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02.3276 · Postulato · 2002-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazioni di ordine generale

Dal 1.1.2000 è in vigore la nuova Costituzione federale (Cost.), il cui articolo 69 fa riferimento alla cultura. Esso recita:

1 Il settore culturale compete ai Cantoni.

2 La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del paese.

Al fine di concretizzare il nuovo articolo sulla cultura, nel giugno del 2001 il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno istituito una gestione di progetto incaricandola di mettere a punto il disegno di legge sulla promozione culturale. Il progetto dovrebbe chiarire tra l'altro il concetto di "attività culturali d'interesse nazionale", esaminare il bisogno di sostegno, estrapolare le misure da prendersi e i costi che ne deriverebbero nonché proporre una struttura funzionale a livello federale. Nella prima metà del 2003 il Consiglio federale dovrebbe aprire in merito una consultazione e approvare la nuova legge possibilmente entro la fine del 2003.

In merito alla domanda 1

Nel quadro dei lavori avviati a concretizzazione dell'articolo 69 Cost. si sta esaminando a quali condizioni si può riconoscere alle istituzioni culturali la prerogativa di "importanza nazionale" e in base a quali criteri e con quale partnership tali istituzioni potranno beneficiare del sostegno della Confederazione. Ciò consentirà anche di rispondere all'interrogativo del presente postulato, ossia a quali condizioni e in che forma il MAS potrà essere sostenuto dalla Confederazione. A tale riguardo, il Consiglio federale è disposto ad accogliere il presente postulato.

In merito alla domanda 2

La Confederazione, il Cantone e la Città di Berna partecipano attualmente all'esercizio del MAS con contributi pari a 220 000 franchi ciascuno e si ripartiscono i costi di investimento. La Confederazione funge da cofinanziatrice ed è rappresentata nel consiglio di fondazione dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).

La Confederazione è ben disposta a mantenere il suo sostegno fino all'entrata in vigore del nuovo disciplinamento. Nel quadro dei lavori ai fini della concretizzazione dell'articolo 69 Cost. si dovrà comunque chiarire e decidere, se sia sensato che un giorno assuma (da sola) il ruolo di punta per garantire l'esistenza del MAS in modo durevole. Sarebbe sbagliato prendere una tale decisione fondamentale fin da ora. Di fronte alla situazione tesa delle finanze federali non può essere compito della Confederazione compensare il sovvenzionamento mancante della Città di Berna aumentando i propri contributi prima che sia chiarita la futura ripartizione delle competenze. A tale riguardo il Consiglio federale non è disposto ad accogliere il presente postulato e propone di respingerlo.