01.3194 · Interpellanza · 2001-03-23
Cancelleria federale
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le commissioni extraparlamentari sono organi istituiti dalla Confederazione che assumono
compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione (cfr. art. 2 dell'ordinanza sulle
commissioni, RS 172. 31). Si opera una distinzione tra le commissioni consultive, che danno
pareri e preparano progetti, e le commissioni decisionali che, come indica il loro nome,
dispongono di un potere decisionale. Queste ultime devono avere una pertinente base legale
(cfr. art. 5 della suddetta ordinanza).
Le commissioni extraparlamentari hanno in primo luogo lo scopo di consigliare il Governo e
l'Amministrazione e di fornire loro un complemento tecnico specializzato. Al fine di garantire una
rappresentanza per quanto possibile equilibrata, le Commissioni sono volutamente composte di
membri di varia provenienza geografica e con interessi diversi. In quanto organi consultivi al
servizio dell'Esecutivo non possono esporsi sul piano politico.
Risposta alle singole domande:
1. Come prevede l'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sulle commissioni, i membri
delle commissioni extraparlamentari sono scelti in funzione delle competenze
professionali, dell'attitudine a lavorare in gruppo e del tempo di cui dispongono.
Secondo l'articolo 9 della stessa ordinanza, i gruppi d'interesse, i due sessi, le
lingue, le regioni e i gruppi d'età devono essere rappresentati equamente in seno
alle commissioni. Ne consegue che i membri delle commissioni sono anche
rappresentanti d'interessi.
La maggioranza delle commissioni extraparlamentari, segnatamente quelle
consultive, non ha potere decisionale. È il motivo per cui - e in virtù delle esperienze
maturate nel corso degli anni - il Consiglio federale non ritiene necessario stabilire
regole che obbligano i membri delle Commissioni a rivelare i vincoli che hanno con
gruppi d'interesse, com'è il caso per i parlamentari. Eventuali collisioni d'interesse
devono essere prese in considerazione al momento dell'elezione dei membri delle
Commissioni.
2. I membri delle Commissioni extraparlamentari non devono esercitare attività di
lobbismo politico. Per contro, in quanto rappresentanti di gruppi d'interesse o in
quanto esperti, nulla impedisce loro di esprimersi in merito a questioni che rientrano
nel loro settore di competenza e di dare informazioni ad esso relative. Agendo in tal
modo, non impegnano la Commissione di cui sono membri. È compito del membro
interessato distinguere nettamente le due funzioni nelle sue dichiarazioni pubbliche.
3. I colloqui condotti con il professor Zäch hanno rivelato che questi si è espresso
chiaramente in qualità di professore dell'università di Zurigo e, in tale funzione, in
qualità d'esperto in diritto dei cartelli in occasione della trasmissione "Kassensturz"
del 20.2.2001 e negli scritti a diversi membri delle Camere federali, senza voler dare
in nessun modo l'impressione che esprimesse la posizione ufficiale della
Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale è tuttavia del parere che in
futuro il prof. Zäch dovrà distinguere in modo più chiaro, ovvero anche nella forma,
le sue diverse funzioni affinché non possa sorgere alcun dubbio in proposito.
4.4. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui un membro di una
Commissione extraparlamentare non agisce correttamente qualora faccia uso
consapevole del suo mandato in un'attività di lobbismo politico. Nella fattispecie, non
si tratta tuttavia di un uso abusivo del mandato.
5. Come sottolineato nel numero 1, il problema degli interessi economici non si pone
per quanto riguarda la maggioranza delle Commissioni extraparlamentari. Date
queste premesse e tenuto conto del fatto che il prof. Zäch non ha abusato della sua
funzione di membro della Commissione della concorrenza e che nessun caso simile
non è mai stato segnalato in passato, al momento il Consiglio federale non ritiene
necessario prendere misure speciali (per esempio sul piano legislativo).
Bemerkung: Diese Antwort ist insofern problematisch, als Herr Prof. Zäch bei der Wahl durch
den Bundesrat noch kein Mandat bei der Rast-Holding hatte; der BR wurde nicht über das
Denner-Mandat informiert.
Risposta del Consiglio federale.