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01.3322 · Interpellanza · 2001-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In generale

Le competenze della Confederazione nella promozione della musica sono sussidiarie rispetto a quelle cantonali. Per questo motivo è importante che le basi sulle quale applicare l'articolo sulla cultura siano elaborate in collaborazione con i Cantoni, oltre che con le città e con le organizzazioni culturali. I Cantoni rivestono una posizione particolare quali interlocutori della Confederazione. La responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ed il presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, la CDPE, il 26 giugno 2001 hanno perciò firmato congiuntamente un mandato di applicazione che prevede l'impiego di un'organizzazione progettuale Confederazione/Cantoni con la partecipazione delle città, delle organizzazioni e delle strutture culturali. A causa dei lavori di preparazione per questo mandato, quelli per gli interventi parlamentari citati hanno subito un ritardo.

L'organizzazione progettuale ha il compito di giudicare il mandato costituzionale fino alla fine del 2002 tenendo conto degli interventi parlamentari al riguardo. In particolare l'organizzazione dovrà stabilire quali esigenze formative nel settore culturale sono state tralasciate o trascurate e dove è necessario intervenire sotto un punto di vista politico-culturale. In merito dovrà elaborare un piano di azione. È previsto un avamprogetto di legge esplicativo da trasmettere al DFI sulle misure di promozione che la Confederazione dovrà prendere e per l'eventuale adeguamento dei decreti in vigore. Il documento sulla promozione culturale annunciato quale direttiva nel rapporto sul programma di legislatura del 1° marzo 2000 verrà presentato al Parlamento alla fine del 2003 dopo la procedura di consultazione.

In merito alla domanda n. 1

Il postulato si allinea con altri interventi che chiedono la realizzazione dell'articolo 69 della Costituzione segnatamente con riguardo alla musica nel settore formativo. I postulati Danioth (99.3502) e Bangerter (99.3528) presentano lo stesso contenuto di promozione dell'educazione musicale, ma anche il postulato Suter (98.3473), anteriore, verte su un'accademia federale dell'arte musicale.

Tutti gli interventi citati seguono questa procedura: nella seconda metà del 2001 ed agli inizi del 2002, l'Ufficio federale della cultura, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e con la CDPE, condurrà un'indagine sulle esigenze di formazione finora trascurate o inadempiute e su quali settori abbiano bisogno di maggiori risorse. Il relativo rapporto verrà esaminato nel 2002 in comune dalla Confederazione e dai Cantoni da un punto di vista materiale e politico. Se si rivelerà necessario intervenire, si lavorerà principalmente su decreti in vigore o riforme in corso nel settore formativo. Solo laddove non esista una possibilità di attuazione di diritto formativo, dovrà esser presa in considerazione una realizzazione politico-culturale. L'attuazione avverrà, laddove possibile, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 69 della Costituzione.

In merito alla domanda n. 2

La nuova competenza della Confederazione in virtù dell'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione di promuovere l'arte e la musica nella formazione si estende a tutto il campo delle arti e a tutti i livelli di formazione, dalle elementari al perfezionamento. "Formazione" significa dunque:

- formazione artistica e musicale durante i cicli formativi a tutti i livelli (arte e musica nei contenuti didattici),

- formazione ad una professione artistica (arte e musica come obiettivi di formazione),

- formazione extrascolastica artistica e musicale (ad esempio presso scuole di musica),

- formazione per insegnanti del settore.

La disposizione crea uno spazio di manovra per la Confederazione che non è chiaramente delimitato dalle competenze cantonali in fatto di formazione. Essendo una disposizione che può essere realizzata, la sua attuazione non è vincolante. Tuttavia è necessario che la Confederazione esamini se esiste la necessità di intervenire e che in questo caso si faccia avanti. L'analisi si svolge secondo la procedura riportata alla risposta n. 1. Una volta stabilita la necessità di intervenire, bisognerà determinare dove deve agire la Confederazione. Solo a questo punto si presenta la questione di un eventuale conflitto di competenze con l'autorità cantonale. Nel caso concreto si dovrà cercare un accordo.

In merito alla domanda n. 3

I postulati Danioth (99.3502) e Bangerter (99.3528) di cui sopra prevedono basi legali a livello federale per una promozione nazionale e globale della formazione musicale proponendo a tal fine misure precise quali l'insegnamento del canto nelle scuole, la formazione del corpo insegnante e la costituzione di un gruppo di esperti, eventualmente di un apposito centro svizzero. Le proposte sono prese in esame nel contesto e nella procedura citati alla risposta n. 1.

In merito alla domanda n. 4

In linea di massima, la promozione a livello federale dello scambio internazionale nel campo della cultura, come in quello della musica, è un compito della fondazione Pro Helvetia che lo svolge organizzando tournées all'estero per cori ed altri gruppi giovanili. Inoltre assegna ogni anno un premio per meriti particolari nel campo della musica giovanile. Secondo le proprie direttive la fondazione è estremamente cauta quando si tratta soprattutto di formazione e perfezionamento in attività artistiche. In questo caso le competenze sono in primo luogo cantonali e sono dunque vari Cantoni a cofinanziare il settimo festival europeo della musica giovanile. Al fine di promuovere lo scambio culturale, Pro Helvetia contribuisce al festival con 100.000,- franchi. Una partecipazione federale alle spese di organizzazione non è possibile poiché mancano le corrispondenti disposizioni legali. Tuttavia, nel quadro della ripartizione dell'utile di coniatura 2002 è stato proposto un contributo straordinario di 200.000,- franchi. I lavori di attuazione dell'articolo 69 della Costituzione mostreranno se sarà necessario creare una base legale ed un credito per una futura partecipazione a manifestazioni di questo genere.

Risposta del Consiglio federale.