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01.3398 · Mozione · 2001-06-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che nel traffico transfrontaliero dei prodotti agricoli certi operatori economici cerchino sempre nuove vie per procurarsi dei vantaggi illeciti ed eludere i tributi dovuti all'importazione. Ciò vale in particolare per i prodotti per i quali vi è una sostanziale differenza tra il prezzo svizzero e quello estero, risp. per i quali lo sdoganamento regolare aumenta considerevolmente il prezzo della merce a causa dell'aliquota di dazio. Il Consiglio federale intende quindi migliorare tale situazione nell'ambito dell'evoluzione della politica agraria e avvicinare il livello dei prezzi svizzero a quello della Comunità europea. Le autorità incaricate dell'applicazione dell'ordinamento all'importazione verificano costantemente le procedure e reagiscono con contromisure alle irregolarità.

2. Nel campo dell'importazione di prodotti agricoli, fra cui di fiori recisi, la legislazione concernente l'agricoltura prevede che per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per i prodotti indigeni analoghi (art. 17 della legge federale sull'agricoltura; RS 910.1). Nell'ambito degli ultimi negoziati OMC (Uruguay Round) la Svizzera si è impegnata ad ammettere un contingente doganale di 4'590 t di fiori recisi nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre. Giusta l'articolo 12 dell'ordinanza del

7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10) è possibile aumentare il quantitativo del contingente doganale a seconda dell'offerta e della domanda sul mercato nazionale. Le modalità relative alla ripartizione del contingente doganale e di eventuali quantitativi supplementari sono definite agli articoli 12-14 dell'OIEVFF.

3. All'importazione, gli uffici doganali sottopongono gli invii di fiori recisi a controlli proporzionati ai rischi, tenendo conto delle risorse disponibili. All'atto della visita della merce gli organi doganali effettuano un confronto tra i fiori recisi dichiarati per lo sdoganamento e quelli effettivamente importati. Il peso di tali invii viene regolarmente verificato. Inoltre, per le importazioni di fiori recisi sono state frequentemente effettuate delle operazioni concertate. Dato il massiccio e costante aumento del traffico transfrontaliero delle merci - ogni giorno ai valichi di confine vengono sdoganati oltre 20'000 autocarri - gli uffici doganali possono effettuare unicamente dei controlli a scandaglio. Gli esigui effettivi di personale e i numerosi nuovi compiti d'esecuzione al confine costringono la dogana a ridurre considerevolmente la quantità dei controlli. Il Consiglio federale è tuttavia convinto che i controlli attualmente eseguiti al confine sui fiori recisi siano sufficienti.

4. L'Ufficio federale dell'economia esterna (oggi seco) era responsabile della gestione dei contingenti doganali per i fiori recisi sino al 30 giugno 1998. Dal 1° luglio 1998 tale responsabilità è stata assunta dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). I due uffici hanno costantemente trasmesso all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per ulteriore trattamento i casi in cui sono stati accertati dei superamenti del contingente o degli sdoganamenti errati. I casi in cui il contingente è stato superato ascendono a circa l'uno percento di tutte le importazioni avvenute durante il periodo considerato. L'AFD ha proceduto a dei chiarimenti in circa 150 casi e in parte ha avviato delle inchieste. Gran parte dei superamenti del contingente accertati tra il 1995 e il 1998 non ha tuttavia potuto essere perseguita a causa di una lacuna giuridica nella procedura di sdoganamento semplificata. Tale lacuna è stata eliminata nel 1999.

5. La punizione delle infrazioni nei casi in cui sono stati accertati dei superamenti del contingente si fonda sulla legge federale delle dogane. Le autorità federali competenti devono esaminare caso per caso i motivi del superamento del contingente, nell'ambito di un'inchiesta. Se è stata accertata un'infrazione, si esige innanzitutto il pagamento dei tributi non pagati a torto (ad esempio differenza tra l'aliquota di dazio del contingente e l'aliquota di dazio fuori del contingente), indipendentemente dall'introduzione di una procedura penale. Tali decisioni possono ovviamente essere impugnate mediante ricorso. Fintantoché tali decisioni non saranno cresciute in giudicato e divenute esecutive, non è possibile emettere un giudizio nel punto di penalità. La prescrizione dell'azione penale è tuttavia sospesa durante la procedura di ricorso concernente l'obbligo di pagamento dei tributi. Oltre ai provvedimenti ordinati dall'AFD, l'UFAG può imporre delle misure amministrative alle ditte che hanno commesso delle infrazioni ai sensi dell'articolo 169 della legge sull'agricoltura, come p.es. la revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili.

6. Le autorità federali e cantonali competenti hanno reagito ai rimproveri mossi in passato dagli operatori del settore dei fiori recisi in correlazione con le ditte importatrici svizzere-olandesi (cosiddetti Olandesi volanti). Tali ditte vendono ai dettaglianti svizzeri direttamente dagli autocarri la merce importata. Sono state effettuate numerose inchieste durante le quali l'amministrazione delle dogane ha effettivamente accertato delle irregolarità e sequestrato documenti falsi o falsificati relativi a vendite in Svizzera. Nel frattempo, le prime inchieste penali si sono concluse. A tal riguardo sono già stati riscossi posticipatamente dei tributi per un importo leggermente superiore a un milione di franchi. Gli interessati hanno interposto ricorso contro tale decisione. Si potrà decidere nel punto di penalità soltanto quando le riscossioni posticipate saranno cresciute in giudicato. Nel 1998 l'amministrazione federale ha informato tutti gli importatori interessati e gli operatori del settore in merito alle disposizioni da osservare all'atto dell'importazione di fiori recisi. Oltre alle disposizioni d'importazione e alle prescrizioni doganali, il relativo volantino contiene anche delle informazioni sul divieto di circolare la domenica e di notte, gli ordinamenti relativi al diritto degli stranieri per le operazioni di vendita dagli autocarri nonché dei rinvii alle leggi cantonali concernenti i venditori ambulanti.

7. La ripartizione di ulteriori quote del contingente doganale per i fiori recisi è disciplinata dall'articolo 14 capoverso 4 dell'OIEVFF. I quantitativi supplementari sono ripartiti in funzione della prestazione all'interno del paese. Dal 1999 l'UFAG esegue dei controlli sulla fornitura di prestazioni all'interno della Svizzera presso gli importatori interessati. I risultati di tali ispezioni sono resi noti anche alle associazioni settoriali. L'UFAG ha sinora adottato dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 169 lettera b della legge sull'agricoltura contro dieci ditte che hanno commesso delle infrazioni, ricorrendo a tasse amministrative. In un caso è stato presentato ricorso contro tale decisione. In caso di recidiva occorre infliggere agli importatori interessati ulteriori sanzioni giusta l'articolo 169 lettera b segg. (revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili). Sinora non è stato accertato nessun caso di recidiva. I tributi conteggiati sono stati pagati. Il Consiglio federale non ritiene necessario incaricare l'UFAG di verificare la fornitura delle prestazioni all'interno del paese.

8. L'AFD controlla la procedura d'importazione per la verdura, la frutta e i prodotti della floricoltura, segnatamente nell'ambito del progetto in corso "Redesign del Modello doganale 90" che mira alla sostituzione del sistema di sdoganamento elettronico attualmente utilizzato dall'amministrazione delle dogane. In particolare, si auspica una soluzione automatizzata che ammetta all'aliquota di dazio del contingente unicamente i quantitativi di merci sino a esaurimento della rispettiva quota per il singolo importatore. Le quantità eccedenti dovrebbero essere sdoganate direttamente all'aliquota fuori del contingente doganale. Tale procedura impedirebbe il superamento dei quantitativi del contingente ed eviterebbe agli uffici competenti di effettuare dispendiose indagini nonché riscossioni posticipate.

9. Il Consiglio federale ritiene che la protezione del commercio all'importazione e di quello al dettaglio non sia oggetto della legislazione sull'agricoltura. Esso sostiene che le infrazioni all'ordinamento vigente all'importazione accertate per i fiori recisi non mettono in pericolo i posti di lavoro di tale settore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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