01.1127 · Interrogazione ordinaria urgente · 2001-12-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La crescita economica ha subito un sensibile rallentamento: nel terzo trimestre del 2001 il prodotto interno lordo è praticamente ristagnato. Questo fatto è imputabile soprattutto al calo della domanda di esportazioni e al conseguente deterioramento della congiuntura nell'industria nonché nei settori che forniscono servizi per l'esportazione. Per contro, la domanda interna si è di nuovo dimostrata resistente ai movimenti congiunturali. La crescita del consumo delle economie domestiche è continuata a ritmo sostenuto.
Anche sul mercato del lavoro la situazione si è rivelata meno favorevole. È vero che nel terzo trimestre l'occupazione è ancora salita, ma vari indicatori precursori dell'occupazione hanno continuato ad evidenziare un andamento negativo. Il numero di persone iscritte alla disoccupazione e di persone in cerca di lavoro ha cominciato ad aumentare sensibilmente. Gli indicatori del mercato del lavoro rivolti al futuro, come pure i licenziamenti presso Swissair lasciano presagire un'ulteriore lievitazione della disoccupazione.
Secondo le previsioni della maggior parte degli istituti di ricerca economica nonché del gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali, nella prima parte del 2002 la crescita economica dovrebbe rimanere debole per poi riprendersi nella seconda metà dell'anno; infine, l'economia dovrebbe ritrovare un potenziale di crescita.
2. Secondo il budget e il piano finanziario del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione 2000-2004, che figurano nel messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. pag. 2029), alla fine del 2000 il Segretariato di Stato dell'economia (seco) prevedeva ancora, per il 2001 e 2002, una media annua di 65'000 disoccupati. Entro la fine del 2001, tuttavia, il numero di disoccupati dovrebbe aumentare e raggiungere le 87'000 unità. Se si prende in considerazione questo aumento, la media annua per il 2001 sarebbe pari a circa 67'500 disoccupati.
Il budget dell'assicurazione contro la disoccupazione del 12 novembre 2001 è basato sull'ipotesi che il numero di disoccupati per il 2002 e il 2003 raggiungerà in media le 80'000 unità. Questa previsione è stata elaborata dal seco nel novembre del 2001.
3. Il Consiglio federale ritiene importante che la Banca nazionale svizzera (BNS) possa condurre la propria politica monetaria in maniera indipendente.
Il Consiglio federale ha preso atto che, nel corso del 2001, la BNS ha allentato a più riprese la politica monetaria. Dopo tre aumenti consecutivi nel 2000, questa primavera la BNS ha deciso di abbassare il margine di fluttuazione del tasso interbancario a tre mesi (LIBOR). Quest'autunno la BNS ha abbassato tre volte il margine di fluttuazione del LIBOR, ogni volta di 50 punti base. Per quanto concerne la prima riduzione (18 settembre), la BNS ha seguito l'esempio di molte altre banche centrali. Il secondo abbassamento (24 settembre) è stato invece un intervento isolato della BNS, motivato altresì da considerazioni relative ai tassi di cambio ed inteso in particolare a contrastare l'apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro. Infine, tenuto conto del continuo deterioramento della congiuntura mondiale e dell'assenza di segnali di pericolo per la stabilità dei prezzi, la BNS ha nuovamente ridotto, il 7 dicembre, la fascia di fluttuazione del LIBOR. Dall'inizio dell'anno, il margine di fluttuazione del LIBOR è quindi passato dal 3-4% all'1.25-2.25 %.
Il rincaro, misurato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, è diminuito nel corso di questi ultimi mesi. Questo calo è dovuto in particolare alla contrazione del prezzo dei prodotti petroliferi, a cui si è aggiunto, in novembre, un effetto di base a livello delle pigioni. Occorre notare che, per determinare la sua politica monetaria, la BNS si basa più sulle previsioni riguardanti l'inflazione per i tre anni a venire che non sul tasso di inflazione attuale. Inoltre, va rilevato che sono proprio le previsioni riguardanti il tasso di inflazione e non il rincaro registrato in passato ad essere determinanti per il calcolo dei tassi di interesse reali.
4. Il Consiglio federale è per principio disposto a garantire la compensazione del rincaro. Conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della legge sul personale federale, "il datore di lavoro versa sullo stipendio o su alcune sue componenti come pure su altre prestazioni un'indennità per compensare adeguatamente il rincaro. A tal fine tiene conto della sua situazione economica e finanziaria e della situazione sul mercato del lavoro".
Per il 2002, il Consiglio federale ha approvato l'aumento salariale negoziato tra il Capo del Dipartimento federale delle finanze e le associazioni del personale. L'anno prossimo, il personale dell'Amministrazione federale riceverà pertanto un aumento di salario pari al 2.3% della massa salariale. Tale aumento di salario include una compensazione del rincaro dell'1.0%, un supplemento salariale unico dell'1.0% e l'eliminazione della riduzione dell'indennità di residenza.
5. La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, modificata nel 1995, prevede vari strumenti per combattere la disoccupazione strutturale (programmi di riqualificazione, di occupazione temporanea o di perfezionamento professionale per le persone direttamente esposte alla disoccupazione). Inoltre, il servizio pubblico di collocamento è stato integrato meglio nella strategia globale della politica attiva dell'occupazione. Questi strumenti si sono rivelati efficaci; pertanto il Consiglio federale non ritiene necessario, per ora, di prendere altri provvedimenti.
6. All'inizio del mese di gennaio 2002, il Consiglio federale adotterà il progetto di legge federale contro il lavoro nero all'attenzione del Parlamento. Fondamentalmente, tale progetto prevede tre misure: (1) maggiori competenze di controllo delle commissioni paritetiche e tripartite, (2) la messa in rete limitata dei dati amministrativi e l'obbligo di comunicare i risultati dei controlli dei datori di lavoro, nonché (3) l'inasprimento delle sanzioni. Inoltre, il Consiglio federale intende adottare altre misure supplementari, come ad esempio agevolazioni amministrative per i servizi prestati ai privati o misure contro il lavoro pseudo-indipendente.
In virtù dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21), il Consiglio federale determina periodicamente il contingente massimo per i lavoratori annuali (che per la prima volta vengono in Svizzera ad esercitare un'attività lucrativa oppure intraprendono per la prima volta un'attività lucrativa), gli stagionali e i dimoranti temporanei. I permessi per i dimoranti temporanei vengono rilasciati conformemente agli articoli 20 e 21 OLS per una durata di diciotto mesi al massimo.
Sono esclusi dal contingente gli stranieri di cui all'articolo 13d OLS che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile. L'autorità preposta al rilascio di questi permessi è il Cantone; per quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri dell'UE e dell'AELS, il loro soggiorno soggiace all'autorizzazione della Confederazione. Anche i permessi giusta l'articolo 13d sono sottoposti ai principi dell'articolo 7 OLS (priorità dei lavoratori indigeni), dell'articolo 8 (priorità per il reclutamento) e dell'articolo 9 OLS (condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione; contratto di lavoro).
Con l'introduzione della libera circolazione delle persone, il Consiglio federale non avrà più in linea di massima la possibilità di subordinare il rilascio dei permessi di lavoro alle qualifiche dei cittadini dell'UE e dell'AELS.
Al fine di garantire una struttura del mercato del lavoro equilibrata, uno sviluppo sostenibile e una stabilità in materia di occupazione, l'ammissione della manodopera proveniente dagli Stati che non sono membri dell'UE e dell'AELS verrà limitata in modo restrittivo alle persone altamente qualificate nonché agli specialisti. A partire dall'entrata in vigore della libera circolazione delle persone, questo criterio costituirà un elemento della politica svizzera in materia di ammissione della manodopera straniera.
Come menzionato nella sua risposta del 21.11.2001 all'interpellanza Chiffelle (01.3564) in un contesto analogo, il Consiglio federale ritiene che i meccanismi di controllo attualmente in vigore, applicati dai Cantoni e dalla Confederazione per la concessione dei permessi in virtù dell'articolo 13 OLS e dei permessi sottoposti a contingente conformemente agli articoli 20 e 21 OLS, siano sufficienti, tanto più che le "misure di accompagnamento" verranno applicate parimenti alla manodopera proveniente da Stati terzi. Pertanto, il reclutamento di persone non qualificate, probabilmente le prime ad essere colpite in caso di recessione, andrebbe evitato.
Inoltre, il Consiglio federale rinvia alle sue prese di posizione inerenti alle mozioni Fattebert (00.3506) e Suter (01.3200) e all'interrogazione ordinaria Rennwald (01.1057).
7. La questione della riqualificazione e del perfezionamento delle persone in cerca di lavoro registrate come disoccupati è disciplinata dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione come menzionato nella risposta alla domanda 5. In una prospettiva più a lungo termine, rinviamo alla nuova legge sulla formazione professionale, attualmente in discussione in Parlamento. Questa legge dovrebbe permettere di avvicinare ulteriormente la formazione di base ai bisogni attuali e alle nuove esigenze. Per mezzo della cosiddetta "formazione professionale continua", la Confederazione intende in particolare sostenere le formazioni che permettono alle persone il cui impiego è minacciato da una ristrutturazione di rimanere attive nel mondo del lavoro.
Risposta del Consiglio federale.