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01.3692 · Interpellanza · 2001-11-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il messaggio concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera evidenzia come all'estero le prescrizioni in materia di piani sociali divergano enormemente da un Paese all'altro e come non esistano cifre precise ed affidabili al riguardo. I pagamenti effettuati all'estero nel quadro delle misure di soppressione degli impieghi avevano lo scopo di mantenere il servizio aereo. La Svizzera ha complessivamente circa 70 filiali in diversi Paesi. I contratti di lavoro degli impiegati di queste filiali sono retti dal diritto in vigore nel rispettivo Paese, che disciplina altresì gli obblighi finanziari del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori vittime di licenziamenti. Se la Swissair non avesse pagato, il suo personale avrebbe rischiato l'arresto, i suoi aerei avrebbero potuto essere confiscati e la compagnia si sarebbe probabilmente vista rifiutare il diritto di atterraggio. Il commissario preposto alla moratoria concordataria e il Controllo federale delle finanze si sono assicurati, prima di ogni pagamento, che esso fosse effettivamente necessario per impedire l'interruzione dell'attività. Non va inoltre dimenticata la difficoltà di chiarire la situazione giuridica soprattutto nei Paesi asiatici e nel Sudamerica. Swissair sta attualmente appurando in quali Paesi dovranno essere finanziati gli obblighi legali nella prospettiva di piani sociali e a quanto ammontano i pagamenti minimi imposti dalla legge. Fino a fine gennaio 2002 sono stati sbloccati all'estero 40,6 milioni di franchi, 6,6 milioni dei quali prima dell'inizio della sessione speciale. Al riguardo, non si può affermare con certezza che si tratti di costi legati agli obblighi legali nella prospettiva di piani sociali e non di costi generati dalla chiusura dell'azienda. Al momento del dibattito parlamentare, il Consiglio federale ignorava che questi pagamenti erano indispensabili per consentire a Swissair di proseguire la sua attività.

2. I lavoratori Swissair licenziati all'estero riceveranno le prestazioni previste dai piani sociali solo laddove esistono rischi effettivi ed unicamente per un importo minimo prescritto dal diritto nazionale. Né per i pagamenti effettuati finora né per quelli futuri può essere affermato con certezza che si tratta effettivamente di costi legati ai piani sociali e non di costi generati dalla chiusura dell'azienda.

Il diritto svizzero non disciplina i piani sociali. Esistono tuttavia altre disposizioni che tutelano il lavoratore in caso di cambiamenti drastici in seno all'azienda o di minaccia di licenziamento (ad esempio, le disposizioni del Codice delle obbligazioni sui licenziamenti collettivi, modifica del diritto sull'esecuzione e sul fallimento nel caso di moratoria concordataria). I collaboratori di Swissair licenziati in Svizzera hanno, in particolare, pretese legali nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Anzitutto, essi hanno diritto all'indennità di insolvenza per pretese salariali scoperte relative al lavoro prestato prima della moratoria concordataria. L'indennità in questione copre le pretese salariali degli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro ed ammonta al massimo a 8'900 franchi al mese. Se dopo la moratoria concordataria, vi è scioglimento anticipato del contratto di lavoro o il datore di lavoro non è definitivamente più in grado di offrire un lavoro, il lavoratore ha diritto, da quel momento, all'indennità di disoccupazione in virtù dell'articolo 29 LADI (dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro), sempreché si annunci al servizio di collocamento. L'indennità di disoccupazione copre 70-80% del guadagno assicurato (al massimo 6'230 o 7'120 franchi al mese). In base all'accordo concluso fra la Confederazione, il commissario preposto alla moratoria concordataria, le società in moratoria concordataria e le parti sociali, i collaboratori Swissair licenziati o liberati dagli obblighi contrattuali si vedranno compensare la differenza fra le indennità di disoccupazione e il guadagno assicurato grazie al credito di transizione della Confederazione (fino al 31.12.2001). Si intende così facilitare il processo di transizione in un settore in cui la sicurezza costituisce un fattore chiave. Considerate le differenze che sussistono a livello di disposizioni in materia di licenziamenti nei vari Paesi nei quali Swissair ha proceduto alla soppressione di impieghi, nonché di provvedimenti effettivamente adottati, non vi è stata alcuna discriminazione.

Con l'approvazione del postulato sul prefinanziamento dei piani sociali della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha dimostrato quanto gli stia a cuore che i collaboratori licenziati dalle società in moratoria concordataria dell'SAir Group ricevano prestazioni sociali adeguate.

3. Anche se la Confederazione, in virtù delle diverse disposizioni giuridiche, si è vista obbligata a procedere, all'estero, al finanziamento parziale delle misure di riduzione del personale per garantire il mantenimento del servizio aereo, questa apparente disparità di trattamento dei collaboratori Swissair in Svizzera rispetto ai collaboratori all'estero non giustifica l'eventuale cofinanziamento dei piani sociali in Svizzera da parte della Confederazione. In questo modo si produrrebbe infatti una discriminazione effettiva e molto maggiore nei confronti di tutte quelle persone che in Svizzera sono state o saranno vittima di un licenziamento da parte di aziende che non prevedono piani sociali. Sarebbe una disparità addirittura scandalosa nei confronti dei collaboratori che prima del licenziamento erano impiegati in aziende fornitrici del gruppo Swissair.

La "Task Force Personale Swissair", presieduta da J.-L. Nordmann, responsabile della Direzione del lavoro, ha avviato intense trattative intese a trovare una soluzione per il finanziamento dei piani sociali in favore del personale delle società in moratoria concordataria dell'SAir Group. Nel corso della riunione della Task Force del 26 novembre 2001, le parti sociali hanno concluso un accordo relativo ad un piano per il pagamento dei costi derivanti dalla riduzione del personale. Questo piano, di un importo di circa 50 milioni di franchi svizzeri, prevede la copertura dei costi salariali durante i termini di preavviso fino a tre mesi, degli altri diritti derivanti dai contratti di lavoro, nonché delle prestazioni sociali (indennità di partenza fino a un massimo di 5 mensilità). Al riguardo va sottolineato che sono stati soprattutto i collaboratori delle categorie salariali superiori a dover fare delle concessioni. La soluzione proposta dovrebbe consentire di effettuare i primi versamenti con una certa rapidità. Nel corso della riunione della Task Force Personale Swissair del 10.12.2001, il commissario preposto alla moratoria concordataria ha tuttavia comunicato che una valutazione definitiva degli attivi sarà possibile solo nella primavera 2002, ovvero a conclusione del programma di volo invernale, e che fino a quella data le banche rifiutano qualsiasi anticipo per coprire i costi della riduzione del personale. Il 21 dicembre 2001 il gruppo Credit Suisse si è dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficoltà finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Nel dicembre del 2001 è stata elaborata un'altra variante di finanziamento, il cosiddetto accordo di incentivazione. Tale variante prevede di destinare una parte dei risparmi conseguiti sul credito federale di un miliardo di franchi alle spese di licenziamento del personale. Questi mezzi devono provenire da entrate supplementari realizzate fino al termine dell'orario ridotto, vale a dire il 29 marzo 2002, o mediante risparmi sui costi. La metà della parte non utilizzata del mutuo federale sarà rimborsata alla Confederazione, l'altra metà, ma 50 milioni di franchi al massimo, sarà destinata agli impiegati ancora in servizio durante l'inverno 2001/2002, alle spese dei piani sociali, al "Flight Attendants-Fonds" e ai beneficiari dell'opzione 96 (impiegati lasciati a casa dopo il 1996 con il 70% del salario, che non hanno più percepito alcuna rendita o che ne hanno ricevuta una fortemente ridotta dopo il mese di ottobre 2001). Questo accordo si prefigge di stimolare i collaboratori a realizzare il miglior risultato finanziario possibile durante la fase transitoria grazie a un eccellente servizio di vendita e offrendo le migliori prestazioni possibili alla clientela. Il beneficio che ne risulta sarà diviso in parti uguali fra la Confederazione e il personale (situazione win-win). I piani sociali potranno in tal modo essere finanziati con fondi che altrimenti non sarebbero stati del tutto disponibili. Inoltre la Confederazione si sostituisce ai diritti dei lavoratori per il finanziamento di queste prestazioni. Senza tale accordo, la moratoria concordataria e la prosecuzione della gestione sarebbero state seriamente minacciate.

4. L'esistenza di una compagnia aerea con voli intercontinentali è di interesse pubblico e di vitale importanza per la piazza economica svizzera. Per questo motivo e per evitare ripercussioni immediate di politica economica e occupazionale estremamente negative (15'000 disoccupati presso la Swissair e 20'000 presso le aziende subappaltatrici), la Confederazione ha deciso di partecipare al finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera finalizzato al mantenimento di un sistema hub efficiente a Zurigo. Le altre prestazioni non sono dunque in alcun modo pregiudicate.

Risposta del Consiglio federale.

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