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02.3038 · Interpellanza · 2002-03-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dopo aver fatto analizzare una serie di questioni, il Consiglio federale è giunto alla conclu-sione che un monopolio di Swisscom non è indispensabile per garantire il mantenimento di un'infrastruttura moderna in tutte le regioni del Paese. Tuttavia, il Consiglio federale non si aspetta che, una volta introdotta la disaggregazione dell'ultimo chilometro, i nuovi fornitori di prestazioni offrano i loro servizi principalmente nelle regioni periferiche. In effetti, al mo-mento dell'introduzione di nuove tecnologie ciò non si verifica mai poiché queste seguono la domanda che si manifesta dapprima negli agglomerati. A medio termine, però, il Collegio spera che la disaggregazione avrà esiti positivi anche per le regioni periferiche.

Due fattori sono determinanti per la valutazione della situazione. Da una parte il legislatore ha previsto l'obbligo, per il concessionario del servizio universale, di continuare ad offrire le prestazioni prescritte a tutti gli utenti su tutto il territorio svizzero. Se necessario il servizio universale deve essere finanziato dall'insieme dei fornitori. La disaggregazione della rete lo-cale non ha alcuna influenza negativa su questo sistema e il Consiglio federale continua a detenerne il controllo. D'altra parte, nelle zone periferiche le infrastrutture e le prestazioni che vanno oltre la copertura di base saranno allestite più rapidamente se sarà attuata la disaggre-gazione. Questa permetterà di rimuovere alcune barriere che ostacolano l'accesso al mercato e di creare un ambiente favorevole alla concorrenza e all'innovazione. Gli effetti positivi non andranno soltanto a vantaggio dei centri, ma anche delle regioni periferiche.

2. Con la disaggregazione della rete locale Swisscom perderà la sua posizione privilegiata sul mercato poiché non avrà più l'accesso quasi esclusivo alla rete locale. Tuttavia, Swisscom ha diritto ad un indennizzo che non coprirà soltanto i costi effettivi ma comprenderà pure una quota di utili per il capitale investito. Non conoscendo i costi esatti e le prestazioni richieste nel caso venisse applicata la disaggregazione, è difficile determinare precisamente le riper-cussioni finanziarie per Swisscom. Nondimeno l'ex monopolista continuerà a detenere una parte importante di mercato proprio nel campo della rete locale. Dato che mira a promuovere la concorrenza, la disaggregazione incentiva Swisscom a maggiore efficienza e dunque ad una competitività a lungo termine. In effetti, l'attribuzione di diverse concessioni di telefonia mobile ha avuto conseguenze simili. Inoltre, le esperienze fatte in altri Paesi mostrano che l'obbligo di disaggregazione imposto alle imprese dominanti sul mercato non le ha rese meno concorrenziali.

3. Un divario tecnologico potrebbe sorgere se si dovesse ridurre la propensione all'innovazione e all'investimento. C'è chi sostiene che una regolamentazione dei prezzi po-trebbe avere un tale effetto sulle imprese dominanti sul mercato. Spetterà alla direzione di Swisscom decidere in che senso ridurre gli investimenti a causa dell'obbligo di disaggrega-zione. Per ora l'esperienza in alcuni Paesi che hanno introdotto l'obbligo di disaggregazione da diversi anni mostra un quadro piuttosto positivo. Inoltre, il Consiglio federale ritiene che non occorra considerare la disaggregazione dal punto di vista di una sola impresa ma nel qua-dro dell'economia generale.

4. È vero che al momento dell'introduzione dell'obbligo di disaggregazione, anche la Germa-nia, come tutti gli altri Paesi, ha dovuto risolvere problemi di ordine tecnico, organizzativo e giuridico, che si sono tuttavia rivelati risolvibili e lo saranno anche per la Svizzera. Inoltre, la Svizzera potrà sicuramente approfittare delle esperienze fatte all'estero.

5. Secondo le esperienze fatte all'estero, la realizzazione tecnica della disaggregazione è ef-fettivamente una sfida. Se esistono le basi giuridiche adeguate, si può però partire dal princi-pio che i fornitori di servizi di telecomunicazione che sottostanno all'obbligo di disaggrega-zione coopereranno anche per risolvere i problemi tecnici. Nel caso contrario starà alla Com-Com prendere le misure necessarie. Anche per l'interconnessione sono state trovate soluzioni, sebbene essa abbia talvolta richiesto una complessa regolamentazione.

6. Il Consiglio federale ha studiato la questione relativa all'ultimo chilometro e alla problema-tica delle linee affittate. In particolare si è soffermato sulle basi legali relative all'introduzione a livello di ordinanza della disaggregazione. Sulla base di queste riflessioni e sul risultato della procedura di consultazione effettuata dal DATEC, il 26 febbraio 2003 il Consiglio fede-rale ha deciso di introdurre l'obbligo di disaggregazione per via d'ordinanza a partire dal 1° aprile 2003. Tuttavia, poiché attribuisce una grande importanza politica alla disaggregazione, vuole ancora sottomettere l'obbligo di disaggregazione al Parlamento, come è stato chiesto da diversi partecipanti alla procedura di consultazione.

Risposta del Consiglio federale.

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