02.1067 · Interrogazione ordinaria · 2002-06-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Al momento non possono essere forniti dati attendibili concernenti la questione dei costi per il perfezionamento dei medici. L'Ufficio federale di statistica ha pubblicato il 31 gennaio 2001 la "Enquête sur les dépenses de l'enseignement et de la recherche universitaires dans les hôpitaux", in cui si è cercato di accertare i costi legati al perfezionamento dei medici.
Viste le critiche mosse al design e ai risultati dello studio da alcune cerchie interessate e dato che, per questa ragione, lo studio non può servire da piattaforma per ulteriori analisi e per eventuali misure, si rinuncia anche in questa sede alla presentazione dei suoi risultati. Una delle cause che hanno portato all'ottenimento di risultati divergenti è stata la mancata definizione della formazione.
Nel dicembre 2001 la Conferenza universitaria svizzera (CUS) e l'Ufficio federale di statistica (UST) hanno affidato al Dr. M. Spinatsch l'incarico di calcolare i costi della formazione medica in Svizzera. In questo ambito si trattava di fornire le risposte alle seguenti domande concernenti ognuno dei cinque Cantoni universitari e la Svizzera intera:
1. A quanto ammontano all'anno i costi globali di formazione di un medico e, separatamente, quelli per la formazione preclinica e per quella clinica?
2. Quali sono le fonti di finanziamento e in che misura sono finanziati i costi di formazione?
Il rapporto finale dello studio summenzionato sarà disponibile, secondo il piano di lavoro, alla fine di settembre 2002. Probabilmente è proprio a questo studio che fa allusione l'autore dell'interrogazione. Tuttavia, va detto che lo studio tratterà solo marginalmente i costi per il perfezionamento dei medici.
Alle facoltà di medicina di Losanna e Berna sono state avviate delle indagini sulla questione dei costi di formazione e di perfezionamento dei medici. I risultati non sono ancora disponibili. Infine siamo a conoscenza dell'intenzione della Federazione svizzera dei medici (FMH) di effettuare, a partire dall'autunno di quest'anno, un rilevamento dei costi del perfezionamento dei medici. Si tratterà di raccogliere dati sui costi globali del perfezionamento, quindi anche su quelli sorti al di fuori del settore universitario (segnatamente negli ospedali cantonali e regionali). I primi risultati sono attesi per l'autunno del 2003.
Il 3 luglio 2002 il Consiglio federale ha approvato una definizione per poter scindere i costi dell'insegnamento e quelli della ricerca, nel campo dell'assicurazione malattie e nell'ambito dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre). Per rispondere alla domanda posta può essere utile tenere conto di tale ordinanza.
L'ordinanza definisce i costi per l'insegnamento e la ricerca nel settore residenziale secondo la LAMal (art. 49 cpv. 1):
Art. 7 Costi di formazione e di ricerca
1 I costi di formazione ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 della legge comprendono i mezzi impiegati per:
a. la formazione di base teorica e pratica degli studenti in medicina fino al conseguimento dell'esame di Stato;
b. il perfezionamento dei medici fino al conseguimento di un titolo di specialista;
c. la formazione di base e il perfezionamento del restante personale medico accademico;
d. la formazione di base e il perfezionamento teorici e pratici del personale di cura;
e. la formazione di base e il perfezionamento teorici e pratici del personale medico-tecnico o medico-terapeutico.
2 I costi per la ricerca ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 della legge comprendono i mezzi impiegati per i lavori creativi intrapresi in modo sistematico e lo sviluppo sperimentale allo scopo di accrescere il livello delle conoscenze come pure la loro utilizzazione per permettere delle nuove applicazioni. Ne fanno parte i progetti realizzati per accrescere le conoscenze scientifiche come pure per migliorare la prevenzione, la diagnosi o la cura di malattie.
3 Sono considerati costi di formazione e di ricerca anche i costi indiretti come pure i mezzi impiegati per le attività di formazione e di ricerca finanziate da terzi.
Il perfezionamento si svolge però anche sotto forma di assistenza prestata dai medici con attività indipendente nella pratica. Dai dati forniti dall'FMH, solo il 15% del perfezionamento destinato ai chirurghi e il 50% di quello destinato agli psichiatri ha luogo negli ospedali universitari. Secondo stime dell'FMH, nelle altre discipline il perfezionamento si svolge negli ospedali universitari in una misura che si situa tra i due valori sopraindicati.
Finora si presumeva che il contributo dei medici assistenti (medici che seguono il perfezionamento) al finanziamento del loro perfezionamento consistesse nell'accettazione di un salario proporzionalmente basso e nello svolgimento di ore supplementari. Non si conosce però l'entità di questo contributo e nemmeno si sa quale sviluppo potrà avere in futuro questo sistema di compensazione, considerati i cambiamenti previsti delle condizioni quadro relative al diritto del lavoro (limitazione delle ore supplementari per settimana). Attualmente si può solo costatare che con il sistema in vigore c'è qualcuno che assume i costi per il perfezionamento dei medici. L'onere è distribuito in modo più o meno indiretto sugli assicurati, i pazienti, i Cantoni con il budget dei dipartimenti della sanità ed eventualmente dell'istruzione pubblica, le organizzazioni professionali e altri ancora, inclusi coloro che svolgono il perfezionamento. Probabilmente, allo stato attuale delle cose, anche la Confederazione contribuisce al finanziamento dei costi di perfezionamento, per esempio, con il cofinanziamento della ricerca e della formazione universitaria.
Lo scopo degli studi menzionati all'inizio è quello di cercare di mettere in luce in modo trasparente le correlazioni esistenti e il flusso dei mezzi.
La posizione della Confederazione sul finanziamento del perfezionamento dei medici è contenuta nel messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999:
"Poiché la Confederazione si limita a creare i presupposti per un riconoscimento statale del perfezionamento su tutto il territorio svizzero, tocca all'organismo responsabile del perfezionamento assumersi i costi del programma di perfezionamento. Tale organismo risponde del finanziamento del programma ma può ripercuotere i costi derivanti dall'assolvimento del suo compito su coloro che intendono perfezionarsi. Chi ha potuto ricevere una formazione completamente a spese dello Stato, in linea di massima dovrebbe essere in grado di assumersi la responsabilità del proprio perfezionamento. L'organismo responsabile esegue il perfezionamento - di cui in ultima analisi è responsabile ogni professionista che ha concluso la formazione - nel suo e nell'interesse dell'intera categoria professionale. Per i costi a carico di coloro che intendono perfezionarsi, valgono gli stessi principi che si applicano agli emolumenti. Le istituzioni del perfezionamento non devono pretendere oneri superiori alla copertura dei costi ordinari. I costi dovrebbero essere proporzionali e conformi al principio dell'uguaglianza davanti alla legge. Visto che coloro che intendono perfezionarsi collaborano attivamente nei centri di perfezionamento, i costi del perfezionamento devono poter essere compensati almeno in parte da queste prestazioni".
Nel medesimo contesto il messaggio summenzionato indica inoltre che per la Confederazione ci saranno conseguenze finanziarie dovute a spese supplementari, pari a circa 100 000 franchi all'anno, e alla creazione di 3,5 posti, e determinate essenzialmente dalla costituzione di un Comitato di perfezionamento e dal segretariato ad esso subordinato.
Il Consiglio federale risponde quindi alle domande poste nel modo seguente:
1. Attualmente non esiste uno studio attendibile sui costi annuali del perfezionamento dei medici svolto nelle università e negli ospedali universitari svizzeri.
2. Per questa ragione al momento non è possibile pronunciarsi sulla distribuzione dei costi tra i diversi fornitori di prestazioni (Confederazione, Cantoni e altri).
Risposta del Consiglio federale.