02.3297 · Interpellanza · 2002-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il dialogo sociale europeo, a cui l'autore dell'interpellanza fa riferimento, è iniziato a metà degli anni 80, con riunioni tra le principali organizzazioni rappresentative degli interlocutori sociali a livello europeo. In particolare, vi hanno partecipato: l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES). Tale dialogo si è istituzionalizzato quando l'accordo sul ruolo dei partner sociali nello sviluppo della dimensione sociale comunitaria, da loro sottoscritto nel 1991, è stato ripreso nel Protocollo sulla politica sociale, allegato al Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht); in seguito al Trattato di Amsterdam, il suddetto Protocollo sociale è stato integrato nel Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).
L'articolo 138 TCE conferisce alla Commissione il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e di prendere ogni misura utile per facilitarne il dialogo. Questo dialogo sociale comprende le discussioni tra i partner sociali, le loro azioni congiunte e i loro eventuali negoziati, nonché le discussioni tra i partner sociali e le istituzioni dell'Unione europea (UE); può avvenire in ambito settoriale (nell'UE esistono 27 comitati di dialogo settoriale) o interprofessionale.
L'articolo 139 disciplina l'attuazione degli accordi negoziati dalle parti sociali. Ciò può avvenire in due modi diversi:
- la Commissione presenta una proposta di decisione al Consiglio dell'UE fondata sugli accordi stipulati dalle parti sociali. L'attuazione dipende dalla forma di decisione scelta (regolamento, direttiva, decisione). Ad esempio la direttiva sul congedo parentale (1996) o la direttiva sul lavoro a tempo parziale (1997) si basano su un accordo degli interlocutori sociali;
- l'attuazione dell'accordo avviene secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri (accordo del 2002 sul telelavoro a livello interprofessionale).
Tutti gli Stati membri conoscono l'istituzione del dialogo sociale così come viene praticato in Svizzera, ma nel caso del "dialogo sociale europeo istituzionalizzato" si tratta del dialogo tra le parti sociali e le istituzioni europee e non con i governi nazionali. L'articolo 137 §3 TCE permette agli Stati di affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto alcune direttive inerenti al diritto del lavoro, alla sicurezza sociale e alla protezione sociale dei lavoratori; alcuni ambiti, enumerati all'articolo 137 §5 TCE (retribuzioni, diritto di associazione, diritto di sciopero e diritto di serrata) sono di esclusiva competenza degli Stati membri e possono pertanto essere oggetto di un dialogo sociale su scala nazionale.
Attualmente la Commissione propone un ulteriore approfondimento del summenzionato dialogo sociale tramite una migliore divulgazione dei risultati e un rafforzamento delle connessioni tra il livello nazionale e quello europeo. Essa propone la creazione di un "Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione" che raggrupperebbe al più alto livello politico la Presidenza del Consiglio in carica e le due seguenti nonché la Commissione e una delegazione ristretta dei partner sociali europei. La Commissione propone di porre l'accento sul rafforzamento delle competenze degli stessi partner sociali europei, soprattutto per ciò che concerne l'attuazione degli accordi da essi conclusi.
Si possono inoltre dare all'interpellante le seguenti risposte:
Ad 1
L'amministrazione ha effettuato un confronto di tipo tecnico tra il diritto svizzero e le direttive europee nel settore della sanità e della sicurezza sul lavoro, come pure in quello delle condizioni di lavoro e della sicurezza sociale allo scopo di determinare l'evoluzione del diritto europeo dopo l'adozione in Svizzera del pacchetto Swisslex. I risultati di questa analisi saranno prossimamente sottoposti alle parti sociali svizzere per informazione e discussione.
Ad 2 e 3
Come si evince dall'introduzione, il dialogo sociale europeo, come si è sviluppato e poi istituzionalizzato con l'integrazione nel Trattato che istituiva la Comunità europea, è una prerogativa dei governi e delle organizzazioni rappresentative delle parti sociali degli Stati membri dell'UE. Organizzazioni dei Paesi membri del SEE sono pure invitate. Gli accordi settoriali conclusi dalla Svizzera con l'UE non prevedono la partecipazione delle parti sociali svizzere a questo dialogo sociale. Per cui, anche se a piú lungo termine l'adesione della Svizzera all'UE rimane l'obiettivo del Consiglio federale, una partecipazione del nostro paese al dialogo sociale europeo nel senso stretto è esclusa a breve e medio termine.
In un contesto piú ampio il Consiglio federale è favorevole alla partecipazione delle parti sociali svizzere alle organizzazioni europee. Questa partecipazione permette loro di approfittare di un eccellente posto di osservazione sulle attività dei partner sociali europei e, tramite lo scambio d'informazioni, di una buona conoscenza della legislazione e delle preoccupazioni in seno alla Comunità. Se è vero che la partecipazione delle parti sociali svizzere nelle organizzazioni europee di lavoratori e impresari è di natura a facilitare una migliore comprensione del meccanismo del dialogo sociale istituzionalizzato, ciò non toglie che soltanto la partecipazione della Svizzera alle istituzioni europee le permetterebbe di far veramente parte del dialogo sociale europeo.
Risposta del Consiglio federale.