01.3024 · Interpellanza · 2001-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Sono trent'anni che a Davos si tiene il World Economic Forum (WEF). Questo evento offre alle personalità di spicco di tutto il mondo una piattaforma internazionale per la discussione di temi d'attualità politica, economica, scientifica e culturale. Davos, i Grigioni e la Svizzera sono al centro dell'attenzione pubblica mondiale.
Il Consiglio federale stima il WEF un evento annuale molto importante nel calendario politico svizzero. Nessun altro convegno permette infatti alla Svizzera una presenza internazionale di tale livello e al Consiglio federale di allacciare tanti contatti con capi di stato stranieri e membri di governo, per la sicurezza dei quali la Confederazione, secondo il diritto internazionale, è responsabile.
In quest'ottica rispondiamo alle domande come segue:
1. Il diritto alla libera espressione, che rientra nei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, vale anche sul territorio di Davos e può essere invocato tanto dall'evento privato del WEF quanto dai suoi oppositori. Questo diritto tuttavia non è assoluto. Può infatti venir limitato quando ci sia un motivo legale, un interesse pubblico e sia in pericolo la proporzionalità. Per giudicare l'equità di una misura bisogna considerare nel loro insieme i fatti concreti. Non si può quindi asserire astrattamente, che una dimostrazione contro un evento si debba sempre tenere nello stesso luogo in cui si svolge l'evento. Il giudizio complessivo dei fatti può portare alla conclusione, che una dimostrazione in un dato luogo e in un preciso momento non può essere permessa, perché in condizioni particolari, la sicurezza pubblica o la protezione dei diritti fondamentali di terzi non possono essere altrimenti garantite. Questo si può verificare se si teme seriamente che a causa di manifestazioni violente non si possano più garantire la sicurezza pubblica, l'ordine e la protezione dei diritti fondamentali di terzi e, in particolare, non si possa più rispettare il dovere di protezione internazionale.
2. Il Consiglio federale concorda con l'interpellante che l'evento privato del WEF come gli eventi privati alternativi promossi da altre organizzazioni devono, di principio, ricevere un trattamento analogo. I diritti fondamentali del WEF e delle altre organizzazioni devono essere tutelati allo stesso modo. Anche gli organizzatori e i partecipanti al WEF hanno diritto a usufruire del loro incontro pacificamente e senza minacce di violenza. L'articolo 35 della Costituzione federale stabilisce che i diritti fondamentali devono improntare tutto l'ordinamento giuridico e che chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. Nel caso concreto in oggetto tuttavia non spetta precipuamente al Consiglio federale far valere questi principi costituzionali. Infatti prendere le misure necessarie e le giuste decisioni rientra essenzialmente nei compiti del cantone responsabile, mentre l'esame legale di queste misure e decisioni è un compito che spetta principalmente alle autorità giudiziarie.
3. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT), in qualità d'autorità di vigilanza, è stato precedentemente informato sull'interruzione dell'attività.
Presso l'Ufficio federale dei trasporti sono giunti quattro ricorsi per l'interruzione dell'attività delle ferrovie retiche (RhB), che sono stati accolti come ricorsi all'autorità di vigilanza. I chiarimenti dell'UFT hanno portato a conoscenza che le ferrovie RhB hanno in parte limitato o sospeso l'attività non solo per ordine della polizia cantonale dei Grigioni, ma anche per proprie preoccupazioni di sicurezza sull'attività di transito tra Landquart e Davos e tra Filisur e Davos. Visto che le ferrovie RhB sono tenute a seguire le direttive della polizia cantonale e dato che non vi era altra possibilità di garantire la sicurezza dei viaggiatori se non con una limitazione del traffico, si sono avverate le premesse per l'interruzione del traffico secondo l'articolo 3 cpv. 1 lett. c della Legge sul trasporto pubblico (LTP; RS 742.40). Per questi motivi le ferrovie retiche erano autorizzate, sulla base del sopracitato articolo a interrompere l'attività. I ricorsi all'autorità di vigilanza non hanno avuto pertanto seguito.
4. Il Consiglio federale si rammarica delle manifestazioni tumultuose durante il WEF. La propensione alla violenza che molti gruppi hanno dimostrato in terreno neutro e anche durante il WEF, hanno manifestato chiaramente, secondo l'opinione del Consiglio federale, la necessità di misure di sicurezza particolari ed eccezionali. La Confederazione deve infatti ottemperare al dovere di protezione internazionale, nonché garantire la sicurezza di chi ha preso parte al WEF, della popolazione di Davos, delle infrastrutture per il traffico, le comunicazioni e l'energia, per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico e per garantire i diritti fondamentali dei partecipanti del WEF e di terzi. Tra queste misure di sicurezza straordinarie rientra anche il sostegno dell'esercito, approvato il 17 gennaio 2001 dal Consiglio federale, dal momento che non si potevano affatto escludere turbamenti alla sicurezza pubblica durante lo svolgersi del WEF. Questo impiego sussidiario di forze militari era giustificato, secondo la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione federale (Legge militare, LM, RS 510.10), perché la polizia non era più in grado di far fronte ai propri compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo. L'impiego sussidiario di unità dell'esercito si è limitato a compiti di sicurezza e di sorveglianza.
Non rientra tra i compiti del Consiglio federale esprimere un giudizio sulla proporzionalità delle misure prese dalla polizia cantonale.
5. I controlli di persona effettuati in concomitanza con il WEF sono stati eseguiti principalmente dalle forze di polizia cantonali nel rispetto delle basi giuridiche cantonali. Il Consiglio federale non ha, rispetto a queste misure, né diritto di vigilanza né di controllo. La Confederazione ha adempiuto al suo obbligo d'informazione verso i cantoni trasmettendo loro informazioni relative a organizzazioni e persone di rilievo in materia di sicurezza in conformità alla Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).
Il permesso di elaborare tali dati ai fini della protezione preventiva dello Stato, è in ottemperanza alle prescrizioni della LMSI, della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) con cui si esclude un loro uso illegale. Nel caso specifico vi deve essere una concreta connessione con gli ambiti d'applicazione di questa legge e, in questa circostanza, soprattutto con l'estremismo violento. In questo caso i dati sono rielaborati secondo le prescrizioni dell'ordinanza relativa all'argomento del trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) dell'Ufficio federale di polizia (UFP). La trasmissione dei dati ISIS si svolge secondo le disposizioni della LMSI e avviene specie quando è indispensabile per tutelare importanti interessi di sicurezza della Svizzera o degli Stati ospiti oppure per impedire o far luce su di un crimine o un delitto punibile anche in Svizzera. Il Consiglio federale non intende emanare particolari disposizioni per l'elaborazione dei dati raccolti nell'ambito per il WEF.
6. In base alla ripartizione delle responsabilità, la sovranità in materia di polizia ricade sui cantoni. In conseguenza la responsabilità per la sicurezza nel caso del WEF ricade principalmente sulla polizia cantonale dei Grigioni. Per questo i costi delle misure di sicurezza del WEF devono essere sopportati dal cantone in cui si sono originati. Questo non esclude tuttavia una partecipazione alle spese che sta al cantone stabilire con la fondazione del WEF che organizza l'evento.
La Confederazione da parte sua è responsabile per la sicurezza delle persone che godono di protezione internazionale e che partecipano al WEF, come capi di Stato, capi di governo o membri dei governi in carica. Essa ordina per queste persone delle misure di sicurezza supplementari necessarie, che vanno oltre il normale meccanismo di sicurezza, coordinando la loro esecuzione tramite la polizia cantonale dei Grigioni. I costi supplementari delle particolari misure di sicurezza per gli ospiti che godono di protezione internazionale, sono attribuiti alla Confederazione per l'ottanta per cento. I dettagli sulla suddivisione di questi costi della Confederazione sono ancora oggetto di contrattazione tra il cantone dei Grigioni e la Confederazione stessa.
La Confederazione ha inoltre sostenuto la polizia cantonale dei Grigioni con mezzi materiali e personali (elicotteri, veicoli, materiale). Il cantone dei Grigioni deve prendere parte alle spese per l'impiego di 300 guardie delle fortificazioni conformemente al computo della remunerazione delle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con la partecipazione della Confederazione. In occasione del WEF è stato attuato anche un impiego di truppe di sussidio con tre compagnie (ca. 300 appartenenti all'esercito). Tale impiego non ha causato tuttavia costi supplementari per il credito delle truppe.
7. Secondo l'opinione del Consiglio federale è ragionevole che le cerchie interessate traggano insegnamento dalle esperienze sulla conduzione del WEF di quest'anno. In tal senso la giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza già il 31 gennaio 2001 era stata incaricata di presentare un'analisi approfondita sui problemi d'organizzazione e di svolgimento del WEF 2001, che riguardano la Confederazione. Anche il governo dei Grigioni ha, da parte sua, creato un comitato per l'elaborazione di tutte le problematiche inerenti all'evento. Bisogna certamente raccomandare che le voci critiche costruttive del WEF e un dialogo pacifico siano maggiormente coinvolti, ciò che potrebbe migliorare l'immagine di questo evento. Perciò il Consiglio federale si esprimerà in tal senso anche nei confronti dell'organizzatore.
8. Sebbene il Consiglio federale approvi pienamente che venga data più voce alla critica contro la globalizzazione e le ONG, tuttavia sta in ultimo agli organizzatori stabilire in quale proporzione e in quale forma queste cerchie possano essere coinvolte nell'ambito del convegno. Nel limite delle sue possibilità il Consiglio federale è disposto a svolgere un ruolo d'intermediario.
9. Visti gli incidenti violenti prodottisi durante manifestazioni analoghe a quelle del WEF e tenuto conto del fatto che gli oppositori al Forum non si sono mai espressi chiaramente contro l'uso della violenza, è stato necessario impedire anche che giovani, con intenzioni pacifiche, partecipino a un assembramento non autorizzato.
Il Consiglio federale si rammarica che i giovani che pacificamente volevano far valere le proprie richieste siano stati bloccati per colpa delle temute manifestazioni violente dei teppisti. Tuttavia egli spera che in futuro ciò non influenzerà negativamente sul loro comportamento civico. In particolare il fatto che pochi giorni dopo la fine del WEF circa 1'000 persone abbiano potuto prendere parte indisturbati a una manifestazione autorizzata a Berna, il cui slogan era: "Contro il WEF e lo stato poliziesco", che si è svolta pacificamente, dimostra ai giovani che non esiste un'antitesi tra l'esercizio dei propri diritti fondamentali e il rispetto dell'ordine giuridico in vigore.
Risposta del Consiglio federale.