01.1136 · Interrogazione ordinaria · 2001-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 33 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) menzionato nella presente interrogazione ordinaria disciplina la partecipazione e la collaborazione con gli interlocutori sociali. I destinatari di questa norma sono i datori di lavoro della Confederazione; si tratta in primo luogo di Consiglio federale, Assemblea federale, Posta Svizzera, Ferrovie federali svizzere e Tribunale federale (art. 3 cpv. 1 LPers). Le direttive legali in quest'ambito valgono allo stesso modo sia per il Tribunale federale sia per gli altri datori di lavoro della Confederazione.
Il Consiglio federale non ha posto direttive ai singoli datori di lavoro che precisano la LPers; l'ordinanza quadro LPers (RS 172.220.11) non contiene norme a questo proposito. Il legislatore (LPers) e i singoli datori di lavoro disciplinano esaustivamente la partecipazione e la collaborazione con gli interlocutori sociali.
Il Consiglio federale, oltre al ruolo di datore di lavoro dell'Amministrazione federale, nel settore del personale svolge anche la funzione di organo incaricato del coordinamento, del controllo della gestione e del rendiconto. In questa funzione, esso verifica in particolare il conseguimento degli obiettivi della LPers e rende conto all'Assemblea federale di tali verifiche (art. 5 LPers). A tale scopo il Consiglio federale raccoglie presso i diversi datori di lavoro (anche presso il Tribunale federale) le indicazioni necessarie ai fini del controllo della gestione e del rendiconto. Il Consiglio federale ha disciplinato in modo dettagliato la procedura di rendiconto nell'articolo 4 dell'ordinanza quadro.
Il Tribunale federale risponde alle domande poste nell'interrogazione ordinaria nel modo seguente:
"Il 27 agosto 2001 il Tribunale federale ha emanato la propria ordinanza sul personale (OpersTF; RS 172.220.114). Non si tratta però di un'ordinanza completamente nuova dal punto di vista contenutistico, dato che si ispira in massima parte all'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (Opers; RS 172.220.111.3) e che un gran numero di disposizioni è stato persino ripreso alla lettera da tale ordinanza. Il Tribunale federale, conformemente all'articolo 37 capoverso 2 della legge sul personale federale concernente le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale per l'emanazione di disposizioni completive o divergenti, ha fatto uso del proprio diritto solamente nella misura in cui lo ha ritenuto necessario per l'organizzazione e l'esercizio del tribunale supremo. Solamente per motivi di praticità dell'utente i diritti e i doveri sono stati esposti in modo completo nell'ordinanza sul personale del Tribunale federale. Se il Tribunale federale si fosse limitato a disciplinare in un atto normativo soltanto le disposizioni completive o divergenti dall'ordinanza sul personale federale, un impiegato avrebbe dovuto consultare almeno tre atti normativi per informarsi sui propri diritti e doveri: la legge sul personale federale, l'ordinanza sul personale federale e l'ordinanza sul personale del Tribunale federale. Ciò sarebbe inadeguato e controproducente.
Il Tribunale federale conferisce una grande importanza alla partecipazione e alla collaborazione con le interlocutori sociali. Essenzialmente, la collaborazione è sancita negli articoli 79 e 80 della OPersTF. Conformemente a questi ultimi, presso il Tribunale federale viene istituita una delegazione del personale, che può essere consultata per tutte le questioni concernenti il personale e con la quale, se necessario, vengono intavolate le trattative. Nella propria ordinanza sul personale il Tribunale federale si è limitato ad adeguare il diritto del personale generale dell'Amministrazione federale ai bisogni dettati dal proprio esercizio, nonché ad alcuni aspetti tecnici e redazionali. Esso ha rinunciato a consultare le organizzazioni del personale, poiché con queste ultime l'Amministrazione federale aveva già ampiamente negoziato l'ordinanza sul personale federale. La delegazione del personale del Tribunale federale è dunque stata chiamata in causa per le questioni del Tribunale.
Il Tribunale federale non ha peraltro mai rifiutato il colloquio con le associazioni del personale. Esso è sempre stato aperto al dialogo con tutte le associazioni del personale competenti."
Riassumendo si rileva quanto segue:
* È nella competenza di ogni singolo datore di lavoro della Confederazione, anche del Tribunale federale, accordare al personale e alle sue organizzazioni le possibilità di partecipazione regolamentate nella LPers e disciplinarne i dettagli.
* In relazione alla partecipazione e alla collaborazione con gli interlocutori sociali la LPers sancisce le medesime norme sia per il Tribunale federale sia per gli altri datori di lavoro della Confederazione. Per il resto è competenza di ogni singolo datore di lavoro, anche del Tribunale federale, disciplinare i dettagli. Il Tribunale federale disciplina la partecipazione e la collaborazione con le interlocutori sociali del proprio settore in particolare negli articoli 79 e 80 della propria ordinanza sul personale (OPersTF; RS 172.220.114).
* Nell'ambito del rendiconto ai sensi dell'articolo 5 LPers, il Consiglio federale rileverà i dati significativi di tutti i datori di lavoro della Confederazione e li trasmetterà agli organi parlamentari di alta vigilanza. Il Consiglio federale seguirà i principi ancorati nell'articolo 4 dell'ordinanza quadro.
Risposta del Consiglio federale.