02.3271 · Interpellanza · 2002-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
Il Consiglio federale segue con preoccupazione l'evoluzione del traffico di droga. È deplorevole il fatto che negli ultimi mesi il numero di richiedenti l'asilo africani attivi nel traffico di droga sia aumentato: ciò rispecchia tuttavia lo sviluppo a cui si è assistito negli ultimi quindici anni, durante i quali uno dopo l'altro diversi gruppi di richiedenti l'asilo sono stati coinvolti in tali traffici. All'inizio si trattava di richiedenti l'asilo di etnia tamil, in seguito perlopiù di persone provenienti dall'ex Iugoslavia, mentre oggi si tratta sostanzialmente di richiedenti l'asilo africani. Questo mercato è controllato da bande di passatori e da gruppi criminali, contro i quali non è possibile agire mediante misure di politica d'asilo e i cui traffici non possono essere ostacolati.
I Cantoni sono competenti per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Il compito di adottare misure appropriate spetta quindi di principio alle autorità cantonali. Dal 1° gennaio 2002, il perseguimento penale di un'organizzazione criminale dedita al traffico illegale di stupefacenti spetta, in determinate circostanze, alle autorità di perseguimento penale della Confederazione. Questa nuova ripartizione delle competenze permette ai servizi cantonali competenti di lottare meglio e in modo più mirato contro il traffico illegale.
La Confederazione assiste inoltre i Cantoni nell'ambito della trasmissione, dell'analisi e della diffusione di informazioni. In tal senso essa svolge poi funzioni di coordinamento, garantendo lo scambio di informazioni tra le diverse autorità nazionali e fungendo da centro di contatto per le centrali di polizia internazionali, nonché per Interpol ed Europol. Nelle scorse settimane l'Ufficio federale dei rifugiati ha inoltre elaborato una strategia "Africa e Svizzera: migrazione e asilo", che comprende anche una maggior collaborazione e maggiori sforzi nella lotta al crimine organizzato, e in particolare alla tratta e al traffico di esseri umani.
Per un miglior coordinamento della lotta al traffico e alla tratta di esseri umani sul piano nazionale e internazionale, nell'ottobre 2001 il DFGP ha deciso di istituire un "Servizio centrale di coordinamento tratta e traffico di esseri umani", in collaborazione con i servizi federali interessati e i Cantoni. Tale servizio funge da centro di contatto in particolare per quel che concerne l'intensificazione della collaborazione e del coordinamento a livello nazionale e internazionale, ed eventualmente per la centralizzazione delle notizie e delle informazioni. Il servizio dovrebbe diventare operativo entro la fine dell'anno.
La problematica rappresentata dai richiedenti l'asilo passibili di pena ha anche una componente sociale. Caratteristica del gruppo di richiedenti l'asilo, per lo più giovani, provenienti dall'Africa nordoccidentale è infatti quella di aver vissuto in territori nei quali imperversavano guerre civili, in assenza di strutture ordinate, spesso con una formazione scolastica inesistente o insufficiente e, considerata la mancanza di prospettive, senza nulla da perdere. Essi sono inoltre spesso introdotti clandestinamente in Svizzera da bande di passatori, per essere coinvolti nel traffico di droga. Oltre alla lotta alla criminalità con i mezzi messi a disposizione dal diritto penale, compito essenziale delle autorità cantonali competenti è la prevenzione. Tale compito presuppone anche un lavoro di sensibilizzazione, assistenza sociale mirata e un'occupazione opportuna per tali persone prevalentemente giovani.
Ad domanda 2
Innanzitutto occorre sottolineare che in caso di punibilità, anche per le persone straniere è data la priorità alle misure d'inchiesta penale, e che nel caso di una condanna l'espiazione della pena ha la precedenza. L'allontanamento e l'espulsione di persone passibili di pena dipende in primo luogo dal tipo di soggiorno (soggiorno illegale, permesso di dimora o di domicilio, settore dell'asilo) delle persone straniere.
Qualora le persone straniere, durante il soggiorno esente da permesso in Svizzera, non soddisfino più le condizioni di entrata o qualora necessitino di un permesso ma non ne sono in possesso (soggiorno illegale), le autorità competenti possono, nel quadro di una procedura semplificata, allontanare tali persone dalla Svizzera senza formalità. Se non vi è diritto al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno le autorità cantonali competenti possono revocare o non prorogare i permessi di soggiorno di stranieri passibili di pena. Se vi è un diritto inalienabile al rilascio o alla proroga del permesso (coniugi stranieri di cittadini svizzeri e di domiciliati; cittadini dell'UE), le persone straniere passibili di pena possono essere allontanate o espulse. L'espulsione è prevista dalla legge segnatamente quando una persona straniera è stata condannata per un crimine o delitto. Inoltre, occorre esaminare se, considerate le circostanze, l'allontanamento è la misura adatta. In questo contesto, vanno osservati i seguenti criteri: la gravità della colpa; la durata della presenza della persona straniera in Svizzera e gli svantaggi che incombono su di essa o sulla sua famiglia. Tali comprovate procedure sono sostanzialmente riprese nella nuova legge sugli stranieri.
Qualora la persona passibile di pena sia un richiedente l'asilo, occorre innanzitutto concludere la procedura d'asilo. L'UFR tratta tali domande in via prioritaria. Nel caso in cui la domanda d'asilo fosse rifiutata è di norma disposto l'allontanamento. Se la persona passibile di pena è un rifugiato riconosciuto, il divieto del respingimento si oppone all'espulsione. Le eccezioni al divieto del respingimento sono possibili soltanto in casi particolarmente difficili (cfr. la risposta ad domanda 9).
Ad domanda 3
I richiedenti l'asilo che presentano un documento di legittimazione valido al centro di registrazione costituiscono una minoranza. È inoltre evidente che soltanto pochi richiedenti l'asilo hanno effettivamente potuto viaggiare dal Paese d'origine alla Svizzera senza essere in possesso di documenti di viaggio. I documenti trovati in occasione di perquisizioni confermano tale constatazione.
Per evitare che persone prive di documenti di legittimazione entrino in Svizzera, la polizia aeroportuale del Canton Zurigo effettua da qualche tempo controlli preliminari di confine direttamente presso i moli di sbarco. Tali controlli sono mirati e interessano i passeggeri provenienti da determinate destinazioni che volano verso Zurigo. Questa misura permette di stabilire senza difficoltà il luogo di provenienza di una persona priva di documenti di viaggio e di eventualmente eseguire un rimpatrio diretto.
Diversi Stati e compagnie aeree controllano i passeggeri e i loro documenti di viaggio già presso l'aeroporto di partenza all'estero immediatamente prima dell'imbarco. Tale misura è tesa a impedire i viaggi di persone con documenti falsi, non validi o non appartenenti alla persona che viaggia. Sia l'ex Swissair che Swiss hanno già effettuato controlli simili. Occorre tuttavia estendere tali controlli ed effettuarli accuratamente per talune destinazioni. Per motivi noti, Swissair e la Confederazione non hanno più potuto concludere un Memorandum of Understanding, il quale avrebbe disciplinato tali controlli. I negoziati con Swiss dovrebbero essere avviati al più presto. Occorre anche valutare se e in quale misura occorra stipulare trattati internazionali al fine di garantire siffatti controlli.
Dall'agosto 2002, presso l'aeroporto di Zurigo è stato introdotto un progetto pilota sulla base di un sistema in grado di riconoscere i volti. Il paragone tra i dati biometrici è teso a stabilire se una persona si è già recata una volta a Zurigo ed eventualmente da dove la stessa proviene. Anche tali misure sono tese a determinare il luogo di origine della persona interessata e quindi ad agevolarne l'eventuale rimpatrio. Per motivi inerenti al diritto di protezione dei dati, la condizione necessaria per l'introduzione definitiva di tale sistema è data da una base legale formale. Quest'ultima è stata sottoposta dal Consiglio federale al Parlamento nel quadro della revisione totale del diritto in materia di stranieri.
In questo contesto, assume importanza anche il sistema EVA (sistema per il rilascio elettronico dei visti), grazie al quale le rappresentanze estere e i posti di confine sono collegate ai computer centrali in Svizzera. Il rilascio dei visti online direttamente sul registro centrale degli stranieri come pure la consultazione automatica della banca dati di ricerca RIPOL e della banca dati dell'asilo AUPER hanno portato a considerevoli vantaggi in termini di sicurezza. In questo modo, è possibile contrastare fattivamente le domande di rilascio di visti abusive e le falsificazioni di documenti e visti. Nel 2001, il 66% di tutti i visti era già stato rilasciato mediante il sistema EVA. Alla fine del 2002, saranno collegate circa 100 rappresentanze estere.
Inoltre, con il progetto SWISS AFIS (sistema automatizzato per il rilevamento delle impronte digitali), che si basa sulla mozione Freund approvata dal Parlamento, si intende munire i posti di confine di terminali per il rilevamento delle impronte digitali atti a identificare le persone nonché rilevare e sviluppare l'attuale AFIS. In questo contesto, anche determinate rappresentanze estere dovrebbero essere munite di terminali per il rilevamento delle impronte digitali al fine di esaminare le domande di rilascio di visti.
Del resto, già oggi l'UFR non entra in merito a una domanda se il richiedente l'asilo non consegna alle autorità un documento di viaggio valido, a meno che renda verosimile di non poterlo fare per motivi scusabili o vi siano indizi di persecuzione che non risultino manifestamente infondati (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; 142.31). Nel suo messaggio relativo al disegno di legge concernente gli stranieri dell'8 marzo 2002, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento nuovi motivi d'arresto. In futuro sarà possibile ordinare anche la carcerazione in vista di sfratto anche quando, in base all' articolo 2 capoverso 2 lettere a-c o all'articolo 33 LAsi, non si entra in merito alla domanda d'asilo della persona interessata (cfr. art. 72 cpv. 1 lett. b n. 2 disegno di legge sugli stranieri). Tali disposizioni mirano a garantire l'esecuzione degli allontanamenti, visto che è possibile avviare e applicare immediatamente le misure necessarie per il rilascio di documenti come ad esempio le interrogazioni presso le autorità nazionali.
Ad domanda 4
Nel 1999, in totale 46'068 persone hanno chiesto l'asilo in Svizzera; nel 2000, tale cifra è scesa a 17'611. Da gennaio a dicembre del 2001, 20'633 persone hanno presentato una domanda d'asilo e, nei primi nove mesi del 2002, le autorità federali preposte al settore dell'asilo hanno registrato 19'198 domande. In rapporto al numero di domande dello stesso periodo dell'anno precedente (14'899 domande), si constata una tendenza all'aumento delle domande d'asilo, tuttavia, attualmente non vi sono indizi che lasciano presumere, entro la fine dell'anno, un notevole aumento del numero di domande rispetto all'anno precedente. Anche le attuali cifre relative alle domande d'asilo sono al di sotto della media annuale.
Lo sviluppo relativo all'inoltro delle domande d'asilo di persone provenienti dall'Africa subsahariana, che comprende tutti gli Stati africani eccetto il Marocco, la Libia, l'Egitto, l'Algeria, la Tunisia e il Sahara occidentale è il seguente: nel 1999, 4'193 persone provenienti da questi Paesi hanno fatto domanda d'asilo; nel 2000, tale cifra è scesa a 3'663. Da gennaio a dicembre del 2001, 4'754 persone hanno fatto domanda d'asilo, nei primi nove mesi del 2002, sono state registrate 5'130 domande. Nel 1999, l'UFR ha liquidato 3'819 domande di persone provenienti da Stati africani che si trovano a sud del Sahara; a 124 persone è stato concesso l'asilo. Nel 2000, l'UFR ha sbrigato 3'545 domande ed è stato concesso l'asilo a 122 persone. Nel 2001, l'UFR ha registrato 4'112 domande e a 131 persone è stato concesso l'asilo. Nei primi nove mesi del 2002, sono state sbrigate 4'232 domande e a 98 persone è stato concesso l'asilo.
Ciò significa che il numero dei richiedenti l'asilo e delle persone dell'Africa subsahariana ammesse provvisoriamente che vivono in Svizzera è quasi raddoppiato tra il 1992 e il 2000, ovvero è passato da 7'499 persone a 13'895; da allora tale numero è aumentato del 37,8 per cento per raggiungere la cifra di 19'146 (stato 30.09.2002). Tale aumento varia molto a dipendenza del Paese d'origine. In alcuni Paesi tale numero è diminuito: per quel che concerne la Somalia, ad esempio, dalla fine del 2000 si è registrato un calo del 19,5 per cento.
Ad domanda 5
Non esistono attualmente accordi di riammissione o di transito con nessuno dei 54 Stati africani. Da più di un anno sono in corso trattative con il Ghana, la Nigeria, il Senegal e la Costa d'Avorio. Ulteriori negoziati sono stati avviati. Le esperienze fatte fino ad ora mostrano che tali negoziati sono lunghi e difficili: da un lato perché la migrazione è stata in generale a lungo considerata come una questione di politica interna, e soltanto recentemente è quindi stato possibile iniziare a creare le condizioni quadro necessarie per lo svolgimento dei vari negoziati (creazione di una rete di contatti e di collegamenti nonché di un clima di fiducia). D'altro canto simili trattative non possono essere considerate in modo isolato: esse fanno parte dell'insieme di relazioni che intercorrono tra i due Stati interessati. Concretamente ciò significa che occorre prendere in considerazione interessi molteplici e spesso contrastanti, non soltanto tra Stati interessati, ma anche all'interno di una Parte contaente. Proprio in ambito di riammissione e di transito è evidente che l'interesse della Svizzera a concludere accordi in tal senso è maggiore rispetto a quello delle altre Parti contrattuali. Occorre quindi conciliare gli interessi presenti. Malgrado tutte queste difficoltà e con la dovuta prudenza si spera nella conclusione di due o tre accordi per la fine del 2002 o l'inizio del 2003. La fase di attuazione potrà quindi iniziare al più presto nel corso dell'anno prossimo.
Già nel 1999 il Consiglio federale aveva deciso di applicare il principio della condizionalità nel quadro di trattative in vista di accordi di riammissione e di transito. Ciò significa che di principio la Svizzera fornisce prestazioni nei confronti di Stati terzi a dipendenza della loro cooperazione in ambito migratorio. Vanno considerate in particolare le prestazioni di natura economica e la cooperazione allo sviluppo. L'aiuto umanitario è invece escluso dal principio di condizionalità. Con l'appicazione di tale principio si intende conferire un'importanza ancora maggiore ai principi fondamentali del diritto svizzero negli affari di politica estera, fattore significativo anche in ambito migratorio. L'applicazione del principio di condizionalità non può tuttavia avvenire in modo automatico. Occorre al contrario procedere in modo differenziato: si può decidere in quali casi è opportuno e possibile applicare tale principio soltanto in base a una valutazione globale delle relazioni bilaterali tra Parti contraenti e interessi interni. (cfr. 02.1080 Int. ordinaria Walker: Rimpatrio di cittadini africani).
Ad domanda 6
Per quel che concerne i settori dell'alloggio e dell'assistenza da un lato e l'esecuzione delle disposizioni di allontanamento e di espulsione dall'altro, l'attuale situazione nei Cantoni è tesa. I Cantoni sono di principio competenti per l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di persone straniere. Negli ultimi anni, tuttavia, a motivo della complessità e del carattere internazionale del compito, la Confederazione ha intensificato notevolmente il suo impegno. Dal mese di ottobre del 1999, la Divisione Rimpatrio dell'UFR rilascia documenti di viaggio sostitutivi a 55 diversi Stati e, se necessario, rilascia per conto proprio i lasciapassare. Nell'agosto 2001 all'aeroporto di Zurigo-Kloten è entrato in servizio swissREPAT, un ufficio della Divisione Rimpatrio. In collaborazione con la Centrale viaggi della Confederazione del DFAE e della polizia aeroportuale del Cantone di Zurigo, swissREPAT fissa le rotte di volo per tutte le persone allontanate o respinte nell'ambito dell'asilo e degli stranieri (Routing), rilascia i biglietti d'aereo necessari (Ticketing) e paga eventualmente il viatico come anche i contributi individuali di aiuto al rimpatrio. Conformemente alla proposta del rapporto finale del progetto "Passagier 2" approvato all'inizio del 2002 dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), swissREPAT si assumerà anche una coordinazione d'intervento della futura organizzazione cantonale d'accompagnamento (servizio speciale). Inoltre swissREPAT si occuperà della valutazione del rischio per tutti i rimpatri (Riskassessment) e in base a questo stabilirà la procedura idonea per i rimpatri accompagnati.
Così facendo, la Confederazione sostiene fattivamente i Cantoni in questo settore.
La situazione tesa nei settori dell'alloggio e dell'assistenza si è leggermente allentata, e ciò nonostante il numero delle domande continui leggermente a salire. I concetti di ammissione a più livelli prendono piede nei Cantoni, e, inoltre, sono state prese misure di sostituzione sotto forma di alloggi della protezione civile. Alcuni di tali alloggi possono già di nuovo essere chiusi visto che i Cantoni, con un notevole sforzo, sono riusciti a organizzare altri alloggi, anche se in parte si tratta di alloggi a tempo limitato. Tuttavia è già da mesi ormai che gli assistenti devono assolvere il loro difficile compito in centri già pieni o in parte anche sovraoccupati. A rendere il compito di tali assistenti ancora più complesso vi è il fatto che tra i richiedenti l'asilo, attualmente, vi sono persone provenienti da molti Paesi diversi e persone che necessitano di maggiore assistenza come ad esempio i minorenni. Considerato che spesso mancano le strutture speciali per questi ultimi, essi devono essere assistiti in strutture ordinarie e ciò comporta molti problemi. La Confederazione è a conoscenza di questo difficile stato di cose, tuttavia, visto che la competenza per gli alloggi e l'assistenza spetta ai Cantoni, essa può soltanto contribuire in minima parte ad alleggerire tale situazione. La questione relativa agli alloggi speciali per determinati gruppi di persone come pure il suo finanziamento è attualmente esaminata da un gruppo misto Confederazione/Cantoni, in base al nuovo finanziamento previsto dalla revisione della legge attualmente in corso.
Considerato l'irregolare sviluppo delle domande d'asilo, occorre ancora trovare il modo per garantire una pianificazione ideale nel settore degli alloggi. Vista la difficile situazione finanziaria, è quasi impossibile prevedere riserve sufficienti per i periodi in cui si registrano numerose domande d'asilo. L'unica soluzione è quindi la cooperazione di tutti gli uffici interessati con lo scopo di gestire efficacemente le crisi.
Ad domanda 7
La procedura d'asilo spetta alla Confederazione (art. 121 cpv. 1 Cost.). Ai sensi dell'articolo 99 della legge sull'asilo, sono prese le impronte digitali di ogni richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo. Tali impronte senza le relative generalità sono registrate in una banca dati, gestita dall'Ufficio federale di polizia, e confrontate alle impronte digitali già registrate in precedenza. Se vi è concordanza tra impronte digitali già registrate, ne sono informati l'UFR e il Cantone competente. In questo modo, è possibile individuare molto rapidamente le domande d'asilo doppie o plurime. La conseguenza di una doppia o plurima domanda d'asilo è la decisione di non entrata in materia.
Ad domanda 8
Tenuto conto della sua struttura differenziata e del federalismo, la Svizzera non può adottare direttamente modelli di altri Stati. L'Ufficio federale dei rifugiati analizza costantemente l'evoluzione della situazione in materia di asilo e adegua la sua prassi in funzione dei mutamenti di circostanze. La misura più recente è il progetto DUO, mediante il quale si persegue l'ulteriore riduzione della durata media delle procedure. A partire dal 1° agosto 2002 i quattro centri di registrazione sono stati potenziati da quattro sezioni di procedura. L'obiettivo è un trattamento accelerato di quelle domande per le quali una rapida registrazione e un trattamento immediato riducono la durata complessiva della procedura. In tal modo è possibile ridurre il dispendio e i costi e, a seconda delle possibilità, eseguire gli allontanamenti direttamente dal centro di registrazione.
Nel messaggio del 4 settembre 2002 concernente la revisione parziale della legge sull'asilo il Consiglio federale propone diverse misure volte ad accelerare ulteriormente la procedura d'asilo e a migliorare l'esecuzione degli allontanamenti. Sono in particolare previsti una miglior regolamentazione relativa allo Stato terzo, la fornitura di documenti di viaggio già al momento della notifica della decisione di prima istanza, nuovi motivi per la carcerazione preliminare e per quella in vista del rinvio forzato nonché un nuovo modello di finanziamento.
Secondo il nuovo modello di finanziamento la Confederazione versa ai Cantoni soltanto tre diversi importi forfettari globali, invece di versare diversi importi per ogni singolo caso come è avvenuto finora. Il primo importo forfettario globale è versato nel corso della procedura d'asilo, il secondo al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato. Il terzo importo globale è destinato ai richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento. L'ammontare di tale importo dipende da quanto è durata la fase di esecuzione. Se la persona allontanata ha lasciato la Svizzera più rapidamente rispetto alla media nazionale, il Cantone riceve più di quanto abbia effettivamente speso. Se l'esecuzione dell'allontanamento avviene in tempi più lunghi rispetto alla media nazionale, il Cantone deve sopportare i costi corrispondenti al periodo supplementare. Ciò deve rappresentare per i Cantoni uno stimolo ad accelerare l'esecuzione. La Confederazione si attende in tal modo risparmi in seguito alla riduzione del soggiorno in Svizzera. Grazie alla trasparenza ottenuta occorre inoltre conseguire un allineamento delle prassi cantonali in materia di allontanamenti, oggi parzialmente diversificate.
In Svizzera non è possibile rifiutare sistematicamente gli aiuti sociali agli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato, come è il caso in Olanda da un anno a questa parte: questo perché la Costituzione federale garantisce il diritto al minimo vitale. Inoltre in caso di rifiuto di prestazioni sociali vi è da temere un aumento della criminalità.
Ad domanda 9
Ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo (LAsi), che contiene uno dei motivi di esclusione dell'asilo disciplinati dalla legge, non è concesso l'asilo alle persone che soddisfano la qualità di rifugiato, qualora esse ne siano indegne per aver commesso atti riprensibili all'estero o in Svizzera o qualora abbiano attentato agli interessi di sicurezza della Svizzera o li compromettano. Se a una persona che soddisfa la qualità di rifugiato non è concesso l'asilo per un motivo di esclusione, di norma l'esecuzione dell'allontanamento di tale persona non è ammissibile sulla base del divieto di respingimento di cui all'articolo 5 capoverso 1 LAsi. A tale persona, in quanto rifugiata, deve quindi essere concessa l'ammissione provvisoria. Una persona non può tuttavia invocare il divieto di respingimento qualora vi siano seri motivi per presumere che essa possa compromettere la sicurezza della Svizzera o, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerata di pericolo pubblico (cfr. art. 5 cpv. 2 LAsi). L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) costituisce un'eccezione all'ultima disposizione menzionata e rappresenta un limite assoluto. Infatti, se la persona interessata rischia di dover subire una pena disumana o degradante nel Paese di origine o provenienza, l'articolo 3 CEDU vieta l'esecuzione dell'allontanamento anche in caso di un interesse pubblico preponderante e dispone di ordinare l'ammissione provvisoria della persona rifugiata.
Nel 1999 è stato necessario concedere l'ammissione provvisoria a 53 persone alle quali era stata riconosciuta la qualità di rifugiato, ma a cui non era stato concesso l'asilo a causa di un motivo di esclusione, perché l'esecuzione dell'allontanamento, per motivi di diritto internazionale, era da considerarsi inammissibile. Nel 2000 è stata concessa l'ammissione provvisoria a 5 persone, mentre nel 2001 soltanto a una. Nei primi sei mesi del 2002 non ci sono stati casi simili. Per quanto riguarda i Paesi a sud del Sahara, le statistiche dell'UFR mostrano che nel 1999 è stato necessario ammettere provvisoriamente in qualità di rifugiate sei persone provenienti dal Sudan e una dall'Etiopia. Nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 fino al 30 settembre 2002 non ci sono stati casi simili.
In linea di principio, è corretto che i rifugiati riconosciuti che non hanno ottenuto l'asilo ma che devono essere ammessi provvisoriamente in base agli impegni di diritto internazionale rimangano in Svizzera. Come illustrato sopra, il numero di tali persone è relativamente basso. Occorre inoltre notare che in base all'articolo 14b capoverso 2 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), l'ammissione provvisoria deve essere revocata se l'esecuzione dell'allontanamento diventa lecita in un momento successivo, quindi quando viene a mancare la condizione che ha portato all'ammissione provvisoria.
Risposta del Consiglio federale.