01.3137 · Mozione · 2001-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Scopo della legge federale sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (LDerr, RS 817.0) è
la tutela dei consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso che possono mettere in
pericolo la salute e la protezione contro l'inganno nell'ambito delle derrate alimentari (cfr.
art. 1 LDerr). Per quanto concerne la caratterizzazione delle derrate alimentari, l'articolo
21 capoverso 1 LDerr attribuisce al Consiglio federale la competenza di esigere non solo
le indicazioni che servono alla tutela della salute o alla protezione contro l'inganno, ma
anche quelle che mirano a soddisfare il bisogno di informazioni dei consumatori. Dato che
tali prescrizioni limitano la libertà economica sancita dall'articolo 27 della Costituzione
federale (Cost.), per la loro emanazione non è solo necessaria una base legale, ma le
prescrizioni devono anche essere giustificate da un interesse pubblico superiore e in
particolare essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.).
L'articolo 22 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate
alimentari (ODerr; RS 817.02) esige per le derrate alimentari l'indicazione del paese di
produzione. In seguito a una serie di eventi, questa disposizione, con l'introduzione
dell'articolo 22a, è stata successivamente precisata e resa più restrittiva. Secondo il diritto
vigente la carne non lavorata e i prodotti vegetali non lavorati possono recare la
designazione "prodotto in Svizzera" unicamente quando i vegetali sono stati raccolti nel
nostro paese rispettivamente quando gli animali hanno trascorso la maggior parte della
loro esistenza in Svizzera.
L'ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime (ODMP; RS 817.021.51) disciplina la
dichiarazione delle derrate alimentari composte. Prima della sua emanazione, l'Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) ha ascoltato più volte le cerchie interessate
(associazioni dei produttori, associazioni dei consumatori, grossisti, autorità di esecuzione,
autorità federali). Nell'ambito di queste consultazioni è emersa la grande difficoltà a
trovare una regolamentazione che soddisfi la necessità di informazione dei consumatori,
che garantisca la protezione dall'inganno, che tenga conto degli impegni internazionali
assunti dalla Svizzera (Accordo OMC, Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e
la Comunità economica europea, RS 0.632.401) e del diritto dei più importanti partner
commerciali della Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 2 della LF del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli
tecnici al commercio, RS 946.51), e inoltre che sia controllabile e proporzionata allo scopo.
Nell'elaborazione dell'ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime si è prestata
particolare attenzione al problema del controllo e al principio della proporzionalità. Per
questa ragione, il disciplinamento vigente non esige l'indicazione del paese di produzione
di tutte le materie prime, ma soltanto di quelle principali. I prodotti svizzeri al 100 percento
possono essere designati come tali.
La soluzione scelta che mira a impedire almeno i casi gravi d'inganno, corrisponde, da un
lato, agli obiettivi della legge e, dall'altro, si giustifica nella misura in cui le disposizioni
emanate dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'interno, volte ad indicare il
paese di produzione, sono più severe rispetto agli altri stati europei. In questo contesto va
detto che, nell'ambito del Codex Alimentarius, attualmente, si sta lavorando per introdurre
a livello internazionale una regolamentazione che preveda la dichiarazione di provenienza
delle derrate alimentari. La soluzione svizzera serve da base di discussione.
Il 7 dicembre 2000, il Dipartimento federale dell'interno ha posto in consultazione una
proposta di revisione dell'ordinanza sulle derrate alimentari che contiene, tra l'altro,
proposte per l'ottimizzazione delle disposizioni attuali sull'indicazione del paese di
produzione di derrate alimentari. A questo proposito le reazioni sono state numerose.
Sono state anche proposte modifiche che vanno oltre la regolamentazione prevista nel
quadro della consultazione. Tutti i pareri rientrati saranno valutati. Il Consiglio federale
nonché il Dipartimento federale dell'interno, competente per l'emanazione dell'ordinanza
sulla dichiarazione delle materie prime, decideranno in seguito su eventuali modifiche
dell'attuale regolamentazione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.