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01.1122 · Interrogazione ordinaria · 2001-11-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conferenze e riunioni che portano su questioni globali di economia e finanza, su problemi ambientali e dei diritti umani, sono sempre piú accompagnate da dimostrazioni violente. Anche la Svizzera, paese ospitante di conferenze internazionali, è già stata piú volte confrontata a questo fenomeno relativamente recente, in particolare con il World Economic Forum di Davos (WEF). Per questo motivo un gruppo di lavoro interdipartimentale, incaricato dalla giunta per la sicurezza del Consiglio federale, ha stilato un rapporto dal titolo "Potenzialità violenta nel movimento antiglobalizzazione", che esamina da vicino il fenomeno dei gruppi violenti all'interno del movimento. Il Consiglio federale ha preso conoscenza di questo rapporto, peraltro pubblicato.

Con riferimento al WEF 2001 il governo grigionese ha inoltre formato una giunta WEF composta di tre consiglieri di Stato, la quale si occupa della preparazione politica del WEF di quest'anno e del futuro di questa riunione. Il rapporto stilato da un consulente esterno (Peter Arbenz) su mandato della giunta WEF il 2 luglio 2001 contempla tra l'altro anche gli aspetti concernenti la sicurezza. In questa sede occorre soprattutto sottolineare gli insegnamenti del WEF 2001, importanti dal punto di vista della polizia e che sono dettagliatamente esposti in questo rapporto. I corpi di polizia hanno ribadito la loro opinione unanime, di sostenere cioè con le loro forze di polizia il WEF.

La sovranità cantonale in materia di polizia vuole che la competenza della sicurezza e dell'ordine in caso di dimostrazione spetti essenzialmente ai cantoni o alle città. Tocca infine a questi enti pubblici scegliere strumenti e metodi per tener sotto controllo il fenomeno relativamente nuovo di dimostranti violenti operanti nei quattro continenti. Va da sé che la Confederazione è disposta ad aiutare sussidiariamente i cantoni nei loro sforzi.

2. Se durante una dimostrazione vengono commessi eccessi si prendono in considerazione le seguenti fattispecie penali: lesioni semplici e colpose (art. 123 e 125 CP), danneggiamento (art. 144 CP), sommossa (art. 260 CP) nonché violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP). Il Codice penale prevede in proposito pene privative della libertà fino a tre anni o multe. In caso di danneggiamenti gravi (art. 144 cpv. 2 CP) o lesione grave (art. 122 CP) è prevista la reclusione fino a 5 rispettivamente 10 anni (per incendio intenzionale addirittura fino a 20 anni di reclusione. Le pene massime possono essere aumentate ancora della metà se il reo è contemporaneamente colpevole di sommossa o violenza e minaccia contro funzionari da una parte e lesioni e danneggiamenti dall'altra. I partecipanti a una dimostrazione violenta possono inoltre essere puniti per sommossa o violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari anche se loro non esercitano nessuna violenza. Chiùnque però, in caso di violenza e minaccia contro autorità e funzionari durante una dimostrazione, commette atti di violenza contro persone o cose, è punito con la reclusione fino a tre anni o la detenzione non inferiore a un mese. Un atto di violenza di questa fattispecie può essere già dato senza che ci sia lesione o danneggiamento.

Il Consiglio federale è perciò del parere che attualmente le pene comminate per assembramenti violenti sono sufficientemente elevate e scoraggianti e non necessitano di nessun'altra misura legislativa.

Di solito le pene non vengono inflitte con il massimo previsto. Quindi non è tanto un incremento del massimo di pena che si presenta come piú adeguato ma tutt'al piú il cambiamento di prassi da parte dei tribunali.

Infine occorre notare che i potenziali autori di reato non reagiscono tanto alla gravità della pena quanto alla forte probabilità di esser presi con le mani nel sacco.

3. Nell'ambito di USIS è stato tra l'altro stabilito che a livello di Confederazione e Cantoni c'è una forte carenza di personale con compiti di polizia di sicurezza. Mentre da una parte la Confederazione non dispone di nessun effettivo di polizia di sicurezza per i suoi propri compiti, gli effettivi dei corpi di polizia cantonale sono sufficienti a svolgere le loro mansioni unicamente in casi normali. Nell'autunno scorso è stato presentato il secondo rapporto USIS che contempla le diverse varianti per risolvere il problema cruciale delle lacune. Il Consiglio federale e la CDCGP hanno nel frattempo deciso di proseguire tanto con la variante Mix quanto con quella dei Cantoni. La variante Mix prevede a livello di Confederazione, per i compiti che già esplica in materia di polizia di sicurezza, un distaccamento di sicurezza della Confederazione che dovrebbe alleviare i cantoni e avrebbe il vantaggio di mettere a disposizione della Confederazione mezzi e forze perché possa assumere i suoi propri compiti. La variante Cantoni prevede invece che la Confederazione assume parzialmente i costi della creazione di un determinato effettivo di forze di polizia (dagli 800 ai 1000 circa) nei Cantoni, con l'impegno da parte di questi ultimi di tenerne a disposizione un necessario numero per permettere a Berna di eseguire i propri compiti di polizia di sicurezza.

Le due varianti verranno approfonditamente studiate nel corso di quest'anno. Per le due varianti saranno esposte nei dettagli in particolare le conseguenze organizzative, giuridiche, finanziarie e riguardanti il personale, affinché il Consiglio federale e la CDCGP possa prendere una decisione piú motivata possibile sulla futura via da seguire. Nel corso dell'autunno 2002 saranno presentate proposte di soluzioni, elaborate dalla Confederazione, in comune coi Cantoni e gli esperti in materia di sicurezza interna.

Risposta del Consiglio federale.