01.413 · Iniziativa parlamentare · 2001-03-22
Liquidato
Wortlaut
Sulla base dell'articolo 160 cpv. 1 CF, nonché dell'articolo 21bis della Legge sui rapporti dei consigli si chiede al Consiglio federale di modificare i seguenti articoli del Codice delle obbligazioni:
Articolo 201 e articolo 367
Ciò con lo scopo di inserire un termine perentorio massimo di otto giorni per sollevare in forma scritta i difetti della cosa acquistate, rispettivamente fornita.
Begründung
Coloro che necessariamente si ritrovano a dover verificare lo stato di una cosa acquistata a seguito di un contratto di compravendita, oppure fornita nell'ambito della stipulazione di un contratto d'appalto, devono segnalare immediatamente eventuali difetti.
Nella legge non esiste un'indicazione precisa dal profilo temporale, in modo tale da chiarire agli occhi dell'acquirente, oppure del committente, i termini entro i quali la notifica deve essere presentata all'attenzione di controparte.
L'articolo 201 CO dice "subito", mentre l'articolo 367 CO specifica "appena lo consenta l'ordinario corso degli affari".
Si tratta di espressioni non definite che purtroppo creano insicurezza agli interessati e lavoro alle istanze giudiziarie civili chiamate a dirimere le liti conseguenti. Manca indiscutibilmente un'indicazione precisa.
Dottrina e giurisprudenza fissano crismi che ricalcano l'esigenza di procedere immediatamente alla notifica dei difetti, ma contemporaneamente non offrono interpretazioni delle norme in esame che consentono di raggiungere l'auspicabile sicurezza a tutela dell'acquirente e del committente.
Infatti, nella prassi spesso non è percepita l'importanza della notifica immediata dei difetti, pena la perenzione del diritto. Ciò poiché l'evoluzione del rapporto contrattuale non poggia su un'informazione semplice e precisa contenuta nella legge.
Inoltre, non possiamo ragionevolmente pretendere che qualsiasi acquirente o committente conoscano la giurisprudenza e la dottrina.
Quindi, sarebbe senz'altro utile per i motivi appena esposti inserire nel Codice delle obbligazioni agli articoli 201 et 367 un termine perentorio massimo di otto giorni, utile a sollevare in forma scritta i difetti della cosa.