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02.1003 · Interrogazione ordinaria · 2002-03-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Un'impresa svizzera o estera, che intende effettuare il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili, deve essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC (artt. 27 e 29 della legge federale sulla navigazione aerea, LNA; RS 748). Se un'impresa svizzera o estera vuole inoltre effettuare il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea deve essere in possesso di una concessione di rotte. Tale concessione viene rilasciata dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni ATEC (art. 28 LNA). Il titolare di un marchio non può quindi possedere o esercitare diritti di trasporto senza un'autorizzazione di esercizio o una concessione di rotte.

Poiché il conferimento o l'eventuale trasferimento di diritti di trasporto spetta esclusivamente all'ATEC o all'UFAC, la vendita di un marchio, da sola, non conferisce alcun diritto di trasporto.

Non ci sono problemi in relazione al conferimento o al trasferimento dei diritti di trasporto finora esercitati dalla Swissair, poiché l'ATEC, in virtù della procedura ordinaria prevista dall'art. 114 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01) ha già conferito tali diritti alla Crossair SA, operante con il marchio "Swiss".

Risposta del Consiglio federale.