01.3451 · Interpellanza · 2001-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Osservazioni generali
Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni dell'interpellante concernenti le manifestazioni violente scoppiate ad esempio nel Canton Soletta e ad Aarau. Si tratta di eventi sconcertanti della nostra epoca non limitati però a determinate nazionalità o categorie d'età. La violenza è piuttosto un fenomeno di origine poliedrica attinente al complesso sociale che non può essere semplicemente debellato con punizioni e altre sanzioni. Il fatto che i giovani ricorrano talvolta alla violenza non è invero nuovo in quanto affiora ripetutamente come ad esempio i disordini a fine degli anni 60 e negli anni 80 del ventesimo secolo che però si situano in tutt'altro contesto.
Secondo la statistica criminale della polizia, i reati di violenza hanno avuto dal 1990 al 1999 un incremento di circa il 75% e la tendenza è continuata nel 2000. Tuttavia, anche nel 1999 costituivano pur sempre soltanto il 5% dei reati registrati dalla polizia. Nei 16 Paesi dell'Europa occidentale la Svizzera si colloca al quartultimo posto per quanto concerne le lesioni fisiche denunciate alla polizia (58 casi su 100'000 abitanti contro un valore massimo di 607 in Svezia) e, nel caso di rapine al quintultimo posto (52 casi su 100'000 abitanti, contro un massimo di 182 casi in Irlanda) [Fonte: European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, Consiglio d'Europa, 1999].
Anche se la statistica comprova una recrudescenza degli atti violenti, bisogna essere coscienti che i cambiamenti delle cifre riguardanti la criminalità non necessariamente coincidono con i mutamenti concernenti il comportamento dei colpevoli. Pertanto, il tipo e l'entità della criminalità rispecchiata dalla statistica sono preponderantemente determinati dal comportamento della popolazione in materia di denuncie nonché dalle prassi applicate dalla polizia e nel perseguimento penale. Quindi un recrudescenza nelle cifre concernenti la criminalità violenta può anche significare un cambiamento di sensibilità e di modo di reagire davanti a comportamenti problematici come ad esempio quello dei fanciulli e dei giovani.
Pur mostrando le dovute cautele davanti allo sterile linguaggio dei numeri, anche il Consiglio federale recepisce una maggiore presenza della violenza nel nostro Paese. Siffatta evoluzione è seguita già da tempo su diversi piani:
- Il "Gruppo di lavoro criminalità degli stranieri" (AGAK) composto da rappresentanti di Confederazione, cantoni e città, ha esaminato il comportamento criminale degli stranieri ed elaborato alcune proposte di prevenzione e di lotta. Il 3 luglio 2001 il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto finale del 5 marzo 2001.
- Il gruppo interdipartimentale di lavoro "Coordinamento e realizzazione nel campo dell'estremismo di destra" sta elaborando, sotto la direzione del Servizio analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia, raccomandazioni per una migliore prevenzione e un migliore perseguimento penale in questo campo. Il rapporto tratta anche il tema dell'Hooliganismo.
- Già nel 1998 la Commissione federale per le questioni dei giovani ha pubblicato un rapporto riguardante la violenza giovanile ("Prügeljugend - Opfer oder Täter?" [Giovani picchiatori: vittime o delinquenti?]).
- Dal 1997, il Programma nazionale di ricerca 40 (NFP 40) si occupa fra l'altro di "violenza quotidiana".
Riguardo alle singole domande
Ad 1
Secondo la statistica delle sentenze penali la durata del procedimento penale per delitti contro la vita nel 1998 è stata mediamente di 11 mesi fino alla condanna. Una procedura di breve durata favorisce fondamentalmente l'effetto preventivo di una sanzione. Tuttavia, una procedura penale deve anche soddisfare le esigenze dello stato di diritto e quindi la durata non è il solo e più importante criterio che garantisce la qualità. La durata procedurale dipende dal caso, dall'organizzazione della giustizia e dall'esaurimento dei rimedi giuridici. La nuova procedura penale federale, attualmente in procedura di consultazione, prevede strumenti atti ad accelerarla (ad es. maggiore competenza del giudice singolo, maggior ricorso alla procedura del decreto penale). Provvedimenti rapidi e parimenti efficaci, come ad esempio a livello di procedure penali cantonali, non sembrano possibili.
Riguardo all'allontanamento dei rei stranieri, il gruppo di lavoro Criminalità degli stranieri (cfr. "Osservazioni generali" precedenti) si è pronunciata in favore di una più conseguente esecuzione dell'allontanamento. Tale proposta è esaminata, come altre della AGAK, da un gruppo di lavoro della Conferenza svizzera dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) per valutarne la realizzazione pratica. L'allontanamento penale dal Paese può, secondo l'articolo 55 del Codice penale, essere pronunciato dal giudice se l'attore è condannato al penitenziario o al carcere; pertanto la pena minima ammonta a 3 giorni di detenzione.
Ad 2 e 3
La violenza costituisce un problema a più strati che può essere trattato soltanto a lunga scadenza. Quindi vi sono coinvolti la Confederazione, i Cantoni nonché i Comuni come anche, oltre alla giustizia penale e alle autorità degli stranieri, le scuole, la famiglia e altre cerchie sociali. Come spiegato nelle "Osservazioni generali" la Confederazione segue in diversi campi l'evoluzione della criminalità connessa alla violenza ed esamina continuamente le soluzioni possibili. La modifica della legislazione non è affatto urgente. Il necessario strumentario legale è già a disposizione. Proprio nel campo penale è stato recentemente inasprito, ad esempio l'ambito delle prescrizioni riguardanti i reati sessuali e altri reati violenti ai danni di fanciulli e giovani.
Secondo l'unanime parere degli esperti come anche il parere emergente dal rapporto dell'AGAK, la misura più incisiva per impedire la criminalità degli stranieri consiste nell'integrazione dei gruppi di popolazione stranieri. Ciò è evidenziato anche dal modello d'integrazione praticato da Basilea Città. L'integrazione è anche il mezzo più adeguato per ridurre le violenze da parte di terzi, ovvero di gruppi di popolazione non stranieri, come gli aderenti a movimenti politici estremisti o le persone socialmente represse. Con il nuovo articolo sull'integrazione contenuto nella legge sugli stranieri (art. 25a LDDS) la Confederazione ha la possibilità di sussidiare il promovimento dell'integrazione sociale degli stranieri. Nella risposta all'interrogazione semplice Mugny dell'11 giugno 2001 ha riferito esaustivamente in merito all'impiego dei mezzi a disposizione (per il 2001: 10 milioni di franchi). L'articolo 91 capoverso 1 della legge sull'asilo consente alla Confederazione il sostegno di programmi d'occupazione e formazione degli stranieri. L'occupazione è per molti richiedenti l'asilo una reale prospettiva per il futuro che li induce ad evitare la violenza.
Ad 4
La Confederazione ha sempre collaborato con i Cantoni e gli specialisti delle diverse materie. Anche in futuro collaborerà per le misure comuni e cercherà di svolgere una funzione stimolante nei confronti dei Cantoni e dei Comuni. Assumono concreta attualità le proposte esposte nel rapporto dell'AGAK. La CDCGP durante la riunione primaverile ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un concetto per tramutare in misure concrete quanto proposto.
Ad 5
Al fine di garantire un'ottima integrazione, anche la Confederazione ritiene importante che il ricongiungimento familiare e l'inizio dell'obbligo scolastico dei fanciulli vengano coordinati. Nel progetto di legge sugli stranieri - il cui disegno è già stato sottoposto a consultazione e il cui messaggio sarà presentato nei prossimi mesi - sarà ridisciplinato il ricongiungimento familiare. Visto che un buon iter scolastico è fondamentale per l'inserimento sociale e professionale nel nostro Paese, sussiste un vivo interesse per il rapido ricongiungimento familiare dei fanciulli stranieri sempre che siano adempiuti i presupposti legali. Quindi, le persone con permesso di dimora o di domicilio dovrebbero far valere, nel termine di 5 anni, la loro esigenza al ricongiungimento familiare.
Ad 6
La revisione della parte generale del Codice penale (PG CP) attualmente in Parlamento per l'eliminazione delle divergenze, prevede altre sanzioni penali ma nessun nuovo diritto per gli autori di reati. Il disegno di revisione recepisce le disposizioni secondo il diritto previgente, la giurisprudenza del Tribunale federale e la Corte europea di giustizia per i diritti dell'uomo. Nelle discussioni parlamentari non è mai emerso rimprovero alcuno concernente un ampliamento dei diritti degli autori di reati. Anzi, il disegno di revisione prevede inasprimenti decisivi intesi a proteggere la popolazione. Citiamo ad esempio il trattamento riguardante le persone affette da disturbi psichici che hanno commesso reati gravi in particolare il ricovero coatto o la custodia illimitata per gli elementi particolarmente pericolosi per cui è probabile la recidiva. Anche dalla revisione della parte speciale del CP non risultano certamente trattamenti in favore degli attori; vedi ad esempio il nuovo disciplinamento concernente la prescrizione (cfr. numero 2).
Risposta del Consiglio federale.