02.3025 · Interpellanza urgente · 2002-03-05
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sette dei dieci temi riguardanti i nuovi negoziati bilaterali Svizzera-Unione europea (Bilaterali II) sono l'oggetto di dichiarazioni comuni accluse agli Accordi bilaterali del 1999. Nella Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari la Svizzera e l'Unione europea (UE) manifestano la loro intenzione di avviare rapidamente negoziati una volta conclusi i negoziati bilaterali in corso. Sul piano politico i primi negoziati bilaterali si sono conclusi nel dicembre 1998; gli accordi sono stati parafati in febbraio e firmati nel giugno 1999. Con l'apertura di quattro negoziati nel giugno 2001, i Bilaterali II non si caratterizzano certo per la loro precipitazione. L'UE chiedeva da tempo di aprire negoziati in materia di frode doganale e di fiscalità del risparmio. Richieste tanto pressanti non potevano essere ignorate. Occorreva cogliere l'occasione di avanzare diverse richieste di grande interesse per la Svizzera, che si trattasse di "leftovers" o della questione Schengen/Dublino, in merito alla quale la Svizzera dal 1998 chiede una maggiore collaborazione con l'UE.
Nel giugno 2001 la Svizzera e l'UE si sono accordate sui temi dei Bilaterali II (v. risposta 2), di conseguenza i negoziati sono stati avviati il mese successivo in relazione ai quattro settori per i quali entrambe le parti disponevano di un mandato. Oltre al tema della frode doganale che preme in modo particolare all'UE, i quattro negoziati vertono su tre temi di particolare interesse per la Svizzera, vale a dire i prodotti agricoli trasformati e la partecipazione a programmi comunitari riguardanti la statistica e l'ambiente. Per il principio del parallelismo tra i negoziati portato avanti dalla Svizzera (v. qui di seguito e risposta 5), i sei altri negoziati dei Bilaterali II saranno avviati simultaneamente, una volta che l'UE disporrà dei relativi mandati.
A medio termine, come hanno dimostrato i risultati della votazione del 4 marzo 2001 sull'iniziativa popolare "Sì all'Europa!", non esistono alternative alla via bilaterale delle relazioni tra Svizzera e UE. L'UE è di gran lunga il partner principale della Svizzera. È assolutamente necessario che le relazioni reciproche fruiscano di condizioni quadro ottimali. A questo si aggiunge che l'UE è in costante evoluzione (allargamento a nuovi Stati, processo di riforme di Laeken, euro ecc.), un'evoluzione che influisce in modo importante sulla configurazione del continente e di conseguenza anche sui rapporti che regolano gli equilibri del nostro Paese. Da qui l'importanza fondamentale dei Bilaterali II che offrono alla Svizzera l'occasione non solo di impostare attivamente le relazioni con l'UE ma anche di evitare che il distacco dall'Unione europea aumenti a dismisura. Un tale scarto rischierebbe infatti di penalizzare i cittadini e le imprese svizzeri o di generare attriti che comprometterebbero i nostri interessi sul piano delle relazioni generali con l'UE.
Nel quadro dei Bilaterali II, ci si prefigge un risultato finale equilibrato. Sul piano della conduzione dei negoziati, lo strumento principale per raggiungere tale obiettivo è il parallelismo tra i negoziati (v. risposta 5). La rinuncia al parallelismo comporterebbe il rischio che la Svizzera non ottenga un risultato finale equilibrato.
2. L'Accordo politico concluso con l'UE nel giugno 2001 (le decisioni del 25 e del 27 giugno citate nel testo dell'interpellanza) si compone di tre parti: l'identificazione di dieci temi; l'apertura immediata dei negoziati in quattro di questi settori; la continuazione dei preparativi in vista di un'apertura dei negoziati quanto più rapida nei sei settori rimanenti. I quattro negoziati aperti nel 2001 stanno seguendo il loro corso: sono stai fatti sostanziali progressi in materia di prodotti agricoli trasformati, di statistica e di ambiente; nel settore della frode doganale, dove sussistono le maggiori divergenze, la Svizzera ha sottoposto nel febbraio scorso proposte costruttive che dovrebbero risolvere i problemi concreti riscontrati dall'UE. I negoziati sui rimanenti sei settori non hanno ancora preso avvio.
Dopo aver consultato le Commissioni di politica estera e i Cantoni, il Consiglio federale il 27 giugno 2001 ha adottato sette mandati di negoziato (prodotti agricoli trasformati, statistica, ambiente, educazione/ formazione/ gioventù e media, frode doganale e doppia imposizione delle pensioni). Ha adottato i tre ultimi mandati il 30 gennaio 2001 (Schengen/ Dublino, servizi e fiscalità del risparmio). La Svizzera ha dunque concluso i preparativi in vista dell'apertura dei sei negoziati rimanenti. Dal canto suo, l'UE deve ancora adottare quattro mandati: Schengen/ Dublino, servizi, educazione/ formazione/ gioventù e media. Informazioni recenti indicano che la Commissione europea sta accelerando i lavori legati all'elaborazione di questi mandati.
3. Gli autori dell'interpellanza rilevano l'importanza del coordinamento dei negoziati. Il Consiglio federale condivide pienamente il loro punto di vista. Il dispositivo di coordinamento tiene conto dell'esperienza acquisita durante i primi negoziati bilaterali ed è stato ulteriormente rafforzato rispetto ad allora. Il coordinamento è assicurato a tutti i livelli nel seguente modo:
* il Consiglio federale si assume la responsabilità principale. Al suo interno spetta in primo luogo al DFAE e al DFE occuparsi delle relazioni con l'UE;
* il Consiglio federale ha affidato la responsabilità del processo globale di coordinamento dei negoziati al segretario di Stato del DFAE, nominato coordinatore dei Bilaterali II. Il coordinatore presiede le riunioni regolari con tutti i negoziatori. Esiste inoltre un Comitato interdipartimentale per l'integrazione europea copresieduto dai segretari di Stato del DFAE e del DFE/ Seco con il compito di occuparsi in particolare di questioni relative ai Bilaterali II in una cerchia più ampia rispetto a quella delle riunioni con i soli negoziatori;
* i compiti operativi di coordinamento sono assunti dall'Ufficio dell'integrazione DFAE/ DFE, incaricato del coordinamento generale delle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Per ogni settore ci si avvale di un negoziatore responsabile proveniente da un ufficio competente. Il capo dell'Ufficio dell'integrazione è corresponsabile per tutti i settori. Rappresentanti degli altri uffici interessati e dei Cantoni, nei settori in cui le loro competenze sono chiamate in causa, compongono la delegazione di negoziato. A ogni riunione di negoziato con l'UE fa riscontro un rapporto indirizzato al coordinatore di cui tutte le istanze interessate ricevono una copia. L'informazione del Consiglio federale è garantita in ogni momento. I Dipartimenti sono invitati a partecipare alle riunioni periodiche "orizzontali" tra il capo dell'Ufficio dell'integrazione e il suo omologo della Commissione europea, che consentono di fare un bilancio sull'avanzamento dei lavori nei dieci settori.
4. Vedi la risposta 3.
5. I negoziatori dispongono di direttive chiare contenute nei mandati di negoziato adottati dal Consiglio federale.
Sul piano della conduzione dei negoziati, lo strumento principale per assicurare la salvaguardia degli interessi svizzeri è il parallelismo. Esso costituisce l'elemento essenziale nell'approccio coordinato perseguito dalla Svizzera nei Bilaterali II al fine di ottenere un risultato finale equilibrato. Applicato ai sei negoziati non ancora avviati, il parallelismo significa che la loro apertura avverrà simultaneamente allorché l'UE disporrà di tutti i mandati necessari. In altri termini, i negoziati sulla fiscalità inizieranno soltanto quanto l'UE sarà pronta ad aprire anche i negoziati di maggiore interesse per la Svizzera (Schengen/ Dublino, servizi, educazione/ formazione/ gioventù e media). Il parallelismo permette di garantire che i negoziati non si limitino a trattare soltanto i temi auspicati dall'UE ma tengano ugualmente conto delle richieste svizzere.
Visto che la Svizzera non intende bloccare i negoziati in merito a richieste importanti dell'UE, questo parallelismo conosce eccezioni. Per questa ragione quattro negoziati sono stati aperti nel luglio 2001 e i negoziati che dovessero avanzare in modo particolarmente rapido potrebbero essere conclusi anzitempo ("early harvest"). Un'eventuale conclusione anticipata di alcuni negoziati sottostà tuttavia alla condizione che l'obiettivo da raggiungere, vale a dire un risultato finale equilibrato, non sia affatto messo in questione.
Risposta del Consiglio federale.