01.3413 · Interpellanza · 2001-06-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Mentre taluni apprezzano molto i giardini zoologici, altri hanno un'attitudine scettica riguardo alla detenzione degli animali selvatici. È comprensibile che la detenzione dei rapaci in cattività sia particolarmente controversa. Il compito dello Stato in tale questione è quello di fare in modo che le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali siano rispettate. Il Consiglio federale accorda una grande importanza alle prescrizioni relative alla detenzione degli animali selvatici nei giardini zoologici, per cui, il 27 giugno 2001, ha rafforzato i requisiti minimi applicabili dal 1981 compresi quelli per i rapaci.
Per quanto concerne le tre domande, il Consiglio federale risponde come segue:
1. L'anno scorso, le autorità competenti del Canton Vaud hanno rilasciato un'autorizzazione provvisoria ai gestori della voliera di Sainte-Croix. In seguito, diversi privati e varie organizzazioni hanno manifestato la loro preoccupazione al Cantone e alla Confederazione riguardo a questa detenzione professionale di rapaci. L'Ufficio federale di veterinaria ha elaborato, da parte sua, una presa di posizione tecnica all'attenzione dell'autorità cantonale vodese. Dopo un'analisi approfondita della situazione, il Cantone non ha rinnovato l'autorizzazione e ha vincolato il rilascio di una nuova autorizzazione al rispetto di diversi oneri. L'Ufficio federale di veterinaria non ha pronunciato alcuna decisione nei confronti del gestore.
2. I gestori responsabili della dimostrazione dei rapaci hanno quindi accettato interamente gli oneri imposti, in particolare quelli di modificare fondamentalmente la struttura del centro, di migliorare la detenzione degli uccelli e di rispettare in tal modo le disposizioni legali. Il Cantone ha infine rilasciato il 30 giugno 2001 l'autorizzazione prevista dalla legislazione sulla protezione degli animali, fermo restando che gli oneri e le prescrizioni legali siano rispettati e che venga rilasciata anche l'autorizzazione prescritta dalla legge sulla caccia.
3. L'importazione dei rapaci in Svizzera è soggetta alle disposizioni della Convenzione sulla protezione delle specie e a quelle della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici. Le autorità federali provvedono a impedire gli abusi nell'ambito della procedura di autorizzazione e dei controlli effettuati dal servizio veterinario di confine.
Risposta del Consiglio federale.