01.3791 · Mozione · 2001-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta la Costituzione (art. 123) l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni; la Confederazione ha un diritto di sorveglianza e può aiutare finanziariamente i cantoni nell'adempimento dei loro compiti. Per l'esecuzione della carcerazione preventiva sono competenti soltanto i cantoni. Date queste premesse giuridiche, le possibilità d'intervento della Confederazione sono limitate.
Il Consiglio federale condivide l'opinione del mozionante che, per prevenire il crimine, occorre sostenere secondo i bisogni i prigionieri che desiderano acquisire una formazione. Egli conferma la constatazione del mozionante che l'offerta di formazione e perfezionamento è diversa da istituzione a istituzione. Ma è il risultato della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
Per il periodo di carcerazione preventiva le offerte di formazione sono poche. Ciò è dovuto al fatto che le persone sospettate di reato sono private della libertà il tempo necessario all'indagine; se il rischio di fuga, collusione e recidiva è nullo, le persone sospettate non devono scontare la carcerazione preventiva. Di norma la durata della carcerazione preventiva è perciò breve. Da una pubblicazione dell'Ufficio federale di statistica (Privazione della libertà e carcerazione preventiva, giugno 2001) si evince che la metà di detta durata non oltrepassa i sette giorni; in media essa è di 52 giorni (calcolata in base ai giorni di preventiva computati al momento della sentenza). Ciononostante nelle carceri di grandi dimensioni sono offerti o persino organizzati corsi per corrispondenza o di lingue per chi è in carcere preventivo.
Diversamente si presenta la situazione negli stabilimenti di pena e di esecuzione. Secondo il Codice penale il condannato è obbligato al lavoro e "per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione" (art. 37 CP). Per corrispondere alle richieste dei clienti degli stabilimenti di esecuzione sono prese primariamente in considerazione possibilità di occupazione artigianale, ma si tratta anche di abituare l'interessato all'impiego disciplinato del tempo giornaliero e alla vita comunitaria. In tutti gli stabilimenti in Svizzera, destinati all'esecuzione della pena, esiste un'offerta di formazione e di perfezionamento perlomeno durante il tempo libero o addirittura durante il tempo normale di lavoro.
A livello federale sono state create norme giuridiche per agevolare il reinserimento professionale dei carcerati. Secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) le persone che hanno trascorso piú di 12 mesi in un istituto di pena, all'uscita possono annunciarsi direttamente all'assicurazione contro la disoccupazione (ADI) e valersi delle possibilità di formazione per lui piú adeguate. Le persone ancora carcerate possono, durante gli ultimi mesi di prigionia, frequentare un corso esterno finanziato dalla ADI, e ciò allo scopo di potersi ripresentare sul mercato del lavoro; è previsto anche il finanziamento di corsi per corrispondenza (art. 60 LADI). Persone carcerate ma la cui liberazione è imminente devono essere considerate come se minacciate dalla disoccupazione e possono quindi far valere questi provvedimenti.
Per dare maggiore importanza all'aspetto della risocializzazione, il disegno di revisione della parte generale del Codice penale (PG-CP), la cui discussione parlamentare è allo stadio di componimento delle differenze, prevede all'articolo 82 di detto disegno, che il detenuto può usufruire dell'offerta di formazione e di perfezionamento. Giusta l'articolo 380 capoverso 2 lettera d del disegno i Cantoni competenti dell'esecuzione delle pene e delle misure possono tra l'altro gestire reparti per speciali gruppi di detenuti che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali. L'articolo 96 del disegno, secondo cui i cantoni, per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena, assicurano un'assistenza sociale continua, provvede anche per la formazione dei detenuti a una certa continuità e coordinamento.
Il disegno di revisione PG-CP volutamente rinuncia ad ulteriori obblighi federali dei cantoni in questo e in altri settori dell'esecuzione delle pene e delle misure. La Confederazione deve certo disciplinare i principi dell'esecuzione delle pene e delle misure, ma la realizzazione delle norme è lasciata ai cantoni. Le due Camere hanno seguito questo principio nelle discussioni sul progetto.
La parte generale del Codice penale, una volta rivista, dovrebbe entrare in vigore verosimilmente nel 2004. Il Consiglio federale è dell'opinione che in seguito sarà necessaria una fase di consolidamento per dare ai Cantoni l'opportunità di attuare le condizioni di esecuzione del nuovo codice penale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.