Lexipedia

01.3194 · Interpellanza · 2001-03-23

Cancelleria federale

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le commissioni extraparlamentari sono organi istituiti dalla Confederazione che assumono

compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione (cfr. art. 2 dell'ordinanza sulle

commissioni, RS 172. 31). Si opera una distinzione tra le commissioni consultive, che danno

pareri e preparano progetti, e le commissioni decisionali che, come indica il loro nome,

dispongono di un potere decisionale. Queste ultime devono avere una pertinente base legale

(cfr. art. 5 della suddetta ordinanza).

Le commissioni extraparlamentari hanno in primo luogo lo scopo di consigliare il Governo e

l'Amministrazione e di fornire loro un complemento tecnico specializzato. Al fine di garantire una

rappresentanza per quanto possibile equilibrata, le Commissioni sono volutamente composte di

membri di varia provenienza geografica e con interessi diversi. In quanto organi consultivi al

servizio dell'Esecutivo non possono esporsi sul piano politico.

Risposta alle singole domande:

1. Come prevede l'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sulle commissioni, i membri

delle commissioni extraparlamentari sono scelti in funzione delle competenze

professionali, dell'attitudine a lavorare in gruppo e del tempo di cui dispongono.

Secondo l'articolo 9 della stessa ordinanza, i gruppi d'interesse, i due sessi, le

lingue, le regioni e i gruppi d'età devono essere rappresentati equamente in seno

alle commissioni. Ne consegue che i membri delle commissioni sono anche

rappresentanti d'interessi.

La maggioranza delle commissioni extraparlamentari, segnatamente quelle

consultive, non ha potere decisionale. È il motivo per cui - e in virtù delle esperienze

maturate nel corso degli anni - il Consiglio federale non ritiene necessario stabilire

regole che obbligano i membri delle Commissioni a rivelare i vincoli che hanno con

gruppi d'interesse, com'è il caso per i parlamentari. Eventuali collisioni d'interesse

devono essere prese in considerazione al momento dell'elezione dei membri delle

Commissioni.

2. I membri delle Commissioni extraparlamentari non devono esercitare attività di

lobbismo politico. Per contro, in quanto rappresentanti di gruppi d'interesse o in

quanto esperti, nulla impedisce loro di esprimersi in merito a questioni che rientrano

nel loro settore di competenza e di dare informazioni ad esso relative. Agendo in tal

modo, non impegnano la Commissione di cui sono membri. È compito del membro

interessato distinguere nettamente le due funzioni nelle sue dichiarazioni pubbliche.

3. I colloqui condotti con il professor Zäch hanno rivelato che questi si è espresso

chiaramente in qualità di professore dell'università di Zurigo e, in tale funzione, in

qualità d'esperto in diritto dei cartelli in occasione della trasmissione "Kassensturz"

del 20.2.2001 e negli scritti a diversi membri delle Camere federali, senza voler dare

in nessun modo l'impressione che esprimesse la posizione ufficiale della

Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale è tuttavia del parere che in

futuro il prof. Zäch dovrà distinguere in modo più chiaro, ovvero anche nella forma,

le sue diverse funzioni affinché non possa sorgere alcun dubbio in proposito.

4.4. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui un membro di una

Commissione extraparlamentare non agisce correttamente qualora faccia uso

consapevole del suo mandato in un'attività di lobbismo politico. Nella fattispecie, non

si tratta tuttavia di un uso abusivo del mandato.

5. Come sottolineato nel numero 1, il problema degli interessi economici non si pone

per quanto riguarda la maggioranza delle Commissioni extraparlamentari. Date

queste premesse e tenuto conto del fatto che il prof. Zäch non ha abusato della sua

funzione di membro della Commissione della concorrenza e che nessun caso simile

non è mai stato segnalato in passato, al momento il Consiglio federale non ritiene

necessario prendere misure speciali (per esempio sul piano legislativo).

Bemerkung: Diese Antwort ist insofern problematisch, als Herr Prof. Zäch bei der Wahl durch

den Bundesrat noch kein Mandat bei der Rast-Holding hatte; der BR wurde nicht über das

Denner-Mandat informiert.

Risposta del Consiglio federale.