02.3528 · Interpellanza · 2002-10-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono eccezionali e senza precedenti per la loro misura e portata. Hanno colto gli Stati Uniti impreparati e, quindi, comportato forti reazioni del governo e della popolazione statunitensi. Per questo motivo i lavori d'inchiesta volti a far luce su questo crimine hanno richiesto una collaborazione particolarmente stretta tra le autorità di perseguimento penale di vari Paesi. L'OWA è stato concluso in questo contesto, che spiega anche il suo significato politico. L'accordo disciplina la collaborazione con gli Stati Uniti nelle indagini relative a questo crimine senza precedenti per la sua misura. Nel quadro delle procedure penali avviate in seguito agli attentati, fissa i particolari della collaborazione internazionale ordinaria tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle statunitensi.
Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande postegli:
1. L'OPERATIVE WORKING ARRANGEMENT (qui di seguito: OWA), sottoscritto il 4 settembre scorso a Washington DC, è volto a favorire l'identificazione degli autori degli atti terroristici dell'11 settembre 2001 e a scoprire l'origine e i canali di finanziamento del terrorismo internazionale legato a questi atti, in particolare a quelli di Al-Qaïda. L'OWA prevede di intensificare lo scambio di informazioni tra la Svizzera e gli USA. In seguito, sono previsti gruppi di lavoro costituiti da agenti di polizia di entrambi i Paesi (art. 65a e 75a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, AIMP, RS 351, e art. 351-351 del Codice penale svizzero, RS 311.0).
L'OWA disciplina, come menzionato, i casi particolari relativi alla collaborazione tra le autorità svizzere e quelle statunitensi, volta a far luce sugli attentati dell'11 settembre 2001. È di natura tecnica e si rivolge a specialisti. Per questo motivo, conformemente ai criteri previsti all'articolo 4 della legge federale del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), ne viene pubblicato esclusivamente il titolo, e non il testo integrale. Il testo dell'accordo sarà invece consegnato alle competenti commissioni parlamentari.
2. Nel quadro dei procedimenti penali relativi all'11 settembre 2001 agenti di polizia della task force dell'FBI collaborano saltuariamente, sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, in seno alla task force svizzera contro il terrorismo. A loro volta agenti della Polizia giudiziaria federale collaborano con la task force statunitense corrispondente. La collaborazione tra corpi di polizia svizzeri e statunitensi si fonda sul Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (TAGSU; RS 0.351.933.6), sulla legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (LTAGSU; RS 351.93), sull'AIMP, sull'articolo 47b capoverso 3 lettera b della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11) e sull'articolo 5 capoverso 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360).
Sinora non è stato concluso nessun accordo analogo.
3. La collaborazione tra autorità di perseguimento penale svizzere ed estere è continua, usuale e ordinaria. È altresì usuale che l'iniziativa di condurre trattative per la conclusione di un trattato internazionale di carattere tecnico sia stata presa da un dipartimento o, come in questo caso, dal Ministero pubblico della Confederazione. Gli uffici contribuiscono all'elaborazione e all'esecuzione dei trattati internazionali nell'ambito del loro campo d'attività e nel quadro degli obiettivi di politica estera della Svizzera (art. 5 Ordinanza sull'organizzazione DFGP, Org-DFGP, RS 172.213.1). Evidentemente nelle trattative condotte dagli uffici rimane sempre riservata l'approvazione dell'autorità politica competente, e quindi non è esclusa la possibilità di decidere del Consiglio federale. Questo si applica anche all'altro Paese che partecipa alle trattative.
Nell'ambito delle inchieste di polizia giudiziaria, il tempo trascorso dalla commissione del reato diminuisce le possibilità di giungere a buon esito. Era quindi importante che l'accordo fosse firmato senza indugi.
4. I requisiti per un referendum non sono adempiuti, poiché ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione (Cost.; RS 101), i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o implicano un'unificazione multilaterale del diritto. L'OWA non rientra in questa categoria.
5. Per Svizzera e Stati Uniti i vantaggi dell'OWA scaturiscono dal miglioramento della collaborazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale. L'OWA disciplina in particolare lo scambio reciproco di informazioni. Permette che gli agenti di polizia svizzeri collaborino in task force statunitensi. Mai prima d'ora, per quanto sia noto, le autorità statunitensi hanno concesso questa possibilità ad altri Paesi.
6. L'OWA è la conseguenza della situazione straordinaria comportata dagli attentati dell'11 settembre 2001 e si limita a disciplinare la collaborazione con gli Stati Uniti per far luce su questo crimine così particolare per la sua estensione. Non vengono pertanto creati precedenti.
7. La prevista collaborazione in materia di polizia è conforme al TAGSU e alle disposizioni legali in vigore in ciascun Stato. Le autorità giudiziarie e di polizia svizzere e statunitensi si scambiano informazioni e agiscono autonomamente ciascuna sul proprio territorio. Nessun agente americano o svizzero indaga quindi sul territorio dell'altro Stato. Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a TAGSU, la Svizzera si rifiuterà di comunicare dati altamente confidenziali, qualora li ritenesse suscettibili di recare danno alla sua sovranità, sicurezza o a interessi analoghi.
8. L'OWA disciplina la collaborazione nell'ambito dei procedimenti penali. I diritti fondamentali non sono quindi limitati più di quanto non lo siano in un qualsiasi procedimento penale. Si applicano evidentemente le garanzie di protezione giudiziaria e di procedura previste dall'assai rigida legislazione svizzera in materia di assistenza giudiziaria. Inoltre, il segreto bancario non pregiudica l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Infine, ma non da ultimo, l'OWA rafforza la lotta al terrorismo internazionale e contribuisce quindi al mantenimento delle libertà fondamentali dell'individuo.
9. Il direttore dell'FBI Robert S. Mueller era in visita all'incontro dei diplomati dell'FBI, tenutosi quest'anno in Svizzera. In quell'occasione ha fatto una visita di cortesia alla consigliera federale Ruth Metzler.
Risposta del Consiglio federale.