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01.3318 · Interpellanza · 2001-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ricorda che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie copre i costi delle prestazioni volte a diagnosticare o a curare una malattia e le sue conseguenze. In queste prestazioni rientrano anche gli esami, le terapie e le cure fornite nelle case di cura o a domicilio. Per la degenza in casa di cura, l'articolo 50 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) stabilisce che l'assicuratore assuma le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio. Mentre le case di cura figurano tra i fornitori del settore ospedaliero, le prestazioni che esse forniscono, definite all'articolo 7 dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), rientrano nel settore ambulatoriale e non comprendono quindi le spese di vitto e alloggio, le quali non possono dunque essere assunte dall'assicurazione di base, ma sono finanziate da altre fonti. Questa regola deriva da uno dei principi della LAMal secondo cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve assumere unicamente i costi delle cure legate alla terapia vera e propria di una malattia e prescritte da un medico. L'assunzione delle spese di degenza nel reparto comune di un ospedale costituisce un'eccezione al suddetto principio e in nessun modo una disparità di trattamento. In effetti, questa eccezione si spiega in primo luogo con il fatto che una degenza di questo tipo è nella maggior parte dei casi di breve durata e cagiona altre spese per il paziente che deve comunque pagare gli oneri ordinari, quale l'affitto. In una casa di cura, invece, la degenza è quasi sempre di lunga durata e il paziente risiede nella casa.

Per quanto riguarda la misura di controllo dell'economicità delle prestazioni applicabile alle case di cura e prevista dall'articolo 9a capoverso 2 OPre, è importante rilevare che adottando questa disposizione il Consiglio federale ha ripreso, sotto questa forma, le principali proposte formulate da un gruppo di lavoro che nel 1997, in seguito alla giornata di lavoro sull'applicazione della LAMal e avendo costatato la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i costi delle case di cura, aveva riunito i rappresentanti degli ambienti interessati, ossia i Cantoni, gli assicuratori e le case di cura pubbliche e private.

Per quanto riguarda eventuali misure che dovrebbero essere prese a favore delle persone residenti in una casa di cura, il Consiglio federale tiene a ricordare che la protezione tariffale prevista dall'articolo 44 LAMal è applicabile sia alla fattispecie dell'articolo 9a capoverso 2 OPre, sia ai casi in cui i costi effettivi possono essere motivati in modo trasparente, in particolare sulla base di una contabilità analitica. In entrambi i casi, nella fatturazione i fornitori di prestazioni devono rispettare i prezzi e le tariffe convenuti per convenzione tariffale o fissati dalle autorità competenti e non sono autorizzati a esigere rimunerazioni superiori per le prestazioni previste dalla LAMal.

Il Consiglio federale tiene a precisare che è ben cosciente, e ritiene inaccettabile, che in alcuni Cantoni sia prassi mettere una parte dei costi delle cure direttamente a carico degli assicurati, procedimento che oltre a violare il principio della protezione tariffale, comporta anche conseguenze sia a livello delle prestazioni complementari, a volte fornite solo per questa ragione, sia a livello degli assegni per grandi invalidi, spesso fatturati senza motivo all'assicurato oltre ai costi delle prestazioni per le cure e per le spese di assistenza e di vitto e alloggio. Il Consiglio federale ricorda, in merito, che nella sua decisione del 20 dicembre 2000, inerente vari ricorsi in materia di tariffe delle case di cura nel Canton Vaud, si era pronunciato contro il riporto delle prestazioni delle cure medico-sanitarie non a carico degli assicuratori malattie sulle tariffe di assistenza e di vitto e alloggio, tenendo conto della protezione tariffale prevista dall'articolo 44 capoverso 1 LAMal alla quale sono soggette le cure a carico dell'assicurazione di base in virtù soprattutto dell'articolo 7 capoverso 2 OPre e che è volta proprio a evitare che gli assicurati ricevano una fattura supplementare per prestazioni accordate conformemente alla LAMal. Per quanto riguarda gli assegni per grandi invalidi, nella stessa decisione il Consiglio federale si è chiaramente pronunciato contro il principio secondo cui le persone in degenza di lunga o breve durata che beneficiano di un assegno per grandi invalidi devono versare alla casa di cura che li ospita un supplemento pari all'importo mensile di detto assegno.

Infine, il Consiglio federale tiene ad attirare l'attenzione sul fatto che, poiché l'iniziativa parlamentare Rychen del 6 marzo 1997 (97.402), che chiedeva l'adozione di misure provvisorie contro l'aumento dei costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è stata tolta di ruolo, è in elaborazione un progetto di finanziamento nel settore delle cure fornite in case di cura o a domicilio. Sul numero degli elementi presi in considerazione in questo progetto va precisato che vi saranno comprese anche le prestazioni complementari dell'AVS/AI e la prestazione di assistenza prevista nel quadro della 4a revisione dell'AI.

2. Il Consiglio federale tiene a precisare innanzitutto che il disegno d'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni (OCP) non prevede solamente una contabilità per centri di costo (Kostenstellenrechnung), ma una contabilità analitica completa - cioè comprendente i tipi di costo (Kostenartenrechnung), i centri di costo e le unità finali d'imputazione (Kostenträgerrechnung) - finalizzata all'ottenimento della trasparenza dei costi voluta dalla LAMal. Per quanto riguarda lo stadio dei lavori di redazione dell'ordinanza, va precisato che il 2 febbraio 2001, per iniziativa del DFI, è stata organizzata una conferenza di consultazione con i rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni interessate. Attualmente è in preparazione un nuovo disegno d'ordinanza che tiene conto in particolare di determinate osservazioni formulate in quell'occasione. Una consultazione scritta degli ambienti interessati è prevista per quest'estate. La nuova ordinanza dovrebbe dunque entrare in vigore nel corso del 2002.

3. In merito alla questione della copertura da parte dell'assicurazione sociale malattie dei costi effettivi delle cure dispensate nelle case di cura, il Consiglio federale si attende che con l'OCP ottenga una maggior trasparenza dei costi ed una base migliore per la copertura dei costi delle prestazioni secondo la LAMal. Nell'ambito delle case di cura la contabilità analitica deve permettere di determinare in modo preciso e trasparente la parte delle spese destinata alle cure ai sensi, in particolare, dell'articolo 7 OPre, e quella volta a coprire le spese di vitto e alloggio o di altre prestazioni non a carico dell'assicurazione sociale malattie. Il Consiglio federale ritiene che più i fornitori di prestazioni saranno in grado di dimostrare i loro costi in modo trasparente e di motivarli dal punto di vista economico, più le tariffe che potranno pretendere corrisponderanno ai costi effettivi che dovranno infine essere coperti.

Il Consiglio federale tiene a precisare che l'introduzione dell'OPC non renderà caduche le tariffe limite fissate all'articolo 9a capoverso 2 OPre, in quanto la disposizione stabilisce - in relazione all'esigenza di trasparenza dei costi e tenuto conto dell'obbligo di efficacia ed economicità delle prestazioni - che una casa di cura non potrà pretendere che le tariffe limite non le siano più applicate, fintantoché non potrà dimostrare chiaramente i suoi costi, segnatamente sulla base di una contabilità analitica che soddisfi le esigenze fissate a livello d'ordinanza.

4. Nella lettera inviata ai Governi cantonali in seguito alla modifica dell'OAMal (art. 59a) che dà al DFI la competenza di fissare in particolare tariffe limite per la copertura delle prestazioni fornite nelle case di cura (art. 9a cpv. 2 OPre), il Consiglio federale incoraggia i Cantoni, di cui si attende la partecipazione finanziaria, a prender parte alle trattative tariffali. Le tariffe limite sono valide a livello nazionale. Il fatto che le trattative si svolgano a livello cantonale non fa che riflettere la struttura federalista del nostro sistema sanitario, essendo la LAMal fondata sul principio che spetta ai partner tariffali negoziare, in linea di principio a livello cantonale, le tariffe applicabili all'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nel caso delle tariffe per singola prestazione, che devono fondarsi su una struttura uniforme su scala nazionale, pur non essendovi obbligati, i partner tariffali optano in generale per un valore del punto negoziato a livello cantonale, il che permette di tener maggiormente conto delle differenze di costi esistenti tra le singole regioni.

Risposta del Consiglio federale.

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