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02.1051 · Interrogazione ordinaria · 2002-04-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. A prescindere dalle aree riservate al personale, le stazioni sono considerate spazi di uso collettivo, quindi sono aperte al pubblico. Qualsiasi persona è libera di accedere alle stazioni anche senza essere in possesso di un titolo di trasporto.

2. Per essere di qualità, l'offerta nel settore dei trasporti pubblici deve comprendere la gestione di sale d'aspetto pulite e sicure. In virtù della legge sul trasporto pubblico, le FFS SA sono autorizzate a limitare l'accesso alle sale d'aspetto ai soli viaggiatori. La relativa base giuridica è costituita dall'articolo 18 capoverso 1 della legge sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40), secondo il quale le ferrovie sono autorizzate a emanare prescrizioni sull'uso degli impianti. Per la stazione di Berna, le FFS hanno emanato un regolamento sia per la stazione, sia per la sala d'aspetto, e lo ha affisso in modo ben visibile. Stando a questo regolamento, può accedere alla sala d'aspetto soltanto chi è in possesso di un titolo di trasporto valido. L'articolo 51 capoverso 1 lettera b LTP prevede una multa per chiunque adoperi la sala d'aspetto senza esservi autorizzato. In conformità all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sul trasporto pubblico (OTP, RS 742.401), le ferrovie possono intervenire se non sono rispettate le prescrizioni d'uso e di comportamento oppure se non ci si conforma agli ordini del personale.

Nell'ambito di una perizia realizzata nel 2000, l'Ufficio federale di giustizia ha rilevato che le FFS SA sono autorizzate, a determinate condizioni, a delegare i compiti della polizia ferroviaria a Securitrans.

Su incarico delle FFS, le collaboratrici e i collaboratori di Securitrans garantiscono la sicurezza dei viaggiatori e il rispetto delle prescrizioni di trasporto. Sono responsabili dell'applicazione del regolamento interno, anche nelle sale d'aspetto, di cui i viaggiatori devono sempre poter far uso. Il controllo dei titoli di trasporto rientra in questo incarico, ma non può essere imposto con mezzi coercitivi; in caso di è richiesto l'intervento degli organi di polizia.

3. Le collaboratrici e i collaboratori cui Securitrans fa ricorso per il settore dei trasporti pubblici appartengono a due diverse categorie:

- Le operatrici e gli operatori per la protezione di fabbricati assolvono una formazione alquanto ampia (ad es. istruzione sui pericoli, nozioni giuridiche, controllo delle persone, allarme, superamento dei conflitti, comunicazione). Al termine della formazione, che dura dai 2 ai 3 anni, conseguono l'attestato professionale federale di "agente di sicurezza e sorveglianza".

- Le collaboratrici e i collaboratori della "Public Transport Police" (polizia ferroviaria) assolvono la scuola svizzera per aspiranti gendarmi presso l'Istituto di polizia di Neuchâtel e seguono una formazione complementare specifica per il settore dei trasporti pubblici. Al conseguimento dell'attestato di capacità I per le forze di polizia segue il giuramento cantonale giusta l'articolo 12 capoverso 2 della legge federale sulla polizia delle strade ferrate (RS 742.147.1).

Le FFS e Securitrans attribuiscono molta importanza alla qualità della selezione, della formazione e del perfezionamento del personale che lavora nel settore della sicurezza e che assume compiti sovrani.

Risposta del Consiglio federale.