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02.3322 · Mozione · 2002-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel caso della gestione dei diritti d'autore il mercato regola il prezzo se l'utente vuole utilizzare singole opere nonché prestazioni e i fornitori dei pertinenti prodotti si trovano in concorrenza tra loro. Alla stessa stregua funziona la gestione individuale, nel caso della quale il singolo titolare di diritti conferisce all'utente una licenza al fine di utilizzare determinate opere o prestazioni (esempio: acquisto del diritto di trasmissione di pellicole cinematografiche da parte di organismi di diffusione). Quanto precede non è applicabile all'ambito dell'utilizzazione di massa come per esempio nel caso della ridiffusione di opere radiodiffuse mediante impianti via cavo. In questo caso l'utente non può operare una scelta; egli non ha alcun influsso sui contenuti protetti dal diritto d'autore delle trasmissioni da lui ridiffuse. Egli non è in grado di conoscere le innumerevoli opere e prestazioni protette contenutevi e non è neppure ipotizzabile pretendere da lui che chieda il rilascio di una licenza da ogni singolo titolare di diritti. Egli deve piuttosto poter indennizzare in modo forfettario l'utilizzazione di massa da lui operata. Sono dunque le situazioni o le necessità effettive del mercato che in questo ambito di utilizzazione conducono alla soppressione della concorrenza regolatrice delle tariffe e che rendono necessaria una concentrazione dei pertinenti diritti e delle pretese presso le società di gestione. La legge sui diritti d'autore promuove da un canto la concentrazione necessaria per l'utilizzazione di massa al fine di garantire i diritti e dall'altro tiene conto mediante lo strumento del controllo tariffale dell'assenza di una regolazione dei prezzi mediante la concorrenza.

Il sistema della difesa collettiva dei diritti mediante le società di gestione - che costituiscono l'anello di congiunzione necessario per le utilizzazioni di massa tra i titolari dei diritti e gli utenti - è stato migliorato nel quadro della revisione totale della legge sui diritti d'autore segnatamente tenendo conto degli interessi degli utenti. E' stata conseguentemente inasprita la vigilanza federale sulle società di gestione mediante tutta una serie di obblighi legali che riguardano la ripartizione delle entrate ai titolari dei diritti e l'allestimento delle tariffe da parte delle società di gestione. La vigilanza sulle tariffe è stata trasformata da controllo contro gli abusi in controllo dell'adeguatezza per il quale l'articolo 60 LDA prevede criteri di commisurazione comprovati e consolidati dalla prassi nei verdetti della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini nonché dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

Già la mozione Imhof "Protezione degli utenti dei diritti d'autore" (99.3347), che su proposta del Consiglio federale è stata trasformata in postulato, conteneva l'incarico di rielaborare la sorveglianza delle tariffe con l'intento di migliorare ancor maggiormente l'attenzione prestata agli interessi degli utenti. Il Consiglio federale nella sua presa di posizione ha sottolineato che un ulteriore ampliamento della sorveglianza delle tariffe comporterebbe un'ulteriore restrizione dell'autonomia personale dei titolari di diritti che potrebbe risultare problematica nell'ottica della garanzia della proprietà. Per questo motivo il Consiglio federale non ha ritenuto opportuno fissare misure concrete ma si è dichiarato disposto a esaminare il disciplinamento relativo all'esercizio dei diritti al compenso da parte delle società di gestione nell'ambito dei lavori preliminari in corso concernenti la revisione parziale della legge sui diritti d'autore e di proporre misure legislative in tal senso.

Il Consiglio federale mantiene il parere espresso in merito alla mozione Imhof. Il margine di manovra per un inasprimento della sorveglianza delle tariffe è limitato sia dal diritto costituzionale sia dagli accordi internazionali in materia di diritti d'autore vincolanti per la Svizzera. Il completamento proposto dell'articolo 60 capoverso 1 LDA, in ragione del quale per la determinazione del compenso fornito per i diritti d'autore non occorre fondarsi sull'entrata lorda conseguita dall'utente bensì sull'utile conseguito mediante l'utilizzazione, eccede questo margine di manovra. Il Tribunale federale, confermando la prassi nei verdetti della Commissione arbitrale, non ha soltanto sottolineato che giusta il diritto vigente (art. 60 cpv. 1 lett. a LDA) occorre fondarsi sull'entrata lorda, ma ha per giunta osservato che un calcolo del compenso che facesse riferimento all'utile comporterebbe un risultato per nulla equo (DTF del 16 febbraio 1998, in sic! 1998, pag. 388). Molti autori e beneficiari della protezione delle prestazioni non riceverebbero alcun compenso per le molte manifestazioni culturali, che non generano utili o risultano addirittura essere deficitarie, mentre gli altri oneri a carico degli organizzatori come la locazione, i salari, le imposte, ecc. sarebbero sempre dovuti indipendentemente dall'utile. Prescindendo da questa discriminazione, in molti settori della cultura la modifica proposta equivarrebbe de facto a una licenza gratuita. Essa eroderebbe dunque la protezione dei diritti d'autore garantita dalla Costituzione nonché dal diritto internazionale pubblico e violerebbe il principio sancito dall'articolo 60 LDA in base al quale i titolari dei diritti hanno in ogni caso un diritto a percepire un'indennità adeguata. Non è neppure comprensibile come si possa mettere in sintonia questo criterio di commisurazione suppletivo con la disposizione contenuta nell'articolo 60 capoverso 1 lett. a LDA che afferma proprio il contrario, vale a dire che per la commisurazione del compenso in materia di diritti d'autore è determinante l'entrata lorda dell'organizzatore e non il suo utile.

Inoltre l'articolo 60 LDA andrebbe completato con una nuova disposizione secondo il tenore della quale per ogni utilizzazione di un'opera sussiste un unico diritto al compenso, circostanza di per sé ovvia. Dalla motivazione della mozione è possibile desumere che con siffatta disposizione si perseguono due obiettivi: da un canto, nell'ambito della tecnologia analogica, soltanto l'effettiva utilizzazione dell'opera e non quella potenziale va assoggettata a un'indennità, d'altro canto l'esercizio di siffatti diritti al compenso da parte delle società di gestione deve essere arginato. Sono dunque auspicate delle correzioni relative alla portata e alla configurazione dei diritti che spettano agli autori e ai beneficiari della protezione delle prestazioni. Tuttavia nell'ambito del controllo dell'adeguatezza delle tariffe, alla quale procede la Commissione arbitrale fondandosi sull'articolo 60 LDA, non è possibile modificare nulla all'entità dei diritti e tanto meno alla loro configurazione.

Nel frattempo, nell'ambito dei lavori preliminari relativi alla revisione parziale della LDA attualmente in corso, è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle cerchie direttamente interessate, che deve occuparsi di rispondere al quesito se e, se del caso, quali misure legislative siano necessarie per tenere debitamente conto della nuova situazione venutasi a creare nell'ambito dell'esercizio collettivo dei diritti. Esso esaminerà pure in quale misura la tecnologia digitale permetta il controllo delle utilizzazioni di massa rendendo in tal modo superflui i sistemi di compenso forfettari come la tassa sulle cassette vergini destinate alla registrazione per uso privato. Il Consiglio federale desidera attendere l'esito di questi lavori preliminari e non ritiene opportuno fissare misure concrete. Prescindendo da quanto precede, anche le proposte contenute nella mozione per la modifica dell'articolo 60 LDA potrebbero difficilmente condurre al risultato sperato e solleverebbero inoltre problematiche costituzionali e in materia di diritto internazionale pubblico.

Particolare prudenza va applicata alle misure con le quali s'intende impedire un estendersi eccessivo dell'esercizio di diritti da parte delle società di gestione. Per legge (art. 44 LDA) le società di gestione sono obbligate nei confronti dei titolari dei diritti ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d'attività e di quest'ultimi fa pure parte il rilevamento di nuovi tipi di utilizzazione d'opere apparsi con lo sviluppo tecnologico. In tale ambito occorrerà sempre sondare i limiti tra utilizzazioni libere e utilizzazioni soggette all'obbligo di fornire un compenso. Tale circostanza potrà in generale condurre a modelli di procedimento, come è stato il caso per la valutazione della televisione via cavo e delle fotocopie per uso interno (DTF 107 II 57, DTF 108 II 475). Nell'esempio menzionato nella motivazione della mozione ci si chiede se la ricezione di emissioni radio e televisive in camere d'albergo equivalga a trasmettere siffatte emissioni nella sala da pranzo o nell'entrata di un albergo, costituendo in tal modo un'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera f LDA. A siffatti quesiti di diritto determinanti per l'allestimento delle tariffe possono dare una risposta vincolante soltanto i tribunali ordinari. Conseguentemente è comprensibile che le associazioni di utenti non auspichino essere coinvolte nelle negoziazioni relative alle tariffe e nella susseguente procedura d'autorizzazione delle tariffe prima che sia stata pronunciata una decisione passata in giudicato, che abbia stabilito se un'utilizzazione d'opera, alla quale si riferisce una nuova tariffa, sia rilevante o meno in materia di diritti d'autore. Sotto questo punto di vista, nell'ambito dei lavori legislativi preliminari attualmente in corso, sarà pure possibile tenere conto del problema di un'estensione eccessiva dei diritti.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.