01.3443 · Interpellanza urgente · 2001-09-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le questioni sollevate dall'interpellante devono essere precedute dalla riserva secondo cui attualmente sono ancora in corso colloqui e negoziati sul risanamento di Swissair. Al momento attuale gli esiti di questi lavori e gli influssi esercitati da avvenimenti esterni non possono essere valutati con attendibilità. In occasione dei relativi dibattiti parlamentari il rappresentante del Consiglio federale avrà quindi modo di formulare osservazioni aggiornate.
Con riferimento ai singoli interrogativi sollevati dall'interpellante occorre ritenere quanto segue:
1.
Il Consiglio federale ha costantemente seguito con preoccupazione l'evoluzione della situazione finanziaria di Swissair. Questo già durante i preparativi dell'Assemblea generale ordinaria svoltasi nell'aprile del corrente anno, ma anche in occasione della presentazione dei risultati semestrali 2001, che hanno evidenziato il riacutizzarsi delle difficoltà finanziarie dell'impresa.
Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 hanno avuto effetti ampiamente negativi su tutto il settore della navigazione aerea; nel caso di Swissair hanno colpito un'impresa già indebolita. Gli spaventosi attentati hanno provocato non solo un crollo degli introiti derivanti dal traffico aereo (in particolare sulla rotta Nordatlantica) bensì anche gravi perdite di fatturato delle filiali dello SwissairGroup. Occorre inoltre aggiungere che il contesto per la progettata alienazione di singoli settori è peggiorato. È quindi fuori discussione che, senza un risanamento duraturo, la sopravvivenza economica di Swissair è seriamente pregiudicata.
2. e 3., seconda parte
Il 25 aprile 2001 l'assemblea generale del Gruppo SAir ha acceduto a larga maggioranza alla proposta della Confederazione e del Canton Zurigo di eseguire una verifica speciale secondo l'articolo 697a e seguenti del CO. Su questa base la Confederazione e il Cantone hanno chiesto al pretore del tribunale distrettuale di Zurigo di designare un controllore speciale. Tale richiesta è stata accolta il 19 giugno 2001 e quale controllore speciale è stata designata la ditta Ernst & Young AG. Il rapporto sui risultati della verifica dev'essere presentato al giudice entro il 31 dicembre 2001. Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinati passaggi del rapproto ledano segreti d'affari o altri interessi sociali degni di protezione e se debbano essere pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti. Infine la società e i richiedenti hanno occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari (art. 697e CO). Non appena saranno a disposizione i risultati della procedura, il DFF pondererà accuratamente le opportunità e i rischi di un'eventuale azione di responsabilità contro gli organi della società e presenterà una proposta al Consiglio federale. Tuttavia è già oggi certo che la realizzazione di rischi aziendali non fonda di per sé alcuna responsabilità; piuttosto dovrebbero poter essere imputate agli organi della società vere e proprie violazioni degli obblighi di diligenza. Il risanamento urgente di Swissair dev'essere chiaramente separato dalla questione delle eventuali azioni di responsabilità.
3., prima parte e 4. fino a 6.
Il Consiglio federale si è preoccupato della questione di una partecipazione della Confederazione al risanamento di Swissair. A tal riguardo esso ha contemporaneamente fissato i seguenti principi :
il filo conduttore è l'interesse pubblico a mantenere la compagnia. Questo consiste in primo luogo nel collegare la piazza economica svizzera con il traffico aereo internazionale e con i relativi posti di lavoro.
La ragione per un eventuale intervento dell'ente pubblico è il danno finanziario causato allo SwissairGroup dagli atti terroristici.
L'obiettivo di un'azione concertata è una soluzione solida a lungo termine. Ciò esclude iniezioni provvisorie di liquidità e un impegno isolato della Confederazione.
La condizione è un risanamento globale dello SwissairGroup
coinvolgendo tutti gli stakeholder importanti (banche, economia, società di leasing, bondholder, personale e sindacati, azionisti pubblici e privati)
secondo il principio della simmetria dei sacrifici
per garantire la liquidità a corto termine e per raggiungere una ricapitalizzazione durevole
sulla base di un piano di ristrutturazione rielaborato e realistico e di un piano aziendale dettagliato della compagnia.
L'iniziativa per un tale risanamento globale deve partire dall'economia.
Nell'ambito di un simile risanamento globale, un contributo della Confederazione deve fondarsi su basi legali vigenti. L'articolo 102 della legge federale sulla navigazione aerea permette alla Confederazione di partecipare al capitale dello SwissairGroup, se siffatta partecipazione è giustificata dall'interesse generale. Esiste quindi una base giuridica per una partecipazione a un aumento di capitale, ma il Parlamento deve autorizzare il necessario credito di pagamento. Un impegno della Confederazione deve inoltre osservare gli obblighi contratti nell'ambito di accordi internazionali.
L'impegno supplementare della Confederazione deve essere limitato nel tempo.
Sulla scorta di questi principi il Consiglio federale approva e sostiene i colloqui avviati e i negoziati diretti dall'ex consigliere nazionale U. Bremi. Esso ha inoltre preso atto con interesse del concetto di risanamento di SwissairGroup. Giudica queste due iniziative come i primi indispensabili passi del lungo e irto cammino che porta a una soluzione sostenibile.
Per terminare bisogna rilevare che con la garanzia a breve termine di pretese di responsabilità civile di terzi verso imprese svizzere di trasporto aereo conseguenti a guerra e terrorismo, la Confederazione ha dato prova della sua responsabilità nei confronti della navigazione aerea.
Risposta del Consiglio federale.