01.3020 · Interpellanza · 2001-03-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Contrariamente ai Paesi dell'UE, grazie a un programma di depistaggio applicato
da oltre due anni la Svizzera è in grado di documentare che la situazione
epidemiologica riguardo all'ESB è decisamente migliorata e che il numero di casi di
ESB è in calo. Inoltre, la protezione dei consumatori è garantita da oltre dieci anni
attraverso l'eliminazione sistematica degli organi a rischio. L'obbligatorietà del
depistaggio per tutti i bovini d'età superiore a 30 mesi non contribuisce ad accrescere
la sicurezza per i consumatori visto che i metodi disponibili attualmente non
consentono di escludere che animali risultati negativi alle analisi non siano affetti
subclinicamente da ESB. Con l'introduzione dell'obbligo del depistaggio vi è il rischio
che si affievolisca il dovere di diligenza a tutti i livelli, dal produttore al macello. Nella
maggior parte dei casi l'esistenza dell'infezione può essere accertata già sulla base
di osservazioni dell'animale nell'effettivo e dell'ispezione effettuata immediatamente
prima della macellazione. A tal riguardo, nel febbraio 2001 l'Ufficio federale di
veterinaria ha trasmesso una circolare a tutti gli allevatori, veterinari e organi preposti
all'ispezione delle carni invitandoli a sorvegliare in modo ineccepibile gli effettivi di
bestiame grosso onde accertare eventuali casi di ESB. Inoltre, il 28 febbraio 2001 il
Consiglio federale ha deciso di istituire un'unità di controllo per l'ESB incaricata di
coadiuvare i Cantoni nell'ambito dell'esecuzione. Essa è diretta dagli Uffici federali di
veterinaria, della sanità pubblica e dell'agricoltura. L'unità di controllo garantirà l'alta
sorveglianza in loco, individuerà eventuali lacune sul piano esecutivo ed assicurerà
quindi un'esecuzione uniforme di tutte le disposizioni inerenti all'ESB. In tal modo
s'intende garantire che i provvedimenti decisi per eradicare l'ESB e per proteggere i
consumatori vengano applicati coerentemente. Alla luce delle considerazioni
suesposte e considerato quanto espresso dagli esperti, il Consiglio federale respinge
la proposta di introdurre un depistaggio obbligatorio dell'ESB per il bestiame grosso.
2. Dall'inizio di novembre del 2000 la situazione sul mercato svizzero della carne
bovina è peggiorata considerevolmente in seguito ai casi di ESB verificatisi nei Paesi
limitrofi. Già a metà novembre erano state avviate azioni di immagazzinamento di
carne bovina finalizzate a sostenere i prezzi. A fine febbraio la quantità di carne
bovina immagazzinata ammontava a 1600 tonnellate circa. Nell'ora delle domande
del Consiglio nazionale dell'11 dicembre 2000 il Consiglio federale aveva dichiarato
che avrebbe vagliato ulteriori provvedimenti qualora fosse perdurata la situazione
negativa sul mercato della carne bovina. A sostegno dei produttori di carne bovina
colpiti, il 14 febbraio 2001 esso ha messo a disposizione della Direzione dello
sviluppo e della cooperazione un quantitativo di carne bovina del valore di 7 milioni di
franchi da destinare all'aiuto alimentare internazionale. Visto che in aprile i prezzi
hanno registrato un'ulteriore flessione, il 2 maggio 2001 il Consiglio federale ha
deciso di stanziare un importo supplementare di 8,5 milioni di franchi per l'acquisto di
carne bovina da destinare all'aiuto alimentare e per azioni d'immagazzinamento di
carne di vitello. La reazione alla situazione è quindi stata adeguata, anche in
considerazione del fatto che la recente pressione sui prezzi è per lo meno in parte
riconducibile a una maggiore offerta del 6,6 per cento di carne bovina e dell'11,4 per
cento di carne di vitello rispetto allo stesso periodo (gennaio - marzo) dell'anno
scorso. Il Consiglio federale ritiene che non siano necessari provvedimenti
d'indennizzo tanto più che diversi rami del primario, come ad esempio l'orticoltura,
sono perennemente colpiti da eventi inaspettati. L'esistenza del settore del carne
bovina, considerato nel complesso, non è in pericolo. Per le singole aziende che
incorressero in difficoltà finanziarie nonostante l'impiego ragionevole delle possibilità
di credito, vi è la possibilità di inoltrare ai Cantoni domande per l'ottenimento di mutui
nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale.
3. In relazione alla progressiva eliminazione delle proteine animali dalle razioni
somministrate al bestiame da reddito, viene richiesto un maggiore sostegno della
produzione di proteine vegetali. A tal riguardo è doveroso osservare che numerosi
produttori hanno rinunciato da tempo alle proteine animali. Nel 2000 la quota di
alimenti proteici di origine animale ammontava soltanto all'1-2 per cento. Onde
accrescere la competitività della produzione animale, il Consiglio federale ha deciso
di ridurre i prezzi soglia degli alimenti per animali di 5 franchi il quintale con effetto al
1o luglio 2001. Per evitare che la campicoltura indigena subisca i contraccolpi della
riduzione dei prezzi soglia, a partire dal 2001 è previsto un contributo supplementare
di 400 franchi per ettaro di superficie coltiva aperta e di colture perenni. Questo
contributo di superficie andrà a favore della produzione di semi oleosi (colza, soia e
girasole) e di leguminose a granelli. A ciò va aggiunto il contributo di coltivazione di
1260 franchi per ettaro per le leguminose a granelli e di 1500 franchi per ettaro per i
semi oleosi. Questi provvedimenti contribuiscono ad accrescere la competitività dei
semi oleosi e delle leguminose a granelli rispetto ai cereali. Affinché i contributi di
trasformazione per i semi oleosi, soia compresa, siano maggiormente conformi alle
esigenze del mercato, è all'esame l'eventualità di conferire un mandato di prestazioni
corrispondente all'organizzazione di categoria "swiss granum".
Risposta del Consiglio federale.