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01.3716 · Interpellanza · 2001-12-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Per il trasporto merci transalpino, la Svizzera ha formulato una politica rigorosa allo scopo di trasferire la maggior quota possibile di merci dalla strada alla ferrovia. Questa politica è stata sostenuta dal Popolo con l'approvazione dell'iniziativa per la protezione delle Alpi, e in seguito più volte confermata (approvazione della NFTA, TTPCP e FTP). Come dimostrano le seguenti citazioni tratte dal Protocollo di applicazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti, la politica in esso formulata è coerente con quella adottata dalla Svizzera:

Nel Protocollo Trasporti, le Parti si impegnano ad attuare una politica dei trasporti che:

- miri a ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato (art. 1 cpv. 1a)

- miri ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni (art. 7 cpv. 1 b)

- sostenga provvedimenti tesi a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza (art. 10 cpv. 1c).

Il Protocollo Trasporti, quindi, non comporta alcun cambiamento nella politica dei trasporti svizzera; esso, al contrario, contribuisce a fornire un ulteriore riconoscimento internazionale alla politica già definita con l'Unione Europea nell'"Accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia" (Accordo sui trasporti terrestri).

In merito alle singole domande:

1. Il DFAE è stato coinvolto già in sede di elaborazione del Protocollo Trasporti; la sua compatibilità con il diritto svizzero è stata quindi assicurata già in questa fase. La coerenza di questi due trattati è anche dimostrata dal fatto che le Parti contraenti degli accordi bilaterali (la Svizzera e l'Unione Europea, risp. la Comunità Europea) sono anche le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli aggiuntivi.

2. Il Consiglio federale ritiene che non esistano contraddizioni fra l'Accordo sui trasporti terrestri e il Protocollo Trasporti. Ciò vale in particolare anche per gli esempi riportati dall'autore dell'interpellanza:

- Art. 11 cpv. 1 dell'Accordo sui trasporti terrestri: Questa disposizione è molto meno limitativa di quella contenuta nell'art. 84 cpv. 3 Cost. la quale, pur essendo compatibile con l'Accordo sui trasporti terrestri, prevede non solo il divieto di costruzione di nuovi tratti, ma anche una rinuncia generale all'aumento delle capacità.

- Art. 32 cpv. 1 e 2 dell'Accordo sui trasporti terrestri: L'elemento centrale della politica svizzera dei trasporti è il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, che deve essere perseguito con l'impiego di strumenti conformi al mercato. Non sono previste misure di tipo dirigistico. In questo modo non viene messa in pericolo né la libera scelta del mezzo di trasporto, né la concorrenza fra strada e ferrovia.

- Art. 31 cpv. 1 dell'Accordo sui trasporti terrestri: la richiesta di incentivi conformi al mercato, contenuta nell'art. 1 cpv. 1a del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi, corrisponde a quella di una sana concorrenza fra i vettori di trasporto.

3. Fra gli accordi bilaterali (Accordo sui trasporti terrestri) e il Protocollo Trasporti non esistono gerarchie di sorta. Se in futuro dovessero emergere incompatibilità fra i due trattati, cosa che al momento non è ipotizzabile, esse dovranno essere analizzate in base ai pertinenti principi di interpretazione dei trattati internazionali.

4. Come illustrato, dall'interpretazione del Protocollo Trasporti e dell'Accordo sui trasporti terrestri non derivano contraddizioni palesi. Ciò è oggetto di un'approfondita analisi ai punti 2.2.9.2 e 2.2.9.3 del messaggio che il Consiglio federale ha già approvato. Non sono necessarie spiegazioni ulteriori.

Risposta del Consiglio federale.

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