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01.3551 · Interpellanza · 2001-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Stando alla Costituzione federale e alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione rispetta e protegge i paesaggi, gli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali. Essa li conserva intatti, se l'interesse pubblico lo impone. Questo principio vale anche per gli edifici e gli impianti della Confederazione e per quelli dei suoi stabilimenti, delle sue aziende e delle sue imprese, segnatamente le FFS, la Posta, Swisscom e le imprese di armamento.

La considerazione adeguata delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio è affidata alle unità amministrative e alle aziende della Confederazione. I servizi specialistici della Confederazione fungono da organi di consulenza. Nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio si tratta dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFC), nell'ambito dei monumenti storici, dell'archeologia e della protezione degli insediamenti dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

Al fine di adempiere il dovere di rispettare e conservare i propri edifici e impianti, è opportuno inventariare il corpus degli oggetti e verificare se sono meritevoli di protezione. I rispettivi inventari contribuiscono ad evidenziare gli aspetti legati alla protezione del patrimonio ambientale e culturale e a garantire tempestivamente le dovute misure nella manutenzione degli oggetti e nel caso di interventi architettonici sugli oggetti in questione.

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'interpellante, secondo cui l'accesso agli inventari debba essere garantito per i servizi federali competenti, UFAFC e UFC, nonché per gli organi federali consultivi, Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e Commissione federale dei monumenti storici (CFMS). Questo accesso è garantito. Di fronte al fatto che una parte sostanziale degli inventari si trova attualmente in fase di elaborazione, essi continueranno ad essere compilati in maniera decentrata anche nel prossimo futuro.

2. La legge federale del 1° luglio 1996 sulla protezione della natura e del paesaggio e la rispettiva ordinanza del 16 gennaio 1991 obbligano la Confederazione a conservare intatti o a tutelare nel migliore dei modi gli oggetti del patrimonio ambientale e culturale meritevoli di protezione. La Confederazione, gli stabilimenti, le aziende e le imprese adempiono questo obbligo mediante l'impostazione e la manutenzione adeguate dei propri edifici e impianti oppure rinunciando a costruirli o installarli. Il Consiglio federale non ritiene che si impongano misure supplementari in tal senso. Tuttavia occorre migliorare ulteriormente la concertazione e il coordinamento con i due servizi federali. Inoltre gli inventari sono tuttora incompleti e lacunosi. Dopo che la protezione dei monumenti storici è stata inserita nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio solo nel 1996, è necessario agire soprattutto in questo ambito.

3. In mancanza di una verifica e di un aggiornamento regolari gli inventari perdono il loro valore. Il Consiglio federale condivide pertanto l'opinione dell'interpellante, secondo cui l'aggiornamento debba essere garantito.

4. Anche nel caso di vendita di edifici e impianti occorre considerare adeguatamente le esigenze della protezione della natura e del paesaggio. Presupposti e condizioni sono fissati per contratto nel caso di una modifica.

5. Gli inventari compilati in vista di tutelare edifici e impianti meritevoli di protezione sono aiuti decisionali con effetti amministrativi di varia entità. Il Consiglio federale ritiene che per una pubblicazione di questi strumenti amministrativi ordinatori a organizzazioni abilitate ai ricorsi non sussista una motivazione sufficiente, contrariamente a quanto è il caso per gli inventari federali degli oggetti di importanza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. L'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza federale (IFP) e l'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) sono accessibili alle organizzazioni private, ai Cantoni e ai Comuni nonché alla popolazione.

Risposta del Consiglio federale.

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