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02.3439 · Interpellanza urgente · 2002-09-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1

Il Consiglio federale opta per un tasso d'interesse minimo flessibile. Egli è dell'opinione che il tasso d'interesse vada determinato, in primo luogo, in base alla situazione del mercato degli investimenti e, in seguito, in base alla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Senza dover ricorrere ad un tasso d'interesse guida, egli pensa che sia il caso di basarsi sulla situazione del mercato e la situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Questi due fattori saranno determinanti per il tasso d'interesse minimo, anche se verrà introdotto il principio di un'analisi almeno biennale del tasso. Il modello scelto dal Consiglio federale offre una certa flessibilità, pur presentando un aspetto vincolante quale l'analisi biennale obbligatoria. A questo proposito si dovrà consultare la commissione LPP.

Il Consiglio federale non vuole riprendere il modello della commissione LPP dato che si basa essenzialmente sulle obbligazioni della Confederazione. Quale unica base di decisione, il modello elaborato dalla Commissione federale LPP non si addice all'adeguamento del tasso minimo. Modelli semplici strettamente legati ad una categoria d'investimenti inciterebbero gli istituti di previdenza ad orientare la loro strategia verso tali categorie. Un meccanismo d'adeguamento automatico potrebbe così condurre a politiche d'investimento che andrebbero nella stessa direzione, avendo effetti distorti sulla domanda e sui prezzi. Convergenze di questo tipo nelle strategie d'investimento delle casse pensioni avrebbero inoltre degli effetti negativi a livello economico. Infatti i capitali risparmiati verrebbero investiti in funzione di criteri di regolazione e non in funzione di criteri economici.

Il Consiglio federale ritiene che l'introduzione del libero passaggio integrale, cioè della libera scelta della cassa pensioni, sia incompatibile con il sistema in vigore, improntato alla collaborazione tra le parti sociali, e, in ultima analisi, con il principio dei tre pilastri. Non si può però escludere che, in un secondo momento, anche nella previdenza professionale verrà dato più spazio alla concorrenza. Il gruppo di lavoro interdipartimentale (IDA) "Crescita" dovrà verificare nei dettagli se il passaggio ad un sistema che prevede la libera scelta della cassa sia realmente possibile e auspicabile.

Ad 2

Il Consiglio federale non pensa che sia opportuno rinunciare ad un tasso d'interesse fisso per l'insieme degli istituti di previdenza. Così facendo si andrebbe contro l'attuale sistema di previdenza professionale che poggia su una base obbligatoria e una facoltativa. Rinunciare ad un tasso fisso nell'ambito del regime obbligatorio significherebbe lasciare la gestione della previdenza interamente nelle mani degli amministratori dei diversi istituti e indebolire sensibilmente i diritti degli assicurati. Da un lato, ciò non contribuirebbe a migliorare la trasparenza nelle fondazioni collettive, le quali distribuirebbero gli interessi maturati e le eccedenze secondo regole stabilite dagli assicuratori. Dall'altro, le autorità di vigilanza si troverebbero nell'obbligo di controllare in modo molto approfondito i redditi effettivi degli istituti di previdenza. Inoltre vi sarebbe il pericolo di grandi disparità da una cassa all'altra per quanto concerne il regime obbligatorio e gli assicurati coperti per le prestazioni minime verrebbero avvantaggiati o svantaggiati in funzione dei redditi realizzati. Questo significherebbe smantellare la previdenza e passare celatamente ad un sistema basato sull'individuo. Il mantenimento delle prescrizioni minime obbligatorie non avrebbe quindi più senso e si ritornerebbe alla situazione precedente il 1° gennaio 1985, quando la previdenza dipendeva dalla buona volontà dei datori di lavoro e dalla scelta delle prestazioni. A questo punto la disgregazione del sistema dei 3 pilastri sarebbe inevitabile. Il Consiglio federale è pertanto contrario a qualsiasi misura che possa mettere in pericolo il nostro sistema di previdenza per la vecchiaia e i superstiti.

Per contro, la situazione relativa ai conti e alle polizze di libero passaggio è diversa. Infatti si tratta di una forma di mantenimento della previdenza acquisita nel caso in cui l'assicurato non sia più affiliato alla LPP. Nell'ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a) si incoraggia invece la previdenza individuale attraverso privilegi fiscali, lasciando all'assicurato la libertà di scegliere se e in che forma aderirvi. Visto che queste forme non rientrano direttamente nella sistematica della previdenza, non vi è motivo di elaborare in merito disposizioni particolari in materia di tasso d'interesse.

Osservazione preliminare alle domande 3 e 4

Va chiaramente precisato che il passaggio degli assicurati alla nuova cassa pensioni non è ancora avvenuto e che la CPC è tuttora competente. Per questo motivo non è ancora possibile determinare l'ammontare degli obblighi arretrati. Quando il passaggio alla nuova cassa pensioni sarà completato si potrà calcolare il capitale di copertura che dovrà in seguito essere finanziato dalla Confederazione. I cosiddetti obblighi arretrati saranno parte integrante di questo finanziamento.

Ad 3

Si deve distinguere in modo chiaro il tasso d'interesse tecnico dal tasso d'interesse minimo previsto nella LPP. Il tasso d'interesse minimo LPP è la percentuale minima concreta che va aggiunta annualmente a tutti gli averi di vecchiaia LPP depositati dagli assicurati presso un istituto di previdenza. La Cassa pensioni della Confederazione è una cassa a primato di prestazioni e, nel bilancio tecnico, valuta le prestazioni in corso e future applicando un tasso d'interesse tecnico del 4 %. Il tasso d'interesse tecnico è utilizzato come tasso di sconto per la capitalizzazione degli obblighi assunti e va applicato in modo da avere un margine adeguato rispetto al reddito di capitale a lungo termine. Il tasso d'interesse tecnico è scelto in base alla durata media degli obblighi assunti dalle casse pensioni, ovvero vari decenni.

Per sua natura, il tasso d'interesse minimo LPP è applicato invece su periodi più brevi. Secondo l'art. 15 LPP il Consiglio federale stabilisce questo tasso, tenendo conto delle possibilità d'investimento. Di anno in anno possono dunque esservi delle fluttuazioni e il tasso d'interesse minimo può essere maggiore o inferiore al 4 %.

Nei calcoli paralleli, attraverso i quali va dimostrato che la Cassa pensioni della Confederazione rispetta le disposizione della LPP, verrà applicato il tasso d'interesse minimo secondo la LPP. A causa del summenzionato effetto di sconto, una riduzione del tasso d'interesse tecnico provocherebbe per contro un aumento immediato dei contributi e dei capitali di copertura della Cassa pensioni della Confederazione, incrementando prontamente anche l'ammanco e i costi a carico della Confederazione. Il volume dei costi supplementari dovrebbe essere stabilito secondo calcoli attuariali. Attualmente non vi sono però motivi che giustifichino un tale provvedimento.

Considerati i capitali piazzati contro pagamento d'interessi presso la Confederazione, il reddito effettivo degli investimenti della Cassa pensioni federale fu di 2,7 % nel 2000 e di -1,5 % nel 2001. Nel 1999 il risultato fu del 3,3 %, ma i dati a disposizione non coprono l'anno intero. La quota del

- 1,5 % si è creata sullo sfondo di una crescita particolarmente debole del mercato azionario mondiale ed è riconducibile unicamente a questo sviluppo. Dal 1985 al 1998 compreso la Confederazione pagò sul capitale di copertura complessivo un interesse di almeno 4 %.

Ad 4

Gli obblighi arretrati che la Confederazione ha tuttora nei confronti della Cassa pensioni della Confederazione (CPC), della Posta, delle FFS, dell'Impresa d'armamento (RUAG) e di skyguide ammontano complessivamente a circa 12 miliardi di franchi. Non va comunque dimenticato che per quanto riguarda l'ammanco delle casse pensioni si tratta in gran parte di mancati versamenti da parte del datore di lavoro. L'ammanco è da imputare essenzialmente alle generazioni d'entrata, risalendo addirittura fino agli anni precedenti la Seconda Guerra mondiale, e ai mancati versamenti dei contributi da parte del datore di lavoro in caso di aumento di stipendio. Inoltre la Posta, la RUAG e skyguide non sono in grado di finanziare con mezzi propri gli accantonamenti necessari o gli importi scoperti.

In particolare presso

- La CPC: alla fine del 2001 l'ammanco presso la Cassa pensioni della Confederazione (CPC) ammontava a 8,3 miliardi di franchi. Secondo le proiezioni, fino alla metà di settembre del 2002 vi è stato un ulteriore aumento di circa 2,3 miliardi di franchi. A causa dell'evoluzione negativa della borsa durante l'anno d'esercizio 2000, il grado di copertura ha accusato una perdita vicina a 500 milioni di franchi.

- La Posta: il 1° gennaio 2002 i fondi del personale della Posta sono stati trasferiti dalla CPC alla Fondazione Cassa pensioni della Posta. Alla fine del 2001 l'ammanco era di 4,1 miliardi di franchi. Il portafoglio ha generato una perdita di circa 31 milioni di franchi nel 2000 e una perdita di circa 389 milioni di franchi nel 2001. A partire dal 2002 la Fondazione Cassa pensioni della Posta dovrà però provvedere da sola agli eventuali scoperti, p. es. in seguito a redditi patrimoniali insufficienti. La Confederazione non dovrà dunque assumere nessun altro obbligo in merito.

Per contro, nel preventivo 2004 verrà verosimilmente richiesto un importo compreso tra i 2,7 e i 3,2 miliardi di franchi per il finanziamento integrale del probabile ammanco di 170 milioni di franchi nella previdenza professionale per rapporti speciali (PPRS, prima C 25) e per la ricapitalizzazione della Posta in vista degli accantonamenti per obblighi previdenziali conformemente alle norme di presentazione dei conti Swiss GAAP RAC 16 risp. IAS 19 (a condizione che le Camere federali approvino le basi legali necessarie).

- Le FFS: nei confronti della Cassa pensioni delle FFS la Confederazione non ha obblighi arretrati.

- La RUAG: passando dalle norme di presentazione dei conti Swiss GAAP RAC a quelle del IAS vi è stato un aumento del fabbisogno di accantonamenti per obblighi previdenziali di circa 200 milioni di franchi.

- skyguide: i possibili obblighi della Confederazione in relazione alla previdenza professionale sono esposti nel messaggio del 22 maggio 2002 relativo alla legge sulla navigazione aerea. Vi è così un bisogno di ricapitalizzazione degli accantonamenti per obblighi previdenziali conformemente alla norma IAS 19 compreso tra i 100 e i 130 milioni di franchi e un bisogno di finanziamento del disavanzo degli obblighi previdenziali per i controllori del traffico delle Forze aeree (a condizione che le Camere federali approvino le basi legali necessarie).

Ad 5

Rinviamo alla risposta del Consiglio federale al postulato Saudan del 18 giugno 2002 (Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea, 02.3264).

Risposta del Consiglio federale.