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02.3237 · Postulato · 2002-06-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Con l'entrata in vigore della legge federale sugli agenti terapeutici, le case farmaceutiche hanno ampiamente soppresso gli sconti accordati in passato agli ospedali sugli acquisti di medicinali.

Questa modifica di condotta, che si fonda su una interessata interpretazione dell'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (LATer), sta causando un tangibile aumento dei costi in questo specifico settore.

Si chiede perciò al Consiglio federale di emanare le opportune direttive, in modo che l'applicazione dell'articolo 33 LATer non provochi effetti perversi e in contrasto con gli obiettivi della legge. Le condizioni vantaggiose precedentemente accordate ai grandi acquirenti di medicinali (istituti ospedalieri) devono potere essere ristabilite, contribuendo peraltro al contenimento dei costi della salute.

Begründung

Numerose case farmaceutiche hanno soppresso, a partire da quest'anno, le riduzioni di prezzo sui medicinali finora accordati agli istituti ospedalieri. A giustificazione di questo nuovo indirizzo viene invocato l'articolo 33 della LATer.

Questa norma proibisce di accordare vantaggi materiali a chi prescrive medicinali, per evitare di influenzarne l'indipendenza e l'obiettività decisionale. Essa consente tuttavia i ribassi usuali nel commercio e giustificati economicamente, che si ripercuotono direttamente sul prezzo.

Pretendendo che il concetto di "ribasso usuale" è tuttora incerto, poiché non si è ancora consolidata una sufficiente pratica commerciale sotto il regime della nuova LATer, le aziende farmaceutiche hanno ridotto drasticamente o persino annullato i precedenti sconti. Questa inversione di rotta comporterà un maggiore onere, valutato attorno a 100 a 150 milioni di franchi.

Alla luce degli sforzi in atto per frenare i costi della salute, il comportamento delle case farmaceutiche appare paradossale e infondato. È perciò indispensabile che il Consiglio federale possa celermente ovviarvi, fornendo le necesarie indicazioni interpretative dell'articolo 33 LATer, che è stato adottato per lottare contro possibili abusi e non già per ostacolare un auspicato contenimento dei costi dei medicinali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (LATer) deve garantire che i medicamenti vengano prescritti per ragioni esclusivamente mediche e impedire che venga esercitata un'influenza non lontana dalla corruzione sul modo in cui i medici li prescrivono. I vantaggi pecuniari possono essere concessi sotto forma di sconti giustificati economicamente e usuali nel commercio, a condizione che abbiano ripercussioni dirette sul prezzo. Tutte le riduzioni di prezzo concesse e approvate devono essere conteggiate in modo corretto nella contabilità. Se sono state ottenute riduzioni di prezzo non giustificate dal punto di vista economico, l'obbligo di ripercuoterle sugli assicurati o sugli assicuratori va adempito nel modo seguente: in caso di degenza ospedaliera, per quanto riguarda i farmaci somministrati soltanto in ospedale (prodotti ospedalieri) queste riduzioni devono figurare nei costi fatturabili (art. 49 LAMal), mentre in caso di cura ambulatoriale dispensata in ospedale devono andare a beneficio degli assicurati (art. 56 cpv. 3 LAMal). Dal 1° gennaio 2002 sono punibili sia le violazioni dell'articolo 33 LATer che quelle dell'obbligo di far usufruire gli assicurati o gli assicuratori delle riduzioni di prezzo giusta l'articolo 56 capoverso 3 LAMal (art. 87 cpv. 1 lett. b LATer; art. 92 lett. d LAMal).

Gli ospedali acquistano medicamenti per dispensare le cure ambulatoriali e stazionarie ai pazienti. I medicamenti somministrati per una cura ambulatoriale in ospedale vengono rimborsati separatamente dagli assicuratori, mentre quelli usati per una cura stazionaria in ospedale fanno parte dei costi fatturabili giusta l'articolo 49 LAMal e vengono presi a carico dagli assicuratori-malattie mediante un forfait per la degenza ospedaliera. In caso di cura stazionaria si tratta, da un lato, di medicamenti somministrati esclusivamente in ospedale (prodotti ospedalieri), dall'altro di medicamenti che servono alla cura ambulatoriale dispensata al paziente dopo che quest'ultimo è stato dimesso dall'ospedale e che gli sono già stati prescritti durante la degenza ospedaliera.

Il Consiglio federale ritiene urgente impedire che nel settore delle cure ospedaliere e ambulatoriali si possa esercitare sui medici un'influenza non lontana dalla corruzione. Negli ospedali bisogna quindi garantire in primo luogo la trasparenza nell'acquisto di medicamenti e la registrazione corretta delle relative operazioni commerciali. Il modo migliore per riuscirvi è di svolgere, per l'acquisto di medicamenti, una procedura pubblica simile ad una gara di appalto per i fornitori interessati. Con condizioni di acquisto poste in modo chiaro si devono negoziare innanzitutto prezzi netti in modo trasparente. Questi provvedimenti permettono di ridurre il rischio di influenzare l'acquisto di medicamenti da parte degli ospedali con misure non lontane dalla corruzione.

Per il settore dei prodotti ospedalieri è quindi necessario che gli sconti negoziati siano presentati come tali in modo comprensibile a terzi e conteggiati nei costi fatturabili giusta l'articolo 49 LAMal. Riguardo agli sconti concessi in passato per parecchio tempo sugli acquisti di prodotti ospedalieri, il Consiglio federale è del parere che si possa senz'altro considerarli come usuali nel commercio ai sensi dell'articolo 33 LATer. Tuttavia, in relazione a quest'articolo, esso preferisce, anche in questi casi, riduzioni di prezzo anziché sconti concessi in modo poco trasparente o altri vantaggi pecuniari.

Al fine di sopprimere le incertezze esistenti relative alla concessione di riduzioni di prezzo e alla loro ripercussione sugli assicurati o sugli assicuratori il Dipartimento federale dell'interno ha istituito il gruppo di lavoro "Sconti e bonus" che, sotto la guida dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), il Sorvegliante dei prezzi, la Commissione della concorrenza e rappresentanti di varie associazioni di fornitori di prestazioni, ha, tra l'altro, definito il modo in cui i vari operatori attivi nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie devono comportarsi riguardo alle riduzioni dei prezzi dei medicamenti nel settore delle degenze ospedaliere. Le raccomandazioni dell'UFAS (raccomandazioni del 21 dicembre 2001, del 15 marzo 2002 e dell'11 luglio 2002) derivanti da questi lavori mirano a rendere più trasparenti il comportamento dei fornitori di prestazioni e degli altri anelli della catena di distribuzione in materia di acquisto di medicamenti e il modo in cui procedere riguardo alle riduzioni di prezzo ottenute.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.