01.3444 · Interpellanza · 2001-09-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella sua sentenza del 3 maggio 2001 nella causa J. B. contro la Svizzera, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CDH) ha esaminato se in una procedura di ricupero d'imposta e in un procedimento penale fiscale il contribuente possa essere costretto sotto comminatoria di multe disciplinari a presentare documenti. Il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla riservatezza sarebbe stato violato dalla procedura penale intentata contro di lui dall'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta. La Corte ha condiviso questa interpretazione ed è giunta alla conclusione unanime che l'articolo 6 paragrafo 1 della CEDU è stato violato. Il caso giudicato dalla Corte soggiaceva ancora alla legislazione del decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD) valido fino al 31 dicembre 1994 e in Svizzera era stato chiuso con una sentenza del Tribunale federale del 7 luglio 1995 (DTF 121 II 273 segg.).
2. Occorre dapprima osservare che la sentenza della CDH non ha nessuna ripercussione sulla procedura ordinaria di tassazione: a livello federale e cantonale la procedura per la tassazione al fine delle imposte dirette si fonda sulla cooperazione tra autorità di tassazione e contribuente. In una procedura ordinaria di tassazione esso ha il dovere di collaborare.
Al contrario, nella sentenza della CDH si sostiene che in una procedura penale l'accusato non deve contribuire a dimostrare la propria colpevolezza e a rendersi punibile. Per questo motivo egli non è assolutamente tenuto a collaborare in una procedura penale per sottrazione d'imposta. In tale procedura (eccezion fatta per i provvedimenti speciali d'inchiesta di cui all'art. 190 segg. LIFD) la vigente LIFD non garantisce alle autorità fiscali nessuna autorizzazione particolare per l'esame e l'accertamento dei fatti. Sulla base della sentenza della CDH, ci si chiede se non si debbano introdurre i mezzi d'indagine e i mezzi coattivi del processo penale amministrativo o quelli della normale procedura penale. Nell'ambito di queste nuove modalità della procedura per sottrazione d'imposta dovrebbero essere regolamentati anche i diritti di non testimoniare.
3. La sottrazione d'imposta è punita con una multa. Secondo le vigenti disposizioni della legge federale sull'imposta federale diretta e quelle della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (LAID), l'ammontare di questa multa dipende dall'importo dell'imposta sottratta. Considerando la colpa del contribuente la multa è fissata a un multiplo dell'imposta sottratta. Il diritto fiscale svizzero (LIFD e LAID) stabilisce il margine entro il quale può situarsi la multa: da un terzo al triplo dell'imposta sottratta; in caso di denuncia spontanea la multa ammonta a un quinto dell'imposta sottratta. A causa di tale regolamentazione la procedura di accertamento dell'imposta sottratta (procedura di ricupero d'imposta) riveste una grande importanza. La procedura in materia di ricupero d'imposta è, quale revisione della tassazione, elaborata a favore del fisco. Al riguardo valgono le disposizioni della procedura di tassazione ordinaria. Se però in questa procedura il contribuente è tenuto a collaborare, alla luce della summenzionata sentenza della CDH sorge la questione se quanto emerso dalla procedura di ricupero d'imposta possa essere utilizzato nella procedura di fissazione della multa. Ciò richiede un analisi esaustiva della regolamentazione giuridica vigente. Se la risposta è negativa, la procedura di ricupero d'imposta deve essere distinta in modo chiaro e rigoroso dal procedimento penale vero e proprio, nell'ambito del quale viene stabilita la multa. Questa distinzione dev'essere operata non da ultimo anche sotto il profilo personale e organizzativo.
4. Alcuni Cantoni hanno già tentato di risolvere il dilemma tra obbligo di collaborare, da un lato, e facoltà di non deporre, dall'altro. Nel Canton Berna, se l'accusato non ottempera il proprio obbligo di collaborare, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni deferisce il caso al giudice penale ordinario. Anche il contribuente può richiedere un giudizio da parte del giudice penale. La procedura dinanzi al giudice penale si svolge secondo le prescrizioni della procedura penale cantonale. Ciò significa che il giudice dispone dei mezzi d'indagine previsti dalla procedura penale (audizione dei testimoni, perquisizione domiciliare, sequestro di mezzi di prova e altri mezzi). Inoltre, davanti al giudice penale si svolge di regola un dibattimento principale pubblico.
Nel Canton Argovia la procedura fiscale penale viene chiusa con un decreto penale. Se questo viene impugnato con un'opposizione, l'Ufficio cantonale delle contribuzioni può emanare un nuovo decreto penale o presentare un'accusa presso l'autorità giudiziaria di ricorso in materia fiscale. Ciò comporta un dibattimento principale che, solitamente, è pubblico. Nel Canton San Gallo vige una regolamentazione molto simile. La procedura fiscale penale viene chiusa con un decreto penale impugnabile mediante opposizione. In seguito la causa è trasmessa alla Commissione di ricorso in materia amministrativa che conduce pure di regola un dibattimento principale pubblico. In entrambi questi Cantoni esiste quindi un'autorità giudiziaria indipendente che giudica la fondatezza dei capi d'imputazione. Tuttavia tali autorità non hanno i mezzi d'indagine di cui dispongono le autorità fiscali.
5. Nella sua risposta all'interpellanza de Dardel (01.3338) il Consiglio federale ha già spiegato che la sentenza della CDH richiede un esame approfondito del diritto penale fiscale della Confederazione e dei Cantoni. Se del caso bisognerà adeguare le leggi alle esigenze della CEDU. La sentenza avrà senza dubbio considerevoli ripercussioni sul diritto fiscale svizzero.
Risposta del Consiglio federale.