02.1084 · Interrogazione ordinaria · 2002-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Vitamine e sali minerali sono sostanze naturali contenute nei nostri alimenti, necessarie in determinate quantità al buon funzionamento di molte reazioni del nostro metabolismo. A tutela della salute pubblica (per impedire carenze o assunzioni eccessive di vitamine), giusta l'articolo 6 dell'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr), il legislatore ne ha autorizzato l'aggiunta alle derrate alimentari con una dose massima fissata nell'allegato 1 dell'ordinanza sul valore nutritivo (OVn) e agli integratori alimentari con una dose massima fissata nell'allegato 14 della ODerr.
In tutte le ordinanze la determinazione delle dosi giornaliere raccomandate di vitamine e sali minerali si basa su:
- conoscenze scientifiche da lungo tempo consolidate concernenti le dosi essenziali di vitamine e sali minerali necessarie per evitare insufficienze;
- valutazioni sul rischio concernenti la quantità assumibile a lungo termine senza pericoli dal punto di vista tossicologico.
Su questi principi si fondano i valori limite indicati, ovvero i valori di riferimento per l'assunzione di sostanze nutrienti elaborate dalle tre società per l'alimentazione in area germanofona "Deutsche Gesellschaft für Ernährung", "Österreichische Gesellschaft für Ernährungsforschung" e "Schweizerische Vereinigung für Ernährung" (Associazione svizzera per l'alimentazione).
Per la ponderazione scientifica del rischio l'Amministrazione si rifà alle "Guidelines of the Scientific Committee on Food for the development of tolerable upper intake levels for vitamines and minerals" del Scientific Committee on Food della Commissione europea e alle raccomandazioni della Commissione federale per l'alimentazione.
2. Relativamente alle vitamine, per rispondere ai fabbisogni fisiologico-nutrizionali specifici di determinati gruppi di popolazione nel rispetto delle più recenti scoperte scientifiche, con il nuovo regolamento sugli integratori alimentari (in vigore dal 1° maggio 2002) all'articolo 184 b capoverso 4 ODerr è stato stabilito che - a differenza dei prodotti arricchiti ai sensi dell'articolo 6 ODerr - negli integratori alimentari le dosi giornaliere raccomandate di vitamine (a parte la A e la D) possono essere superate fino a tre volte e devono essere dichiarate. I prodotti che ottemperano ai requisiti giuridici sugli alimenti possono essere commercializzati liberamente. I preparati vitaminici a dosi elevate sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici e pertanto, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 della legge sulle derrate alimentari (LDerr), non sono considerati derrate alimentari. Essi possono essere ottenuti con una consulenza competente nei negozi specializzati (farmacie e drogherie). In tal modo è garantita la libertà di scelta. Le raccomandazioni sul consumo di derrate alimentari in generale, come pure sugli integratori alimentari, sono state fissate in base alla documentazione menzionata secondo punti di vista tossicologici e non secondo criteri medici per la terapia di una malattia. Ogni consumatore può in tal modo acquistare il prodotto che corrisponde al proprio fabbisogno.
3. Anche nell'industria e nel commercio vi sono interessi di tipo cartellistico (cfr. risposta 5). Per le istituzioni della sanità pubblica, prioritaria è la tutela della salute dei consumatori e la protezione dagli inganni. Sono pertanto previste solo le limitazioni strettamente necessarie alla tutela della salute e alla protezione dagli inganni. Ogni produttore, seguendo la buona prassi di fabbricazione, può confezionare e commercializzare preparati vitaminici, sia quali alimenti da immettere sul mercato alimentare nel rispetto delle norme della legislazione sulle derrate alimentari sia, previa autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), quale medicamento destinato al commercio specialistico con le consuete indicazioni previste per i medicamenti, da documentare scientificamente.
4. Non è assolutamente prevista alcuna limitazione per la vendita di concentrati di sostanze nutrienti come vitamine, sia naturali che prodotte chimicamente, fintanto che sono rispettati i requisiti legali menzionati al punto 2. In Europa, il 12 luglio 2002 sono state pubblicate le direttive sugli integratori alimentari per garantire le stesse condizioni concorrenziali a tutti i fornitori e la tutela dei consumatori dagli inganni relativamente alla designazione.
5. Il 21 giugno 1999, le autorità svizzere preposte alla sorveglianza della concorrenza hanno aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart) contro Hoffmann-La Roche SA, Rhône-Poulenc Animal Nutrition e BASF SA concernente il mercato delle vitamine.
Le indagini hanno permesso di determinare che, tra il 1990 e il 1999, queste tre società si sono accordate sui prezzi delle vitamine e le qualità vendute, con una spartizione geografica del mercato mondiale delle vitamine.
All'inizio dell'anno 2000, le tre imprese hanno firmato una dichiarazione nella quale hanno confermato di aver posto termine a qualsiasi intesa. Inoltre con questo documento si impegnano a non concludere più accordi sui prezzi delle vitamine, sulle quantità vendute e su spartizioni geografiche del mercato delle vitamine.
Di fronte a questo impegno, la Commissione della concorrenza ha dunque chiuso l'inchiesta. L'eventuale inosservanza di questo impegno sarà punita con le sanzioni previste agli articoli 50 e 54 della LCart.
Risposta del Consiglio federale.