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02.3522 · Mozione · 2002-10-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni la criminalità su Internet ha trasformato notevolmente la tipologia dei reati e dei delitti. È sempre più difficile risalire all'origine di reati commessi in rete e coordinare i provvedimenti per il perseguimento penale. Le rapide innovazioni nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione e l'accesso a queste tecnologie da parte di un pubblico sempre più vasto, nonché il pericolo di abusi ad esso collegato, mettono le autorità svizzere preposte al perseguimento penale di fronte a nuove sfide. Il Consiglio federale intende contribuire attivamente a superarle.

Negli ultimi tempi il problema della pornografia infantile è stato seguito con un aumentato interesse pubblico e politico, soprattutto a causa dell'operazione GENESIS, alla quale hanno partecipato quasi tutti gli organi di polizia svizzeri e l'Ufficio federale di polizia. Il gran numero di procedure da avviare contemporaneamente e la loro distribuzione su vari cantoni hanno rappresentato una novità per le autorità inquirenti svizzere. La presente mozione va valutata alla luce delle esperienze acquisite con quest'operazione.

La Polizia giudiziaria federale ha ricevuto tramite Interpol 3600 serie di dati su CD-Rom relativi alla ditta "Landslide". Le prime analisi del materiale hanno evidenziato che si trattava di un caso di dimensioni finora quasi inimmaginabili. Per venirne a capo la Polizia giudiziaria federale ha assunto compiti di coordinamento per tutta la Svizzera. Tutte le autorità coinvolte sono state convocate per una prima seduta di coordinamento a Berna e l'operazione GENESIS è stata avviata. Fino al 9 ottobre 2002 in tutta la Svizzera i Cantoni avevano già effettuato 844 perquisizioni e sequestrato migliaia di supporti informatici. Nell'ambito del sostegno della formazione la Confederazione ha offerto 5 corsi intensivi e ulteriori corsi di formazione sulla registrazione e l'analisi dei dati per 85 inquirenti cantonali e comunali . Alla conferenza stampa del 10 ottobre 2002 i rappresentanti di tutti i concordati di polizia e della Confederazione hanno presentato un primo bilancio intermedio. L'operazione nel suo complesso è stata efficace, si sono però evidenziate alcune difficoltà pratiche, giuridiche e logistiche con cui si devono confrontare operazioni di queste dimensioni.

Un primo ostacolo alla coordinazione delle procedure era rappresentato dall'individuazione dei titolari delle carte di credito in base ai numeri delle carte. Per ottenere le informazioni necessarie dai gestori delle carte di credito andavano dapprima avviate le relative procedure cantonali. Ciò ha comportato una notevole dilazione temporale mettendo a repentaglio il segreto necessario per l'assunzione di prove. I 25 uffici dei giudici istruttori cantonali hanno dovuto procedere in base a 25 procedure penali diverse. Per mezzo di trattative, sostegno e coordinazione la Confederazione ha cercato di stabilire un limite temporale entro il quale in tutti i Cantoni le procedure dovevano raggiungere uno stato di consolidamento. A causa delle informazioni trasmesse anticipatamente ai media da parte di persone coinvolte nelle procedure, l'ulteriore assunzione di prove nei Cantoni è stata messa a repentaglio. Le lacune nelle attuali possibilità di coordinamento in casi del genere sono risultate evidenti.

L'operazione GENESIS comporta il riesame delle condizioni generali dal punto di vista organizzativo, giuridico e del personale. A livello federale il capo del DFGP ha conferito i relativi incarichi.

Innanzitutto va detto che un'unificazione delle procedure ai sensi dell'articolo 18 della legge federale sulla procedura penale (PP) andava esclusa per i seguenti motivi: In base all'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione federale la Confederazione e i Cantoni coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. Le indagini sulla fattispecie rilevante della pornografia, articolo 197 del Codice penale svizzero del 1937 (CP), sono di competenza dei Cantoni. Fintanto che non sussistano indizi per indagini di competenza della Confederazione nel settore della criminalità organizzata (per esempio a causa di collegamenti tra le persone sospette) non è possibile aprire un'inchiesta di polizia giudiziaria di competenza della giurisdizione federale (art. 100 segg. PP e art. 340 e 340 CP).

Da un primo riesame delle condizioni quadro dal punto di vista organizzativo, del personale e giuridico risultano le seguenti necessità:

> fissare in modo vincolante un piano temporale coordinato per tutte le procedure;

> assicurare la raccolta uniforme degli elementi di prova in parte identici;

> far effettuare le raccolte tecnicamente complesse di elementi di prova da unità inquirenti debitamente attrezzate.

> regolare la messa a disposizione dei mezzi finanziari e la ripartizione sulle spese procedurali.

> elaborare gli scenari e le basi che permettano l'assunzione di funzioni guida per tutte le procedure.

> riesaminare e, se necessario, adattare il margine di manovra per quanto riguarda le procedure penali.

Una prima analisi indica già sin d'ora quali sono i settori principali nei quali è necessario agire. Per un'analisi e una valutazione esaustive il Consiglio federale ritiene assolutamente necessaria una collaborazione tra Confederazione e Cantoni a livello materiale e politico. Il DFGP ha perciò invitato i Cantoni a partecipare ai lavori.

La proposta della mozione di dare alla Confederazione la competenza di impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale al fine di permettere un coordinamento ottimale di procedure penali che riguardano più Cantoni, merita di essere esaminata. Il Consiglio federale intende analizzarla dettagliatamente nel quadro delle diverse proposte di miglioramento citate. Va tenuto conto però del fatto che il potere d'impartire istruzioni da parte della Confederazione in ambiti che rientrano nella competenza cantonale potrebbe, a seconda della sua portata, oltrepassare i limiti posti dal sistema federalista. Bisogna quindi esaminare anche la costituzionalità di un potere di tal genere. Lo strumento delle istruzioni vincolanti nel quadro della coordinazione di procedure penali cantonali per ora non esiste e rappresenterebbe una novità importante. Nel caso in cui tale strumento fosse introdotto la delimitazione delle competenze e quindi anche delle responsabilità per quanto riguarda le procedure penali risulterebbe offuscata.

Vanno in particolare analizzate insieme a tutti gli interessati (Confederazione e Cantoni, autorità di giustizia e polizia) le possibilità organizzative e giuridiche in base alla Costituzione e il margine di manovra in ambito procedurale relativo alla procedura penale federale, alla procedura penale svizzera e alle procedure penali cantonali. Affinché le basi giuridiche e la possibilità di ampliarle possano essere analizzate a tutti i livelli e in modo approfondito, il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato. Ciò assicura che tutti coloro che nel sistema federalista sono coinvolti nell'iter legislativo, possano contribuirvi con successo.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.