imposte cantonali) calcolate su determinati elementi lordi del reddito e della sostanza. Fanno in particolare parte di tali redditi quelli per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. Inoltre, talune convenzioni di doppia imposizione escludono dal loro campo d'applicazione le persone imposte secondo il dispendio, se tali persone non pagano l'imposta sul reddito, all'aliquota applicabile al reddito complessivo netto, per quegli elementi del reddito provenienti dagli Stati contraenti. Queste disposizioni sono peraltro prese in considerazione per la determinazione dell'ammontare delle "imposte secondo il dispendio".

Riguardo alle domande poste dall'autore dell'interrogazione ordinaria, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1.Secondo le statistiche concernenti l'imposta federale diretta delle persone fisiche per gli anni fiscali 1995/1996, 2'783 persone (su un totale di 3'495'357 contribuenti) erano imposte secondo il loro dispendio in applicazione dell'articolo 14 LIFD. I dati statistici disponibili non permettono di dire in quale proporzione queste 2'783 persone fossero di nazionalità svizzera o straniera. È tuttavia probabile che, nella loro grande maggioranza, queste persone siano di nazionalità straniera.

2.I Cantoni sono incaricati di eseguire quanto prescritto dalla LIFD. L'articolo 14 LIFD è stato l'oggetto dell'ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta (RS 642.123) nonché della circolare del 3 dicembre 1993 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'ordinanza e la circolare esplicitano le norme legali applicabili all'imposizione secondo il dispendio.

3.Per l'imposta federale diretta, l'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia. Essa deve corrispondere almeno all'imposta calcolata sugli elementi lordi enumerati alle lettere a-f dell'articolo 14 capoverso 3 LIFD (proventi di fonte svizzera e proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare una doppia imposizione). Il dispendio è determinato nel quadro di una procedura di tassazione basata sulla dichiarazione d'imposta inoltrata dalla persona in questione. I Cantoni e i Comuni devono applicare le disposizioni di diritto cantonale concernente l'imposizione secondo il dispendio, disposizioni che riprendono le norme fissate all'articolo 6 LAID.

4.Ai fini dell'imposta federale diretta, la sostanza del contribuente non riveste nessuna importanza. Le statistiche disponibili concernono quindi unicamente l'ammontare medio del reddito imponibile, senza che vi si faccia una distinzione tra imposta calcolata in base al dispendio e imposta calcolata su determinati elementi lordi del reddito. Per le 2'783 persone in questione, l'ammontare totale del reddito imponibile è di 615'970'000 di franchi e l'importo dell'imposta federale diretta è di 50'671'490 franchi. Il reddito imponibile medio è quindi dell'ordine di 221'000 franchi, mentre l'imposta federale diretta media è di 18'200 franchi. Non sono disponibili statistiche concernenti le imposte cantonali. Per contro, è nota la ripartizione per Cantone delle persone imposte secondo il dispendio per l'imposta federale diretta. In 14 Cantoni nessun contribuente è imposto secondo il dispendio. In sette Cantoni (Zurigo, Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo e Friburgo), il numero di persone imposte secondo il dispendio è inferiore a 50. Infine, il 90 per cento dei contribuenti in questione risiedono nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino, Vaud, Vallese e Ginevra. Per questi Cantoni, la media del reddito imponibile è di 200'000 franchi.

5.Non esiste un valore soglia riguardante l'imposizione nei differenti Cantoni. Sulla base dei summenzionati dati statistici si può certo constatare che il reddito imponibile medio varia da un Cantone all'altro. Tuttavia queste variazioni sono pressoché insignificanti se ci si riferisce ai Cantoni in cui il numero delle persone imposte secondo il dispendio è molto ridotto e in cui la media può essere fortemente influenzata da un singolo caso.

6.Per rispondere a questa domanda occorrerebbe conoscere l'insieme degli elementi di reddito e della sostanza delle persone imposte secondo il dispendio. Essendo di nazionalità straniera, la maggior parte della loro sostanza e delle fonti del reddito si trova indubbiamente all'estero. Il diritto svizzero esenta dall'imposta taluni redditi conseguiti all'estero (immobili siti all'estero, attività indipendente esercitata all'estero). Le numerose convenzioni di doppia imposizione concluse dal nostro Paese riservano anche allo Stato da cui proviene un reddito il diritto di imporle interamente o in parte. Pertanto, anche se si conoscesse la portata dei redditi di tali persone, occorrerebbe ancora determinare la parte imponibile in Svizzera. Tenuto conto di questa situazione, non è possibile procedere a una valutazione delle eventuali perdite o entrate fiscali che potrebbero risultare da un'imposizione di queste persone secondo le regole ordinarie della determinazione del reddito imponibile.

7.In base ad un primo esame, nessun Paese applica un sistema formalmente paragonabile a quello dell'imposizione secondo il dispendio come regolamentato dal diritto svizzero armonizzato. Sul piano materiale tuttavia ciò non significa che taluni Paesi non abbiano regolamentazioni analoghe o simili. Ciononostante, pur sapendo che ciò potrebbe essere il caso, il Consiglio federale deve rinunciare a un confronto dettagliato dei diritti tributari nazionali. E ciò per diversi motivi: anzitutto, numerosi Paesi stranieri non applicano l'imposizione della sostanza, mentre questa tassa è presa in considerazione anche nel quadro delle imposte cantonali sul dispendio. D'altro canto, le disposizioni sul piano dell'imposta sul reddito variano fortemente da uno Stato all'altro; un paragone necessiterebbe di un inventario dettagliato degli elementi sottoposti a tale imposta, segnatamente in funzione del genere di assoggettamento. Infine, una descrizione oggettiva delle regolamentazioni nazionali dovrebbe basarsi anche sulle misure di applicazione delle leggi fiscali concernenti la determinazione del reddito imponibile, allorquando essa presenta serie difficoltà di ordine giuridico e tecnico.

8.Nel suo messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale (FF 1983 III 1), il Consiglio federale ha rilevato che l'imposizione secondo il dispendio non ha per scopo di privilegiare certi contribuenti. L'esperienza mostra piuttosto che i casi nei quali essa viene applicata potrebbero essere difficilmente trattati per mezzo della procedura di tassazione ordinaria; l'imposizione in base al dispendio consente quindi di agevolare la tassazione. Essa rappresenta una forma d'imposizione del reddito e non un sostituto a tale imposizione. Ciò è quanto rileva anche la dottrina del diritto tributario che ammette la costituzionalità di questa forma d'imposizione.

Risposta del Consiglio federale.