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01.3156 · Mozione · 2001-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazione liminare

Occorre innanzitutto ricordare che diverse esigenze della mozionante sono già all'esame della revisione parziale in corso della legge sull'asilo. Nelle righe qui sotto si risponderà piú dettagliatamente ai singoli punti.

Il rinvio preventivo costituisce una parte del cosiddetto disciplinamento di Stati terzi e deve impedire che richiedenti l'asilo o rifugiati, che hanno già trovato protezione in uno Stato o avrebbero potuto trovarla, chiedono successivamente asilo in Svizzera. Lo scopo del rinvio preventivo è di garantire all'interessato la possibilità, presente al momento dell'inoltro della domanda d'asilo, di continuare il viaggio verso uno Stato terzo dove troverà protezione contro la persecuzione. Un rinvio in uno Stato terzo viene perciò eseguito soltanto se lo Stato in questione osserva il divieto di non-respingimento. Oltre a ciò si prende sempre in esame anche la compatibilità con le garanzie del diritto internazionale (ad es. della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) nonché della ragionevolezza.

Per prevenire abusi nel settore dell'asilo la legge sull'asilo prevede una serie di motivi di non entrata nel merito. Per le decisioni di non entrata nel merito e per la decisione di rinvio preventivo di solito viene revocato l'effetto sospensivo del ricorso. L'esecuzione immediata dell'allontanamento è necessaria per lottare contro gli abusi.

ad punto 1

Il disciplinamento concernente lo Stato terzo, di cui il rinvio preventivo è parte integrante, costituisce il nocciolo della revisione in corso della legge sull'asilo. Su questa revisione parziale verrà indetta una consultazione il 15 giugno 2001.

ad punto 2

Il termine per inoltrare la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo di un ricorso è di 24 ore, sia per il rinvio preventivo che per la decisione di non entrata nel merito. Le esigenze che la CRA pone per una domanda di questo genere sono già attualmente limitate. Tuttavia si sta studiando, nell'ambito della revisione parziale della legge sull'asilo, un'eventuale proroga di questo termine.

ad punto 3

Per evitare abusi nel settore dell'asilo la legge sull'asilo prevede la possibilità di non entrata nel merito. Il legislatore ha ampliato l'elenco nel decreto federale sulle misure urgenti nel settore dell'asilo e degli stranieri e l'ha ripreso nella legge sull'asilo del 1998.

Concernente la critica all'analisi col sistema LINGUA, il Consiglio federale rinvia la mozionante alla risposta data all'interpellanza ordinaria Garbani (99.1171). La CRA ha del resto piú volte protetto l'applicazione dell'analisi LINGUA e la corrispondente prassi delle autorità federali (cfr. GICRA 1996/15 e GICRA 1998/34).

L'analisi delle ossa per stabilire l'età, parimenti oggetto di critica, conduce alla decisione di non entrata nel merito soltanto se altri mezzi di prova mettono in dubbio l'età e l'identità del richiedente l'asilo, e ciò in sintonia con la prassi della CRA (GICRA 2000/28). Attualmente si stanno cercando altri metodi scientifici per stabilire con maggior certezza l'età di una persona.

Infine occorre ricordare che si prende in esame una domanda d'asilo e si prende una decisione materiale se si rilevano prove di un'effettiva persecuzione dei richiedenti l'asilo in patria o nel paese d'origine. Viene riservato un particolare riguardo alle persone vittime di traumi, in special modo le donne sessualmente maltrattate e coloro che hanno subíto torture. Il principio del non-respingimento è osservato in ogni caso.

Il libero accesso dei richiedenti l'asilo ai centri di consultazione giuridica e ai mezzi di comunicazione disponibili nei centri di registrazione è garantito (cfr. art. 9 dell'ordinanza del DFGP sull'esercizio dei centri di registrazione, del 14 marzo 2001). Nell'ambito del progetto "Airport" sono stati presi provvedimenti atti a permettere attivamente l'accesso di richiedenti l'asilo a una consulenza giuridica gratuita anche per la procedura all'aeroporto (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione Aeppli Wartmann, Diritto d'asilo. Procedura all'aeroporto; 00.3434).

Quanto al fatto che non vi è audizione per tutti i motivi di non entrata nel merito è spiegabile con ragioni oggettive e giuridiche. Ai richiedenti l'asilo è garantita un'audizione giuridica, nell'ottica dei motivi di non entrata nel merito, concernente fattispecie che si sono realizzate al di fuori della patria o dello Sttao d'origine. Se occorre verificare fatti che sono accaduti in patria o nello Stato d'origine, l'audizione è eseguita in presenza di un rappresentante delle opere di soccorso.

Bisogna quindi ribadire che il Consiglio federale non vede nessuna ragione di limitare l'elenco dei motivi di non entrata nel merito, accettato a larga maggioranza dal Parlamento. L'assistenza giuridica dei richiedenti l'asilo è già ampiamente garantita e compatibile con le convenzioni internazionali.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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