01.3165 · Mozione · 2001-03-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel caso di aumenti di capitale gli attuali soci ricevono opzioni sull'acquisto di nuovi diritti
di partecipazione (ad es. azioni). Tali diritti d'opzione contengono il diritto di partecipare
all'aumento di capitale nella misura della quota di partecipazione finora detenuta.
Al momento del loro conferimento, i diritti d'opzione non rappresentano né una realizzazione
di reddito per i beneficiari, né una prestazione valutabile in denaro per la società che
concede il diritto. L'assegnazione di diritti d'opzione non è quindi soggetta né all'imposta
federale diretta né all'imposta preventiva.
Se non vuole esercitare i suoi diritti d'opzione il socio li può alienare. In questo caso la sua
partecipazione perde di valore nella misura del ricavo della vendita. Il ricavo della vendita dei
diritti d'opzione non proviene dalla società, che effettua un aumento di capitale, bensì da
terzi che vogliono sottoscrivere nuovi diritti di partecipazione. La vendita di diritti d'opzione
rappresenta un'alienazione parziale dell'aspettativa sulla sostanza della società. Il ricavo
della vendita non rappresenta quindi un reddito della sostanza, ma un utile in capitale. Nella
misura in cui i diritti d'opzione appartengano alla sostanza privata del contribuente, il ricavo
della vendita non soggiace di conseguenza né all'imposta federale diretta né all'imposta
preventiva.
2. Nei casi di riduzioni del capitale le società di capitale possono emettere diritti alla
restituzione sotto forma di opzioni put. Tali opzioni contengono il diritto di partecipare alla
riduzione del capitale nella misura della quota di partecipazione detenuta finora.
Al momento del loro conferimento i diritti alla restituzione non rappresentano né una
realizzazione di reddito per i beneficiari, né una prestazione valutabile in denaro per la
società che concede il diritto. L'assegnazione di diritti alla restituzione non è quindi soggetta
né all'imposta federale diretta né all'imposta preventiva.
Se non vuole partecipare alla riduzione del capitale il socio può alienare le sue opzioni put.
Anche in questo caso la sua partecipazione perde di valore nella misura del ricavo della
vendita. Il ricavo della vendita delle opzioni put non proviene dalla società, che effettua una
riduzione del capitale, bensì da terzi che vogliono partecipare alla riduzione di capitale in una
misura maggiore di quanto permettano le loro quote di partecipazione.
Come la vendita di diritti d'opzione anche l'alienazione di opzioni put sulla riduzione del
capitale rappresenta un'alienazione parziale dell'aspettativa sulla sostanza della società. Il
ricavo della vendita non rappresenta quindi un reddito della sostanza, ma un utile in capitale.
Nella misura in cui le opzioni appartengano alla sostanza privata del contribuente, il ricavo
della vendita non soggiace di conseguenza né all'imposta federale diretta né all'imposta
preventiva. Per contro, l'eccedenza totale di liquidazione è imponibile presso l'acquirente di
opzioni put sempre che queste appartengano alla sua sostanza privata.
Il Tribunale federale ha esplicitamente confermato questa regolamentazione fiscale in una
sentenza del 4 maggio 1999 riguardante l'imposta preventiva (pubblicato in ASA 68, 739).
Nel caso di alienazione di opzioni call e di opzioni put ha luogo un'alienazione parziale di
diritti di partecipazione finora posseduti. Secondo il diritto vigente, l'utile conseguito non
rappresenta reddito imponibile in quanto gli utili privati di capitale sono esenti da imposta.
3. Il Consiglio federale è cosciente che sotto diversi aspetti l'odierno disciplinamento
dell'imposizione delle imprese e dei redditi provenienti da diritti di partecipazione non è
soddisfacente. La soluzione non può tuttavia consistere in interventi puntuali, poiché in tal
modo si creerebbero nuove ingiustizie.
Nei suoi progetti il Consiglio federale non vorrebbe limitarsi alla questione di colmare lacune.
In occasione di un'ulteriore riforma fiscale delle imprese intenderebbe invece considerare le
richieste di una maggiore equità fiscale nonché promuovere la crescita economica
(promozione del capitale a rischio). La Commissione di esperti istituita dal DFF
sull'"Imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica" sta infatti
esaminando attualmente tali misure.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.